Sentenza n. 3966/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n.1940/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 1940/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1940/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 giugno 2026, ha dichiarato che il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza. L'inadempimento dell'amministrazione non era controverso al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto dell'esecuzione sopravvenuta della sentenza. Ha tuttavia condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, poiché l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa del ricorrente risulta completamente soddisfatta.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso e ha reso necessaria l'azione di ottemperanza.
- La liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può tenere conto del valore estremamente contenuto della controversia e del carattere minimo e stereotipato delle attività difensive richieste.
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