Sentenza n. 234/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento: - della determinazione della Regione Abruzzo n. 121 del 13.12.2022, avente a oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - dell’allegato A al suddetto provvedimento contenente l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Abruzzo; - di tutte le delibere degli enti del SSR della Regione Abruzzo adottate con riferimento all’applicazione del provvedimento di ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - della deliberazione del Direttore generale n. 1493 del 22.08.2019 e della deliberazione del Direttore generale n. 2110 del 14.11.2022 della ASL n.1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila; - della deliberazione del Direttore generale n. 373 del 13.08.2019 e della deliberazione del Direttore generale n. 1601 del 14.11.2022 della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti; - della deliberazione del Direttore generale n. 1043 del 22.08.2019 e della deliberazione del Direttore generale n. 1708 del 14.11.2022 della ASL n. 3 Pescara; - della deliberazione del Direttore generale n. 1513 del 22.08.2019 e della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14.11.2022 della ASL n. 4 Teramo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Abruzzo che individuava l'impresa quale debitrice del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con i connessi atti ricognitivi delle ASL e la richiesta di pagamento di € 17.759,62
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti regionali e delle ASL relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, deducendo: la propria estraneità all'ambito applicativo del payback, non avendo venduto dispositivi medici alle strutture sanitarie abruzzesi nel periodo 2015-2018; l'erroneità della quantificazione degli importi richiesti; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per mancata partecipazione procedimentale. Ha precisato che il dispositivo Dispenser era stato concesso in locazione e che gli altri dispositivi erano stati eventualmente ceduti gratuitamente, dati in comodato o forniti in prova, senza vendite alle aziende sanitarie abruzzesi. La ASL n. 1 ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Abruzzo in favore del TAR Lazio, l'originaria carenza di interesse, il proprio difetto di legittimazione passiva e la genericità delle censure contro i suoi atti. La ricorrente ha inoltre chiesto l'acquisizione della documentazione fiscale detenuta dalle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza istruttoria, ritenendo che il processo amministrativo sia retto dal principio dispositivo e che la parte debba fornire gli elementi di prova nella propria disponibilità. Ha riconosciuto la competenza del TAR Abruzzo: il ricorso riguardava gli atti regionali e delle ASL abruzzesi e non conteneva censure autonome contro i decreti ministeriali presupposti, sicché non operava lo spostamento di competenza previsto dall'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Ha respinto anche le eccezioni di carenza di interesse, difetto di legittimazione passiva della ASL e genericità delle censure, ritenendo che gli atti ricognitivi delle ASL, recepiti nel provvedimento regionale, concorressero a individuare il soggetto obbligato e la misura del debito. Nel merito, ha accolto il primo motivo. L'art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015 collega il ripiano all'incidenza del fatturato dell'impresa sulla spesa per l'acquisto di dispositivi medici; pertanto il payback presuppone una vendita e non si applica a locazioni, comodati, cessioni gratuite o all'assenza di vendite. Le amministrazioni non hanno specificamente contestato le allegazioni dell'impresa né prodotto documentazione idonea a dimostrare vendite di dispositivi medici nel periodo considerato. La documentazione delle fatture prodotta dalla ricorrente dimostrava inoltre che le forniture effettuate agli enti abruzzesi non riguardavano dispositivi medici assoggettabili al payback. Il provvedimento regionale non indicava adeguatamente né le modalità di quantificazione né il titolo e la tipologia dei rapporti contrattuali. Il TAR ha quindi annullato in parte qua gli atti impugnati, assorbendo le ulteriori censure per sopravvenuta carenza di interesse, e ha compensato integralmente le spese per la complessità e il carattere evolutivo della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale
Il meccanismo di payback riguarda le imprese che abbiano effettivamente venduto dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario e si calcola sul relativo fatturato; non comprende locazioni, comodati o cessioni gratuite.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, introdotto dall’art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. n. 142/2022
l’elenco delle imprese fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale
Le Regioni devono individuare le imprese soggette al ripiano previa verifica della documentazione contabile e adottare gli atti applicativi che quantificano individualmente l'obbligazione.
art. 13, commi 1 e 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale resta presso il TAR regionale quando sono impugnati soltanto atti regionali e non sono formulate censure autonome contro atti amministrativi generali statali presupposti; la mera impugnazione degli atti presupposti non determina da sola lo spostamento al TAR Lazio.
art. 63 c.p.a.
I poteri istruttori giudiziali non impongono l'acquisizione generalizzata della documentazione fiscale quando la parte non dimostri l'indisponibilità degli elementi probatori rilevanti.
art. 64, commi 1 e 2, c.p.a.
In applicazione del principio dispositivo, la parte deve fornire gli elementi di prova nella propria disponibilità; i fatti allegati e documentati, non specificamente contestati dalle amministrazioni costituite, possono essere ritenuti provati.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La violazione della partecipazione procedimentale era stata dedotta, ma la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
art. 2, n. 1, regolamento (UE) 2017/745
La qualificazione dei prodotti come dispositivi medici costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione del meccanismo di payback, unitamente all'effettiva vendita alle strutture sanitarie.
Massime di principio
- Il payback sui dispositivi medici presuppone congiuntamente che l'impresa abbia venduto dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario nel periodo di riferimento e che tali vendite abbiano generato un fatturato rilevante ai fini della quantificazione; in assenza di vendite, l'obbligo di ripiano non sorge.
- Le operazioni di locazione, comodato d'uso, cessione gratuita o fornitura in prova di dispositivi medici non costituiscono, di per sé, acquisto e fatturato da vendita rilevanti ai fini del payback.
- Nel giudizio contro il provvedimento regionale applicativo del payback, gli atti ricognitivi delle aziende sanitarie che individuano le forniture e concorrono alla quantificazione del debito sono impugnabili insieme all'atto regionale e le aziende sanitarie conservano la legittimazione passiva quando tali atti sono recepiti nel provvedimento lesivo.
- La competenza del TAR Lazio prevista per le controversie concernenti atti statali presupposti non si sposta per la sola impugnazione formale di tali atti: occorrono anche censure autonome rivolte contro gli atti amministrativi generali statali.
- Nel processo amministrativo, i fatti allegati e documentati dalla parte che agisce, se non specificamente contestati dalle amministrazioni costituite, possono essere posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
- Il provvedimento applicativo del payback deve consentire di ricostruire il titolo del rapporto giuridico e le modalità di quantificazione della somma richiesta; l'indicazione meramente tabellare dell'impresa e dell'importo, senza tali elementi, non dimostra adeguatamente la sussistenza dell'obbligazione.
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