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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21472/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per i reati unificati ex art. 81 c.p. di cui agli artt. 483 (falso ideologico) e 515 c.p. (frode in commercio) per avere, quale legale rappresentante della Medsol s.r.l., fatto esportare 180 bottiglie da 0,5 l indicate nella dichiarazione doganale come "olio extravergine di oliva" che, secondo gli accertamenti del laboratorio chimico della Dogana di Verona e del panel test organolettico, risultavano essere "olio vergine di oliva"; in cassazione ha dedotto: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Trani (per presunta priorità del reato di frode in commercio); (2) insufficienza e soggettività del panel test, mancanza di prova chimico-fisica a supporto; (3) ragionevole dubbio e lesione del diritto di difesa per mancata rinnovazione/controanalisi dei campioni e per carenza di informazioni sul metodo del panel test e sulla conservazione dei campioni; (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (lieve entità).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata. Ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Taranto perché il "primo reato" è stato il falso ideologico nella dichiarazione doganale presentata a Taranto, antecedente alla consegna della merce. Ha ritenuto legittimo l'uso delle risultanze del panel test svolto secondo la normativa applicabile (regolamenti CEE/UE) e ha osservato che le caratteristiche chimico-fisiche risultavano compatibili con l'estravergine mentre mancavano i requisiti organolettici (presenza evidente di muffa), inoltre la difesa non aveva chiesto le controanalisi previste e la campionatura era avvenuta in contraddittorio; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. rilevando la gravità oggettiva e la colpevolezza dell'operato come espressione di scelta produttiva reiterata. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Unificazione delle pene per i reati ascritti alla medesima imputata; parametro di riferimento per la determinazione della pena complessiva.

  • art. 483 c.p.

    Falso ideologico: la norma è stata interpretata nel senso che, per le dichiarazioni attestative (come quella doganale), il fatto si perfeziona nel luogo e nel momento in cui la dichiarazione viene presentata all'ufficio pubblico destinatario (locus commissi delicti).

  • art. 515 c.p.

    Frode in commercio: la norma si consuma con la materiale consegna della merce all'acquirente; la consegna al vettore è considerata l'inizio dell'iter criminoso ma non la consumazione.

  • art. 16 c.p.p.

    Regola di competenza per procedimenti connessi: competenza spetta al giudice del reato più grave o, in caso di parità, del reato commesso per primo; applicata per dirimere la competenza territoriale tra Taranto e Trani.

  • art. 606 c.p.p.

    Censure in cassazione: la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze della ricorrente fossero in realtà contestazioni di merito e pertanto non rilevanti ai fini del sindacato di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto della non punibilità per lieve entità: escluso dalla Corte in presenza di condotta oggettivamente grave e di una scelta produttiva reiterata che evidenzia elevato grado di colpevolezza.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha valutato la gravità oggettiva e il grado di colpevolezza per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis.

  • Regolamento CEE n. 2568/91 (allegati 1 e 12)

    Definisce i requisiti chimico-fisici e organolettici per la qualificazione degli oli; la Corte ha ritenuto che per essere "extravergine" l'olio debba soddisfare congiuntamente entrambi i requisiti, e che la mancanza dei requisiti organolettici possa escludere la qualifica anche se i parametri chimico-fisici risultano conformi.

  • Regolamento esecutivo CEE n. 1348/2013

    Prevede la possibilità di controanalisi e disciplina il prelievo, la conservazione e le modalità di analisi; la Corte ha rilevato che la difesa non ha richiesto le controanalisi previste, rendendo utilizzabili i risultati.

  • legge n. 241/1990

    Norme sull'accesso ai documenti amministrativi: citata rispetto all'avviso nel verbale che i risultati erano a disposizione della parte presso il laboratorio, circostanza che avrebbe consentito alla difesa di chiedere le controanalisi.

Massime di principio

  • Quando più reati connessi sono ugualmente rilevanti, la competenza territoriale si determina in favore del giudice del reato più grave; se le pene sono equivalenti, si tiene conto del reato commesso per primo (locus e tempus della dichiarazione falsa se la dichiarazione è presentata a un ufficio pubblico).
  • La falsità in una dichiarazione attestativa si perfeziona nel luogo e nel momento della presentazione all'ufficio pubblico destinatario: il luogo di deposito della dichiarazione è determinante per la competenza territoriale.
  • Le risultanze del panel test organolettico sono ammissibili se eseguite secondo la metodologia normativa applicabile; l'accertamento organolettico può essere decisivo quando i requisiti chimico-fisici risultino invece conformi.
  • La validità probatoria degli esami dipende anche dalla regolarità del prelievo, della conservazione e della notifica dei risultati: la mancata richiesta, da parte della difesa, delle controanalisi previste dalla normativa specifica limita le possibilità di contestazione dei risultati.
  • In sede di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio; i vizi che insistono su diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non collegati a profili di diritto.
  • L'istituto di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis) non si applica se la condotta mostra carattere di scelta produttiva reiterata o se la gravità oggettiva e il grado di colpevolezza sono tali da escludere la lieve entità.

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