Ordinanza n. 858/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ospedaletti del 18 dicembre 2023, n. 148, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime a scopo turistico/ricreativo/sportivo, differimento scadenza concessioni al 31/12/2024: INDIRIZZO”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso alla predetta deliberazione (compresi eventuali atti di formalizzazione della estensione temporale delle concessioni, allo stato non conosciuti). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20 dicembre 2024, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ospedaletti del 15 luglio 2024, n. 80, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari – Annullamento precedenti deliberazioni in materia ed approvazione nuovo atto di indirizzo”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso al predetto ed allo stato non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di Giunta comunale n. 148 del 18 dicembre 2023, relativa al differimento al 31 dicembre 2024 della scadenza delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, nonché successiva delibera n. 80 del 15 luglio 2024, di annullamento della precedente deliberazione e approvazione di un nuovo atto di indirizzo
Esito
La controversia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato, ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, la deliberazione con cui il Comune di Ospedaletti aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, contestandone il contrasto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con gli artt. 49 e 56 TFUE, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con i principi di libera concorrenza. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione n. 80 del 15 luglio 2024, con cui il Comune ha annullato la precedente determinazione e adottato un nuovo atto di indirizzo. Il Comune ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, rilevando che il ricorso e i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto a due dei nove titolari delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative presenti nel territorio comunale, nonostante l’eventuale annullamento degli atti potesse produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti insediati nei compendi demaniali.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri titolari delle concessioni demaniali marittime interessati dagli effetti dell’eventuale annullamento degli atti impugnati. Ha assegnato all’Autorità ricorrente un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per effettuare le notificazioni e un ulteriore termine di dieci giorni per depositare la prova dell’avvenuta notificazione. Il TAR ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, che dovrà depositare entro il 30 novembre 2026 una relazione aggiornata sulle procedure di gara avviate in attuazione della deliberazione n. 80 del 15 luglio 2024, sul relativo stato di avanzamento e sugli eventuali titoli medio tempore rilasciati ai concessionari per l’utilizzo dei compendi demaniali, con facoltà di allegare documentazione. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 10 ottobre 1990, n. 287
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha agito nell’esercizio del potere di impugnazione attribuitole dalla disposizione.
art. 49 TFUE
Invocato dall’Autorità quale parametro del diritto dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento.
art. 56 TFUE
Invocato dall’Autorità quale parametro del diritto dell’Unione europea in materia di libera prestazione dei servizi.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Invocato dall’Autorità quale parametro europeo per la disciplina delle concessioni soggette a disponibilità limitata e ai principi di concorrenza.
Massime di principio
- Quando l’eventuale annullamento di un atto amministrativo può produrre effetti diretti nei confronti di una pluralità di titolari di posizioni sostanziali coinvolte, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuati come potenziali controinteressati, ove il ricorso non sia stato notificato a ciascuno di essi.
- Nel giudizio promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990 contro atti comunali relativi a concessioni demaniali marittime, il giudice può acquisire una relazione aggiornata dell’amministrazione sullo stato delle procedure di gara e sui titoli eventualmente rilasciati, quando tali elementi siano rilevanti per la prosecuzione e la decisione della controversia.
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