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Sentenza

Sentenza n. 483/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 5 giugno 2023 n. 419.

Giustizia amministrativa202600103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 5 giugno 2023, n. 419, relativa all'attribuzione della carta del docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 5 giugno 2023, n. 419, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito dell'importo relativo alle annualità oggetto di giudizio. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a dieci euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non dà esecuzione a un titolo esecutivo giudiziale, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e in assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, indicando puntualmente l'attività amministrativa o materiale necessaria per soddisfare il diritto riconosciuto dal titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone l'importo per ogni giorno di ritardo e fissando il dies a quo e il dies ad quem in relazione all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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