Ordinanza n. 560/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Responsabile dell’Ufficio SUAP della Città di -OMISSIS- in data 19.01.2026 con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. n. 21/2016, la revoca “delle autorizzazioni amministrative n. 431/2016 (centro diurno “-OMISSIS-”), n. 434/2015 (Comunità alloggio per anziani autosufficienti “-OMISSIS- n. 1”) e n. 437/2016 (Comunità alloggio per anziani autosufficienti “-OMISSIS- n. 2”) e di tutti gli atti ad esse correlati intestate alla Società “-OMISSIS-, nonchè dei seguenti atti: - parere dirigente area servizi alla persona in data 17.01.26 (doc. n. 2) - provvedimento di sospensione in data 21.10.25 (doc. n. 3) - parere dirigente area servizi alla persona in data 20.10.25 (doc. n. 4) - diffida n° 61617 in data 22.08.25 (doc. n. 5) - diffida n° 61618 in data 22.08.25 (doc. n. 6) - verbale NAS in data 13.08.25 (doc. n. 7) - verbale di sopralluogo in data 27.11.25 (doc. n. 8) - verbale in data 15.10.2025 (doc. n. 9) - verbale di sopralluogo urbanistico-edilizio in data 17.09.2025 (doc. n. 10) - verbale di sopralluogo in data 02.09.2025 (doc. n. 11) - nota-parere settore urbanistico in data 16.01.2026 non conosciuto dalla ricorrente nonché di ogni altro atto connesso presupposto e, comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Responsabile dell’Ufficio SUAP del 19 gennaio 2026 di revoca delle autorizzazioni amministrative relative a un centro diurno e a due comunità alloggio per anziani, nonché degli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale di revoca, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 21/2016, insieme agli atti presupposti e connessi: pareri comunali, provvedimento di sospensione, diffide, verbali dei NAS e di sopralluogo, nonché una nota-parere del settore urbanistico non conosciuta dalla ricorrente. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso né le censure articolate dalla società. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori sulla situazione attuale delle strutture, con particolare riguardo alla presenza di ospiti, al loro numero e ai dati anagrafici, alla presenza di persone individuate come non autosufficienti e all’eventuale iscrizione di queste ultime nelle liste per l’assegnazione in strutture protette RSA/R3.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento, ma ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Comune, nella persona del Segretario Generale pro tempore. Il Comune dovrà predisporre, in contraddittorio con la ricorrente, una relazione dettagliata sulla situazione attuale delle strutture, potendo avvalersi dei servizi comunali, effettuare verifiche sul posto e acquisire informazioni da altre amministrazioni. La relazione dovrà chiarire la presenza attuale di ospiti, il loro numero e i dati anagrafici, quali ospiti siano qualificati come non autosufficienti secondo gli atti indicati e quali risultino iscritti nelle liste per l’assegnazione in RSA/R3. L’adempimento dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 4 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, l.r. n. 21/2016
revoca “delle autorizzazioni amministrative n. 431/2016 ..., n. 434/2015 ... e n. 437/2016 ...”
È la disposizione regionale indicata nel provvedimento comunale quale base normativa della revoca delle autorizzazioni, ma l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il TAR ne richiama i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Il TAR ne richiama i presupposti in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento della misura di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un ricorso di annullamento, la situazione attuale dei luoghi o delle persone coinvolte non risulta sufficientemente chiarita, il giudice amministrativo può disporre un’apposita istruttoria prima di definire la domanda principale.
- L’istruttoria può essere affidata all’amministrazione resistente, anche mediante il proprio Segretario Generale, imponendo che la relazione sia formata in contraddittorio con la parte ricorrente e consentendo l’utilizzo dei servizi competenti, verifiche sul posto e acquisizione di informazioni da altre amministrazioni.
- Quando l’istruttoria riguarda ospiti di strutture assistenziali e può comportare la conoscenza di dati relativi alla salute, il giudice deve prescrivere l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
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