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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/887

Regolamento delegato (UE) 2019/887 della Commissione, del 13 marzo 2019, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R0887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa il quadro finanziario di base per gli organismi di PPP dell’Unione, armonizzandolo con il regolamento finanziario generale del 2018 e sostituendo il precedente regolamento delegato n. 110/2014. Regola principi di bilancio, programmazione, esecuzione di entrate e spese, controlli interni, audit, trasparenza, contabilità, discarico e misure antifrode. Introduce anche semplificazioni e flessibilità specifiche per tali organismi, in particolare su sponsorizzazioni, trasferimenti di stanziamenti, forme di finanziamento, appalti, esperti e cooperazione tra membri. Prevede inoltre obblighi informativi verso Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, Corte dei conti, OLAF ed EPPO.

Regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato dell’Unione di cui all’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi di partenariato pubblico-privato (organismi di PPP) istituiti ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, cioè agli enti con partecipazione pubblico-privata che gestiscono un proprio bilancio e attuano programmi o attività finanziate dall’Unione. Disciplina l’adozione, da parte di tali organismi, delle proprie regole finanziarie, che possono discostarsi dal regolamento tipo solo per esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Si applica sul piano dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; alcune disposizioni trovano applicazione differita dal 1° gennaio 2020 e, per una parte dell’articolo 33, dal 1° gennaio 2021. Sono escluse o limitate, per alcune materie, le regole del regolamento finanziario generale quando il testo prevede discipline speciali per gli organismi di PPP.

Regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato

Il regolamento definisce il quadro finanziario standard per gli organismi di PPP di cui all’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso mira ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione, la coerenza con il regolamento finanziario generale e una disciplina uniforme per bilanci, controlli, audit, trasparenza e responsabilità.

Ambito e fonte normativa

Il testo si applica agli organismi di partenariato pubblico-privato istituiti nell’ambito del diritto dell’Unione e con un bilancio proprio. Gli organismi possono adottare regole finanziarie proprie, ma solo in presenza di specifiche esigenze e previo accordo della Commissione; tali regole devono essere pubblicate sul sito web dell’organismo. Il regolamento sostituisce il precedente regolamento delegato (UE) n. 110/2014 e si coordina con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che costituisce il riferimento generale di sistema.

Definizioni e struttura del bilancio

Ai fini del regolamento, rilevano in particolare il consiglio di amministrazione, il direttore, il membro e l’atto costitutivo. Il bilancio dell’organismo deve prevedere e autorizzare tutte le entrate e le spese necessarie per ciascun esercizio e deve includere, tra le entrate, i contributi dei membri ai costi amministrativi e operativi, eventuali entrate con destinazione specifica e le entrate generate dall’organismo.

Principi di bilancio

Il bilancio deve rispettare i principi di unità, verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e trasparenza. Tutte le entrate e le spese devono essere imputate a una linea di bilancio e non possono essere impegnate o autorizzate spese eccedenti gli stanziamenti. Gli stanziamenti inutilizzati possono essere riportati per massimo tre esercizi e devono essere utilizzati per primi. Per le spese correnti amministrative è ammesso, dal 15 ottobre, un impegno anticipato a valere sull’esercizio successivo, ma entro un quarto degli stanziamenti corrispondenti approvati per l’esercizio in corso.

Pareggio, unità di conto, universalità e sponsorizzazioni

Il bilancio opera in euro, salvo operazioni di tesoreria in altre monete alle condizioni previste dalle regole finanziarie dell’organismo. Non è consentito l’indebitamento nell’ambito del bilancio. Le entrate e i pagamenti devono essere in pareggio secondo le regole previste, e l’eventuale risultato positivo o negativo dell’esercizio è riportato nel bilancio dell’anno successivo. Il regolamento esclude per gli organismi di PPP l’applicazione della disciplina sulle sponsorizzazioni da parte di imprese prevista dal regolamento finanziario generale.

Programmazione finanziaria e adozione del bilancio

Entro il 31 gennaio dell’anno precedente all’esecuzione del bilancio, l’organismo trasmette alla Commissione e agli altri membri lo stato di previsione delle entrate e delle spese, con gli orientamenti generali e il progetto di programma di lavoro annuale. Lo stato di previsione deve contenere informazioni sull’organico, sulla tesoreria, sugli obiettivi, sui costi amministrativi, sui contributi versati e sugli stanziamenti inutilizzati riportati. Il bilancio annuale, la tabella dell’organico e gli eventuali bilanci rettificativi sono adottati dal consiglio di amministrazione e devono essere coerenti con il contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale.

Ordinatore, contabile e controlli interni

Il direttore esercita le funzioni di ordinatore, mentre il contabile è nominato dal consiglio di amministrazione e opera in piena indipendenza. Il direttore può delegare alcuni poteri, ma resta responsabile dell’esecuzione del bilancio, della legittimità e regolarità delle operazioni e della performance. Ogni operazione è soggetta a controlli ex ante; possono essere effettuati anche controlli ex post, separati rispetto ai controlli preventivi. I documenti giustificativi devono essere conservati per almeno cinque anni dalla concessione del discarico relativo all’esercizio di riferimento.

Conflitti di interessi, frodi e tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Gli agenti finanziari, i membri del consiglio di amministrazione e le altre persone coinvolte nella gestione, nell’audit o nel controllo del bilancio non devono trovarsi in conflitto di interessi; devono adottare misure preventive e l’organismo deve pubblicare annualmente la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione. In caso di frode, corruzione o altre irregolarità, sono previsti obblighi di informazione verso i superiori, il direttore, il consiglio di amministrazione, la Commissione, OLAF e, nei casi rilevanti, EPPO. Il regolamento prevede inoltre l’applicazione del sistema di individuazione precoce ed esclusione.

Audit interno ed esterno

La funzione di audit interno è svolta dal revisore interno della Commissione, con accesso pieno alle informazioni e con obbligo di riferire al consiglio di amministrazione e al direttore. È possibile creare una struttura di audit interno condivisa tra più organismi, se ciò è più efficiente. L’audit esterno è affidato a un revisore indipendente e alla Corte dei conti, che esamina anche il lavoro del revisore esterno e formula una relazione annuale. Il Parlamento europeo concede il discarico, su raccomandazione del Consiglio, entro il 15 maggio dell’anno N+2.

Entrate, contributi e spese

Gli organismi di PPP recuperano i crediti indebitamente pagati, con interessi in caso di ritardo e prescrizione quinquennale dei crediti. I membri versano i propri contributi secondo le modalità stabilite nell’atto costitutivo o concordate con essi e sostengono i costi amministrativi dell’organismo; i beneficiari non membri di finanziamenti non possono essere chiamati, neppure indirettamente, a contribuire a tali costi. Le spese sono eseguite tramite impegno, convalida, ordine di pagamento e pagamento; il programma di lavoro annuale autorizza le spese operative e deve indicare obiettivi, risultati, strategia, efficienza, sinergie e misure antifrode.

Forme di finanziamento, appalti, esperti, sovvenzioni e premi

Il regolamento consente diverse forme di contributo dell’Unione: finanziamenti non collegati ai costi, rimborso dei costi effettivi, costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e combinazioni di tali forme. Sono disciplinati l’uso di esperti, il riconoscimento reciproco di valutazioni e audit, la cooperazione per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, la gestione elettronica delle procedure, nonché regole speciali sugli appalti che consentono procedure flessibili, appalti congiunti e contratti diretti con i membri non UE per prestazioni effettuate direttamente senza terzi. Per le sovvenzioni si applicano le norme del regolamento finanziario generale, salvo disposizioni specifiche; per i premi, quelli di valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR richiedono la menzione nel programma di lavoro annuale e l’informazione preventiva alla Commissione.

Contabilità, conti e rendicontazione

Il sistema contabile deve garantire dati tempestivi, accurati e affidabili, secondo i principi contabili pubblici riconosciuti a livello internazionale. I conti annuali comprendono stati finanziari e relazioni di esecuzione del bilancio; i conti provvisori sono trasmessi entro il 1° marzo, le osservazioni della Corte dei conti arrivano entro il 1° giugno, i conti definitivi sono trasmessi entro il 1° luglio e un link ai conti pubblicati è inserito nella Gazzetta ufficiale entro il 15 novembre. È prevista anche una relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria da trasmettere entro il 31 marzo.

Disposizioni finali e decorrenza

Gli organismi di PPP devono adottare nuove regole finanziarie entro nove mesi da quando rientrano nell’ambito dell’articolo 71 del regolamento 2018/1046; se già dotati di regole precedenti, devono revisionarle e renderle efficaci entro il 1° settembre 2019. Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è abrogato, con sopravvivenza limitata di alcune disposizioni fino al 31 dicembre 2019. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica da tale data, salvo alcune disposizioni con applicazione differita al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021.

Disposizioni principali

Oggetto, natura del regolamento tipo e pubblicità delle regole finanziarie

L’articolo 1 stabilisce i principi fondamentali che gli organismi di PPP devono seguire nell’adottare le proprie regole finanziarie. Le regole interne possono derogare al testo tipo solo se lo impongano esigenze specifiche e con accordo della Commissione; inoltre devono essere pubblicate sul sito web dell’organismo.

Definizioni essenziali e ambito del bilancio

L’articolo 2 definisce consiglio di amministrazione, direttore, membro e atto costitutivo, rinviando mutatis mutandis all’articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L’articolo 3 precisa che il bilancio prevede e autorizza per ciascun esercizio tutte le entrate e spese necessarie, includendo contributi dei membri per costi amministrativi e operativi, entrate con destinazione specifica, entrate generate dall’organismo e spese amministrative.

Principi di bilancio

Gli articoli 4-15 disciplinano unità, verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria, controllo interno e trasparenza. Sono previste regole su imputazione delle entrate e spese, divieto di eccedenza degli stanziamenti, riporto degli stanziamenti inutilizzati per un massimo di tre esercizi, impegni anticipati dal 15 ottobre entro limiti stringenti, impossibilità di ricorrere a prestiti, uso dell’euro, liberalità e sponsorizzazioni, trasferimenti di stanziamenti, indicatori di performance e pubblicazione del bilancio e delle informazioni sui destinatari dei fondi.

Programmazione finanziaria e bilancio annuale

Gli articoli 16 e 17 impongono la trasmissione entro il 31 gennaio dello stato di previsione delle entrate e delle spese e del progetto di programma di lavoro annuale. Il bilancio e la tabella dell’organico sono adottati dal consiglio di amministrazione entro la fine dell’anno precedente, con eventuali bilanci rettificativi per modifiche successive e adeguamento al contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale.

Agenti finanziari: ordinatore e contabile

Gli articoli 18-27 separano le funzioni di ordinatore e contabile, attribuiscono al direttore la funzione di ordinatore e disciplinano poteri, deleghe, controlli ex ante ed ex post, conservazione dei documenti giustificativi per almeno cinque anni, relazione annuale di attività consolidata, tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nomina e responsabilità del contabile, responsabilità patrimoniali e disciplinari e prevenzione/gestione dei conflitti di interessi.

Audit interno

Gli articoli 28-30 prevedono una funzione di audit interno svolta dal revisore interno della Commissione, indipendente da ordinatore e contabile. L’audit valuta sistemi di gestione e controllo, può accedere a tutte le informazioni, riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore, e può essere organizzato anche mediante struttura condivisa tra più organismi di PPP qualora ciò sia più efficiente.

Entrate, contributi dei membri e spese

Gli articoli 31-34 disciplinano recupero dei crediti, interessi di mora, prescrizione quinquennale, richieste di contributo ai membri, esecuzione delle spese e termini di pagamento. Il programma di lavoro annuale autorizza le spese operative e deve indicare obiettivi, risultati, strategia di attuazione, efficienza, sinergie, controlli interni e misure antifrode.

Forme di contributo, procedure selettive e cooperazione antifrode

Gli articoli 35-46 disciplinano le forme del contributo dell’Unione, inclusi finanziamenti non collegati ai costi, rimborsi, costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi. Sono regolati riconoscimento reciproco di valutazioni e audit, uso di informazioni già disponibili, cooperazione per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, notifica di frodi e irregolarità alla Commissione, sistema di individuazione precoce ed esclusione, e-government, appalti, esperti, sovvenzioni e premi. Per i premi di valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR è richiesta la menzione nel programma di lavoro annuale e la previa informazione alla Commissione.

Contabilità e chiusura dei conti

Gli articoli 47-53 impongono un sistema contabile conforme ai principi contabili pubblici internazionali, la redazione di stati finanziari e relazioni sull’esecuzione del bilancio, la trasmissione dei conti provvisori entro il 1° marzo, le osservazioni della Corte dei conti entro il 1° giugno, i conti definitivi entro il 1° luglio e la pubblicazione del link ai conti definitivi nella Gazzetta ufficiale entro il 15 novembre.

Audit esterno, discarico e controllo sul posto

Gli articoli 54-58 prevedono la verifica da parte di un revisore contabile esterno indipendente, il ruolo della Corte dei conti, la procedura di discarico del Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio entro il 15 maggio dell’anno N+2, il follow-up delle osservazioni e i poteri di accesso e indagine della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 60 impone l’adozione delle nuove regole finanziarie entro nove mesi dall’assoggettamento all’articolo 71 del regolamento 2018/1046; per gli organismi già disciplinati dal vecchio quadro, la revisione deve entrare in vigore entro il 1° settembre 2019. L’articolo 61 abroga il regolamento delegato (UE) n. 110/2014, con talune disposizioni che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019. L’articolo 62 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale da tale data e con alcune decorrenze differite al 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiediritto finanziario dell’unionebilancio pubblicoappalti pubblicisovvenzionicontrolli e audit

Testo integrale

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