Regolamento (UE) 2019/402
Regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna lo IAS 19 per chiarire come le imprese devono determinare costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, utili o perdite da estinzione e componenti correlate quando un piano a benefici definiti viene modificato, ridotto o estinto. Introduce inoltre precisazioni sul momento e sul criterio di rideterminazione della passività (attività) netta per benefici definiti, inclusa la gestione delle ipotesi attuariali aggiornate e dell’effetto del massimale di attività. Le modifiche si applicano, in via obbligatoria, dal primo esercizio iniziato il 1° gennaio 2019 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata.
Modifica dello IAS 19 "Benefici per i dipendenti" nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 per chiarire il trattamento contabile di modifiche, riduzioni ed estinzioni dei piani a benefici definiti.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato o individuale secondo i principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea, in quanto modifica un principio IAS incluso nel regolamento (CE) n. 1126/2008. Le nuove regole riguardano la contabilizzazione di modifiche, riduzioni o estinzioni di piani a benefici definiti e, per estensione, gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti. L’applicazione è obbligatoria a partire dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2019 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata con indicazione in bilancio.
Modifica dello IAS 19 "Benefici per i dipendenti"
Il regolamento (UE) 2019/402 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 limitatamente allo IAS 19, recependo nel diritto dell’Unione le modifiche pubblicate dallo IASB nel febbraio 2018 con il titolo "Modifica, riduzione o estinzione del piano". La finalità è chiarire il trattamento contabile delle variazioni dei piani a benefici definiti, in particolare quando intervengano modifica, riduzione o estinzione del piano.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1606/2002 sull’applicazione dei principi contabili internazionali e, dopo la consultazione dell’EFRAG, conclude che lo IAS 19 soddisfa i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1126/2008 viene aggiornato per riflettere le nuove formulazioni del principio contabile.
Ambito delle modifiche allo IAS 19
L’allegato del regolamento introduce i paragrafi 101 A, 122 A, 123 A e 179 e modifica i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156 dello IAS 19. Le modifiche interessano la contabilizzazione dei piani a benefici definiti e, per coordinamento, quella degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti.
Rideterminazione della passività (attività) netta per benefici definiti
Il paragrafo 99, come modificato, stabilisce che quando si determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate o un utile/perdita al momento dell’estinzione, l’entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti usando il fair value corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti, inclusi i tassi di interesse di mercato e gli altri prezzi correnti di mercato. La rideterminazione deve riflettere sia i benefici e le attività prima dell’evento sia quelli successivi alla modifica, riduzione o estinzione.
Il nuovo paragrafo 101 A precisa che, in tali casi, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate o l’utile/perdita da estinzione va rilevato e valutato secondo i paragrafi 99-101 e 102-112 senza considerare l’effetto del massimale di attività. Solo successivamente l’entità determina l’effetto del massimale di attività dopo l’evento e rileva le variazioni secondo il paragrafo 57, lettera d).
Costo previdenziale, interessi netti e attività a servizio del piano
Il paragrafo 120 continua a imporre la rilevazione delle componenti del costo dei benefici definiti nell’utile o perdita d’esercizio, salvo diversa previsione di un altro IFRS. Il nuovo paragrafo 122 A stabilisce che il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti deve essere calcolato con le ipotesi attuariali determinate all’inizio dell’esercizio; se vi è una rideterminazione ai sensi del paragrafo 99, per il resto dell’esercizio si usano le ipotesi attuariali impiegate in tale rideterminazione.
Il paragrafo 123, come coordinato dal nuovo 123 A, disciplina gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti: essi si calcolano moltiplicando la passività (attività) netta per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83. Dopo una rideterminazione ai sensi del paragrafo 99, per il resto dell’esercizio si usano la passività (attività) netta rideterminata e il relativo tasso di sconto. Nel calcolo devono inoltre essere considerate le variazioni della passività (attività) netta dovute a contributi versati o benefici pagati.
Il paragrafo 125 chiarisce il trattamento degli interessi attivi sulle attività a servizio del piano, determinati moltiplicando il fair value delle attività per il tasso di sconto del paragrafo 123 A, con regole analoghe in caso di rideterminazione. La differenza tra interessi attivi e rendimento effettivo delle attività è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta. Il paragrafo 126 disciplina in modo coerente gli interessi sull’effetto del massimale di attività.
Altri benefici a lungo termine per i dipendenti
Il paragrafo 156 è modificato per chiarire che, per gli altri benefici a lungo termine, l’entità rileva nell’utile o perdita d’esercizio il totale netto delle componenti previste, salvo diversa disciplina di un altro IFRS, richiamando espressamente il costo previdenziale di cui ai paragrafi 66-112 e al paragrafo 122 A.
Applicazione temporale e facoltà di applicazione anticipata
L’articolo 2 prevede l’obbligo di applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente. Il paragrafo 179 specifica che le modifiche si applicano alle modifiche, riduzioni o estinzioni del piano che avvengono alla data di inizio o dopo l’inizio di tale primo esercizio. È ammessa l’applicazione anticipata, che deve essere espressamente indicata.
Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento UE
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dello IAS 19 nel regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 dispone che il Principio contabile internazionale IAS 19 "Benefici per i dipendenti", già incluso nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato secondo il testo contenuto nell’allegato del regolamento (UE) 2019/402.
Chiarimento sul trattamento di modifiche, riduzioni ed estinzioni dei piani
Le modifiche allo IAS 19 aggiungono i paragrafi 101 A, 122 A, 123 A e 179 e modificano i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. In particolare, l’entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti usando il fair value corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti, tenendo conto dei benefici prima e dopo la modifica, riduzione o estinzione del piano.
Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e interessi netti
Il nuovo paragrafo 122 A stabilisce che il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti va determinato con le ipotesi attuariali dell’inizio dell’esercizio; se però avviene una rideterminazione ai sensi del paragrafo 99, per il resto dell’esercizio si usano le ipotesi attuariali impiegate per la rideterminazione. Il nuovo paragrafo 123 A prevede una regola analoga per gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti.
Effetto del massimale di attività
Il nuovo paragrafo 101 A chiarisce che, in caso di modifica, riduzione o estinzione del piano, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate o l’utile/perdita da estinzione va determinato senza considerare inizialmente l’effetto del massimale di attività; tale effetto va poi determinato separatamente dopo l’evento, con rilevazione delle variazioni secondo il paragrafo 57, lettera d). Anche i paragrafi 126 e 123 A coordinano il trattamento degli interessi sull’effetto del massimale di attività.
Altri benefici a lungo termine per i dipendenti
Il paragrafo 156 è modificato per allineare il trattamento degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti alle regole sul costo previdenziale richiamando i paragrafi 66-112 e il paragrafo 122 A.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 impone alle imprese di applicare le modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2019 o successivamente. Il nuovo paragrafo 179 precisa che l’applicazione riguarda le modifiche, riduzioni o estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio o dopo l’inizio di tale primo esercizio; è consentita l’applicazione anticipata, che deve essere indicata.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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