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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25009/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per frode in assicurazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la querela sarebbe stata tardiva, perché il termine di cui all'art. 124 c.p. e all'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 avrebbe dovuto decorrere dalla missiva della compagnia assicurativa del 10.12.2018, che egli riteneva avesse attivato la procedura amministrativa sul sinistro. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 191 c.p.p. e omessa motivazione, contestando l'utilizzabilità della relazione dell'investigatore privato incaricato dall'assicurazione. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia l'escussione di un testimone che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere sentito per chiarire la dinamica del sinistro e le condizioni del cancello coinvolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, anche ipotizzando l'attivazione della procedura ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005, il termine di querela resta quello ordinario dell'art. 124 c.p. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di svolgere approfondimenti sul sinistro; ne deriva la tempestività della querela del 18.01.2019. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti all'investigatore privato incaricato dalla compagnia, poiché esse costituiscono fonte di prova e non dichiarazioni raccolte in investigazioni difensive ex art. 391-bis c.p.p. Infine ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato sia sulla tardività della richiesta della prova sia sulla sua manifesta superfluità, essendo già emersa la prova delle condizioni del cancello incompatibili con la dinamica prospettata dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 124 c.p.

    Il termine per proporre querela resta quello ordinario previsto da questa disposizione e, nel caso esaminato, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della compagnia di effettuare approfondimenti sul sinistro.

  • art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005

    La disciplina della procedura amministrativa assicurativa non modifica il termine di querela, che rimane regolato dall'art. 124 c.p.

  • art. 191 c.p.p.

    La censura di inutilizzabilità della relazione dell'investigatore privato è stata respinta perché il materiale valorizzato come prova erano le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, non una prova inutilizzabile.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Non si applica alle dichiarazioni raccolte dall'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, perché non si tratta di attività di investigazione difensiva.

  • art. 642 c.p.

    La decisione si colloca nel perimetro del reato di frode in assicurazione, con specifico riferimento alla valutazione della prova e della tempestività della querela.

Massime di principio

  • Nel reato di frode in assicurazione, l'eventuale attivazione della procedura di accertamento prevista dalla normativa assicurativa non fa decorrere un termine speciale di querela diverso da quello ordinario previsto per i reati perseguibili a querela, salvo diversa previsione espressa.
  • Ai fini della tempestività della querela, il dies a quo può essere individuato nello spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione dell'assicuratore di svolgere approfondimenti sul sinistro.
  • Le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in un sinistro a un investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili come fonte di prova; la relazione dell'investigatore, in sé, non coincide con dichiarazioni assunte nell'ambito delle investigazioni difensive del difensore.
  • La doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva è infondata quando la richiesta sia stata dedotta tardivamente o quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico sulla manifesta superfluità della prova rispetto al compendio probatorio già acquisito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono tutti manifestamente infondati e si limitano a riproporre censure già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoProveImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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