Cassazione Penale, Sentenza n. 1281/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il difensore ha censurato la motivazione per presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ex art. 273 c.p.p. (sostenendo che non emergeva il ruolo o la consapevolezza di essere parte di un'associazione, ma solo condotte autonome di spaccio), e ha contestato l'esistenza delle esigenze cautelari ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p. (richiamando l'attività lavorativa lecita del ricorrente, la distanza temporale dei precedenti e l'assenza di pericolo di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto un'adeguata valutazione critica anche rispetto alle ragioni del rigetto del GIP, valorizzando plurimi elementi indiziari (conversazioni intercettate, videoriprese, numerosi sequestri) che dimostravano l'appartenenza stabile a un'associazione finalizzata al traffico di cocaina e marijuana, l'organizzazione familiare del sodalizio, la disponibilità del ricorrente a svolgere ruoli diversi (pusher, vedetta), la partecipazione a riunioni strategiche, la collaborazione alla contabilità e la prassi di nascondere i proventi. Il Tribunale aveva inoltre motivato la concreta e attuale pericolosità di reiterazione (persistente attività illecita anche dopo arresti dei sodali). La Cassazione ha escluso la rilevanza, come fatto determinante, dell'attività lavorativa del ricorrente e ha ricordato il divieto per la Corte di legittimità di rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione dei provvedimenti restrittivi; la Corte ha valutato la congruità della motivazione del Tribunale nel confronto critico con le ragioni del precedente rigetto del GIP
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione rafforzata in alcuni casi; la Corte ricorda che nel riesame non è sempre richiesta motivazione rafforzata ma occorre confronto critico con la pronunzia riformata
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per la misura cautelare; impugnazione aveva sostenuto che le esigenze cautelari erano insussistenti
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzioni di pericolosità e circostanze per la custodia cautelare; il Tribunale ha valorizzato il ruolo versatile e la continuità delle condotte come indice di pericolo di reiterazione
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie relativa al traffico di stupefacenti contestata come reato fine; il ricorrente sosteneva che le condotte fossero autonome ex art. 73
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistente l'organizzazione e la partecipazione stabile del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Effetti dell'inammissibilità del ricorso; condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti ma valuta la correttezza del procedimento e la congruità della motivazione: se il giudice del merito ha compiuto un confronto critico con la precedente pronuncia e ha indicato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, il ricorso per cassazione sarà presumibilmente inammissibile.
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la mera reiterazione di condotte di spaccio: è necessario dimostrare l'esistenza di una organizzazione (coordinamento di ruoli, programmazione, ruoli distinguibili, modalità organizzative). Conversazioni intercettate, videoriprese, modalità condivise di conservazione dei proventi e partecipazione a riunioni strategiche sono elementi idonei a comprovare l'organizzazione.
- La presenza di un'attività lavorativa lecita del sospettato non esclude di per sé l'applicabilità di misure restrittive quando emergano indizi di continuità, versatilità di ruolo e persistenza delle attività illecite nonostante arresti e interventi, segnalando concreto pericolo di reiterazione.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale censurare profili di illogicità o carenze argomentative specifiche e manifesti; censure meramente rivendicative o rievaluazioni ex novo dei fatti sono destinate al rigetto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi va valutata con attenzione la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima della proposizione.
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