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Sentenza

Sentenza n. 1899/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria, è cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della rideterminazione e liquidazione del TFS, dopo avere presentato istanza amministrativa di ricalcolo. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che al procedimento prodromico partecipasse anche il Ministero della Giustizia; ha inoltre dedotto la prescrizione quinquennale del diritto, la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento in quiescenza e l’inapplicabilità del beneficio ai dipendenti cessati a domanda. Ha prospettato, infine, possibili violazioni dei principi costituzionali di ragionevolezza, copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva dell’INPS, quale unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita e quindi debitore nei confronti dell’ex dipendente; l’eventuale partecipazione del Ministero della Giustizia al procedimento amministrativo rileva nei rapporti interni tra enti e non incide sulla legittimazione processuale dell’INPS. Nel merito, il Collegio ha seguito l’orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale di tutte le forze di polizia, compresa la Polizia penitenziaria, e riconosce il beneficio anche a chi sia cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La prescrizione non era maturata: la cessazione dal servizio risaliva all’8 dicembre 2019 e il termine quinquennale era stato interrotto dall’istanza di ricalcolo del 7 settembre 2023, reiterata il 15 febbraio 2024, nonché dal ricorso notificato il 29 novembre 2024. Il TAR ha ritenuto manifestamente infondate le prospettate questioni costituzionali, affermando che l’indennità di buonuscita ha natura retributiva, quale forma di retribuzione differita, e che l’interpretazione estensiva dell’art. 6-bis è coerente con la finalità di omogeneizzazione del trattamento del personale delle forze di polizia. Ha inoltre escluso violazioni degli artt. 3, 81 e 97 Cost. Il collegio ha condannato l’INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere le somme dovute, detratto quanto già versato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo. Le spese sono state poste a carico dell’INPS e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale delle forze di polizia cessato dal servizio a domanda, se ricorrono i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all’indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione

    Il diritto alla riliquidazione del TFS è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione dal servizio, ma il termine è interrotto dagli atti con cui l’interessato chiede il ricalcolo e dal ricorso giudiziale.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    La rivalutazione monetaria e gli interessi non si cumulano; spetta la maggior somma tra i due accessori.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La regola della non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria è estesa ai crediti di lavoro, compresi quelli di natura retributiva derivanti dal rapporto di pubblico impiego.

  • art. 36 Cost.

    La natura retributiva, quale retribuzione differita, dell’indennità di buonuscita impone che essa sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

  • art. 3 Cost.

    L’interpretazione ampia della nozione di forza di polizia è coerente con il principio di ragionevolezza e con la finalità di omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Non sussiste violazione del principio di copertura finanziaria quando la normativa di favore è assistita da una specifica disposizione di copertura; tale principio opera nei confronti del legislatore e non limita il giudice nell’interpretazione della legge.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    L’equilibrio di bilancio non può essere invocato per negare una prestazione retributiva spettante in base alla legge e proporzionata al lavoro prestato.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, compresa la Polizia penitenziaria, che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è un termine decadenziale per il riconoscimento dei sei scatti, ma serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Nel giudizio concernente la rideterminazione e corresponsione del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta all’ente previdenziale debitore dell’indennità, anche se un’altra amministrazione partecipi al procedimento amministrativo interno di definizione della prestazione.
  • Il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio si prescrive in cinque anni dalla cessazione dal servizio, ma la prescrizione è interrotta dall’istanza amministrativa di ricalcolo e dal successivo ricorso giudiziale notificato prima della scadenza.
  • Ai fini del giudizio di ragionevolezza, l’indennità di buonuscita deve essere considerata una prestazione di natura retributiva, quale forma di retribuzione differita; non è quindi irragionevole interpretare estensivamente il beneficio dei sei scatti per assicurare l’omogeneità di trattamento tra le diverse forze di polizia.
  • Sugli arretrati del trattamento di fine servizio non sono cumulabili interessi legali e rivalutazione monetaria: deve essere corrisposta la maggior somma tra i due accessori.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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