Sentenza n. 1738/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del P.E.I. 2022/2023 - prot. -OMISSIS- -OMISSIS- emesso dalla Direzione Didattica Statale 4° Circolo con sede in -OMISSIS-, alla Via -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: P.E.I. relativo all'anno scolastico 2022/2023, con assegnazione di 22 ore di sostegno anziché 27 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano il P.E.I. del figlio minore, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, invalido civile con indennità di accompagnamento e destinatario, secondo la diagnosi funzionale, di sostegno in rapporto 1:1. Deducevano l'insufficienza delle ore di sostegno assegnate dall'istituto scolastico, pari a 22 ore rispetto alle 27 ore di frequenza scolastica. Nel corso del giudizio le amministrazioni depositavano documentazione dalla quale risultava la successiva copertura totale del tempo-scuola, in corrispondenza con l'incremento delle ore di frequenza del minore. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare, i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione di merito, essendo ormai decorso l'anno scolastico cui si riferiva il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, a fronte della dichiarazione della parte circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione di merito debba essere pronunciata l'improcedibilità, senza esaminare la legittimità del P.E.I. né la fondatezza della contestazione sulle ore di sostegno. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata per qualificare la condizione di handicap grave del minore, senza che il giudice ne esamini nel merito l'applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro della disciplina processuale applicata alla decisione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base della tutela dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte dichiara espressamente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo.
- La sopravvenuta perdita di interesse connessa al decorso dell'anno scolastico rende improcedibile l'impugnazione di un atto relativo a quell'anno, ove il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione e non residuino domande autonomamente esaminabili.
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