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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/827

Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri

Normativa europea32019R0827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce i criteri che gli operatori professionali devono soddisfare per ottenere l’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante. Definisce inoltre le procedure che le autorità competenti devono adottare per verificare il rispetto di tali criteri, anche tramite un documento tecnico di orientamento accessibile online. L’obiettivo è garantire che gli esami e le informazioni riportate nei passaporti delle piante si fondino su adeguate competenze tecniche e scientifiche, prevenendo la diffusione di organismi nocivi.

Criteri e procedure per autorizzare gli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori professionali che intendono essere autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per lo spostamento di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione, verso una zona protetta o al suo interno. Riguarda anche le autorità competenti degli Stati membri, cui spetta mettere a disposizione il documento tecnico di orientamento e verificare il rispetto dei criteri. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Criteri e procedure per autorizzare gli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

Il regolamento delegato (UE) 2019/827 completa il quadro del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di salute delle piante, precisando quali requisiti devono essere soddisfatti dagli operatori professionali che intendono essere autorizzati a rilasciare passaporti delle piante. La logica dell’atto è preventiva: assicurare che gli esami e le attestazioni connessi al passaporto si basino su competenze adeguate e su procedure controllabili dalle autorità competenti.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda lo spostamento di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione, verso una zona protetta o al suo interno, nei casi in cui sia richiesto il passaporto delle piante ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. Sono coinvolti da un lato gli operatori professionali che richiedono l’autorizzazione al rilascio del passaporto, dall’altro le autorità competenti degli Stati membri, chiamate a mettere a disposizione orientamenti tecnici e a verificare il rispetto dei criteri.

Criteri sostanziali per l’autorizzazione

L’articolo 1 elenca i requisiti che l’operatore professionale deve dimostrare per ottenere l’autorizzazione. In particolare, deve provare di conoscere le norme applicabili agli esami previsti dall’articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031 con riferimento alle diverse categorie di organismi nocivi pertinenti: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione.

Il medesimo operatore deve inoltre dimostrare:

  • la conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni necessarie a prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi pertinenti;
  • la disponibilità di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi sulle proprie piante, prodotti vegetali o altri oggetti;
  • la necessaria conoscenza e competenza per eseguire gli esami richiesti e per adottare le misure preventive;
  • il possesso o l’accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per gli esami e per le misure di prevenzione;
  • la nomina di una persona di contatto responsabile della comunicazione con l’autorità competente e la comunicazione dei relativi recapiti.

Procedure di verifica e documento tecnico di orientamento

L’articolo 2 disciplina il supporto procedurale e i controlli. Le autorità competenti devono assicurare che gli operatori abbiano accesso a un documento tecnico di orientamento relativo ai criteri da rispettare negli esami connessi al rilascio dei passaporti delle piante. Il documento deve essere reso accessibile sul sito web ufficiale di ciascuna autorità competente e deve contenere almeno:

  • informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori, nonché sugli aspetti pertinenti della biologia degli ospiti;
  • informazioni sui segni della presenza degli organismi nocivi e sui sintomi di infestazione, oltre che sulle modalità di ispezione visiva, campionamento e prove;
  • informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e sulle altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi richiamati dall’articolo 1, lettera a);
  • informazioni sull’istituzione e sul contenuto del piano di cui all’articolo 1, lettera c).

Le autorità competenti devono inoltre adottare tutte le misure opportune per verificare che gli operatori professionali soddisfino tutti i criteri previsti dal regolamento. Ne discende un sistema di autorizzazione fondato non solo su dichiarazioni dell’operatore, ma anche su un controllo effettivo da parte dell’amministrazione fitosanitaria nazionale.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione è fissata al 14 dicembre 2020, così da consentire un periodo di preparazione sia alle autorità competenti sia agli operatori professionali. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Criteri per l’autorizzazione al rilascio dei passaporti delle piante

Gli operatori professionali possono essere autorizzati solo se dimostrano all’autorità competente: conoscenza delle norme applicabili agli esami ex articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031, con riferimento agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, a quelli soggetti alle misure dell’articolo 30, paragrafo 1, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione; conoscenza delle pratiche ottimali e delle misure per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi; disponibilità di un piano efficace in caso di presenza sospetta o effettiva; competenza per eseguire gli esami richiesti e adottare le misure preventive; possesso o accesso alle attrezzature e strutture necessarie; nomina di una persona di contatto e comunicazione dei relativi dati all’autorità competente.

Documento tecnico di orientamento e controlli dell’autorità competente

L’autorità competente deve garantire agli operatori professionali l’accesso a un documento tecnico di orientamento, reso disponibile sul proprio sito web ufficiale. Il documento deve contenere informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei vettori, sugli aspetti pertinenti della biologia degli ospiti, sui segni della presenza e sui sintomi di infestazione, sulle modalità di ispezione visiva, campionamento e prove, sulle pratiche ottimali e sulle misure preventive, nonché sull’istituzione e sul contenuto del piano di intervento. Le autorità competenti devono inoltre adottare tutte le misure opportune per verificare che gli operatori soddisfino tutti i criteri previsti.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacontrolli ufficialicircolazione delle merci

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