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Ordinanza

Ordinanza n. 6752/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1095/2023 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere Relatore Dott.ssa Parolari, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3689/2019, pubblicata in data 22/03/2023, notificata in data 26/08/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserito inesatto adempimento della sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 1095/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1095/2023 della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risulterebbe il presunto adempimento del giudicato. La ricorrente ha contestato l'esattezza dell'adempimento con deduzioni depositate il 3 aprile 2026, non rispettando i termini per la trattazione dell'udienza dell'8 aprile 2026. Il TAR ha inoltre rilevato che le questioni prospettate sembrano non essere state specificamente affrontate dalla sentenza da eseguire e ha ritenuto necessario che la ricorrente chiarisca la loro pertinenza al giudizio di ottemperanza e alla relativa giurisdizione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un approfondimento istruttorio e dialettico: il Ministero dovrà depositare, nei termini di rito per la successiva camera di consiglio, le proprie controdeduzioni sulle doglianze formulate dalla ricorrente; la ricorrente dovrà chiarire perché le questioni dedotte rientrino nell'oggetto del giudizio e nella giurisdizione di ottemperanza, considerato che appaiono non specificamente trattate nel giudicato. L'ulteriore trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. Non è stata ancora decisa la richiesta di astreinte né accertato in via definitiva l'adempimento o l'inesatto adempimento del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora su tale richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione documenta un presunto adempimento e il ricorrente deduce l'inesatto adempimento, il giudice può disporre il deposito di controdeduzioni e ulteriori chiarimenti prima di decidere, assicurando la pienezza del contraddittorio.
  • Le questioni dedotte in ottemperanza devono essere pertinenti all'obbligo conformativo derivante dal giudicato; se appaiono estranee o non specificamente affrontate nella pronuncia da eseguire, il giudice può chiedere al ricorrente di chiarirne la riconducibilità al giudizio di ottemperanza e alla relativa giurisdizione.
  • La fissazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone l'accertamento giudiziale della violazione, dell'inosservanza o del ritardo nell'esecuzione del giudicato e non è definita con una mera ordinanza istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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