Regolamento (UE) 2019/888
Regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956, ampliando e precisando l’insieme dei dati sui veicoli pesanti nuovi che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori. La modifica mira a garantire una raccolta più completa e trasparente delle informazioni necessarie per l’attuazione della normativa UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. Sono introdotti nuovi dati tecnici e funzionali, con alcune distinzioni temporali tra veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e quelli immatricolati dal 1° gennaio 2020.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 sui dati relativi ai nuovi veicoli pesanti da monitorare e comunicare da Stati membri e costruttori
Ambito di applicazione
Si applica ai nuovi veicoli pesanti immatricolati nell’Unione europea e, per gli obblighi di monitoraggio/comunicazione, agli Stati membri e ai costruttori di veicoli pesanti. L’intervento riguarda la raccolta e la trasmissione di dati tecnici e di immatricolazione connessi al monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Le modifiche incidono sui dati da raccogliere per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e, in modo più ampio, per quelli immatricolati dal 1° gennaio 2020 e dal 1° luglio 2019 per i nuovi dati dichiarati dai costruttori ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 sui dati dei veicoli pesanti nuovi
Il regolamento delegato (UE) 2019/888 interviene sul sistema europeo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/956 e risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di rafforzare la raccolta di dati completi, trasparenti e utili a comprendere la configurazione del parco veicoli pesanti dell’Unione e il suo impatto sulle emissioni.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/956. I considerando evidenziano che, dal 1° luglio 2019, i costruttori determinano e dichiarano ulteriori dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e delle relative misure attuative. Per questo motivo, la Commissione ritiene necessario adeguare l’allegato I del regolamento 2018/956, al fine di assicurare una base dati idonea al monitoraggio delle prestazioni ambientali dei veicoli pesanti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda due categorie di soggetti:
- gli Stati membri, che devono monitorare e comunicare specifiche informazioni di immatricolazione sui nuovi veicoli pesanti immatricolati per la prima volta nell’Unione;
- i costruttori di veicoli pesanti, che devono monitorare e comunicare alla Commissione i dati tecnici relativi a ciascun veicolo pesante nuovo.
L’oggetto materiale è costituito dai dati tecnici, identificativi e di configurazione dei veicoli pesanti, utilizzati per il sistema UE di monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante. Le nuove prescrizioni si applicano in particolare ai veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e, con obblighi più estesi, ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020.
Modifiche ai dati da monitorare dagli Stati membri
Nella parte A dell’allegato I è sostituita la lettera d) relativa al codice della carrozzeria, come riportato alla voce 38 del certificato di conformità. Il dato è:
- disponibile in via facoltativa per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019;
- obbligatorio per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020.
La disposizione precisa inoltre che, ove rilevante, devono essere incluse le cifre integrative di cui all’allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE.
È inoltre introdotta la nuova lettera f), che richiede, per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2020, la comunicazione della velocità massima del veicolo, come indicata alla voce 29 del certificato di conformità.
Dati tecnici richiesti ai costruttori
La parte B, punto 2, dell’allegato I è aggiornata con la sostituzione di alcune voci e con l’inserimento di nuovi parametri da 79 a 100. Tra le modifiche principali figurano:
- il numero di certificazione degli assi;
- la marca del veicolo;
- il tipo di carburante;
- l’hash crittografico del file dei registri del costruttore.
Sono poi aggiunti numerosi dati di dettaglio sulla configurazione del veicolo e dei suoi componenti, tra cui:
- modello del veicolo;
- indicazione se si tratti di veicolo professionale, veicolo pesante a emissioni zero, veicolo pesante ibrido elettrico o veicolo dual-fuel;
- presenza di cabina con cuccetta;
- modello di motore, cambio, retarder, convertitore di coppia, rinvio angolare, asse e resistenza aerodinamica;
- informazioni su certificazioni e opzioni di certificazione usate per generare mappe delle perdite;
- funzioni di assistenza alla guida e di efficienza energetica, quali stop-start, eco-roll con o senza stop-start, e regolatore di velocità predittivo.
Fonti tecniche e dati non pubblici
Per i nuovi parametri introdotti, il regolamento rinvia in via generale all’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversa indicazione. La nota (*1) specifica che alcune voci tecniche — precisamente le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 — non sono rese pubbliche nel registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/956
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 conformemente all’allegato del regolamento delegato. L’intervento incide sia sulla parte A, relativa ai dati da monitorare e comunicare dagli Stati membri, sia sulla parte B, punto 2, relativa ai dati che i costruttori devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.
Nuovi dati richiesti agli Stati membri
Nella parte A sono aggiornati i dati di immatricolazione da monitorare. È sostituita la lettera d), che riguarda il codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità: il dato è facoltativo per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e obbligatorio per quelli immatricolati dal 1° gennaio 2020, comprese, se del caso, le cifre integrative di cui all’allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE. È inoltre aggiunta la lettera f), che impone, per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2020, la comunicazione della velocità massima del veicolo come indicata alla voce 29 del certificato di conformità.
Ampliamento dei dati tecnici da monitorare e comunicare dai costruttori
Nella parte B, punto 2, sono aggiornate diverse voci dei parametri tecnici e sono inseriti nuovi punti da 79 a 100. Tra i dati confermati o riformulati figurano il numero di certificazione degli assi, la marca, il tipo di carburante e l’hash crittografico del file dei registri del costruttore. Sono poi introdotti nuovi parametri su modello del veicolo, veicolo professionale, veicolo pesante a emissioni zero, veicolo pesante ibrido elettrico, veicolo dual-fuel, cabina con cuccetta, modelli di motore, cambio, retarder, convertitore di coppia, rinvio angolare, asse e resistenza aerodinamica, nonché su funzioni ADAS come stop-start, eco-roll e regolatore di velocità predittivo.
Indicazione dei riferimenti tecnici e riservatezza di alcuni dati
Per i nuovi parametri è richiamata la fonte nell’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversa specificazione. La nota (*1) precisa che le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 non sono rese pubbliche nel registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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