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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/807

Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

Normativa europea32019R0807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce, ai fini della direttiva (UE) 2018/2001, quali materie prime siano considerate a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (ILUC) e stabilisce le condizioni per certificare biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. La disciplina si fonda su criteri quantitativi di espansione mondiale delle colture e sulla quota di tale espansione in terreni con elevate scorte di carbonio. Prevede inoltre requisiti di addizionalità, documentazione, controllo e verifica, nonché un meccanismo di riesame periodico da parte della Commissione.

Stabilisce i criteri per individuare le materie prime a elevato rischio ILUC e per certificare biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici e agli schemi di certificazione coinvolti nella produzione e commercializzazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa nell’ambito della direttiva (UE) 2018/2001. Incide sulla qualificazione delle materie prime alimentari e foraggere che presentano un’elevata probabilità di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (ILUC) e sulla possibilità di certificare come a basso rischio ILUC i combustibili ottenuti da materie prime supplementari prodotte mediante misure di addizionalità. È applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; restano rilevanti i criteri e le esclusioni previsti dall’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

Regolamento delegato (UE) 2019/807: criteri per le materie prime ad alto rischio ILUC e certificazione a basso rischio

Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2018/2001 nel settore dei combustibili rinnovabili, con l’obiettivo di dare attuazione alla disciplina sul cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC). La logica del testo è duplice: da un lato individuare le materie prime che, per dinamica di espansione produttiva e localizzazione su terreni ad elevate scorte di carbonio, presentano un rischio elevato; dall’altro, definire un percorso di certificazione per i combustibili che possano essere considerati a basso rischio ILUC grazie a misure di addizionalità verificabili.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e richiama l’esigenza di tenere conto delle emissioni indirette non considerate dai tradizionali criteri di sostenibilità e riduzione dei gas a effetto serra. I considerando evidenziano che l’ILUC può verificarsi quando terreni prima destinati a alimenti o mangimi sono convertiti a colture per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, inducendo una compensazione della domanda su nuovi terreni, talvolta in aree con elevate scorte di carbonio come foreste, zone umide e torbiere.

Il regolamento accoglie una metodologia di carattere globale, fondata sulla posizione complessiva della materia prima nei mercati mondiali, piuttosto che su una distinzione per singolo paese. Tale scelta è giustificata dai considerando con riferimento alla disponibilità dei dati, alla natura dei mercati delle commodity e alla necessità di evitare effetti distorsivi o controproducenti, pur bilanciando il sistema con la possibilità di certificazione del basso rischio ILUC.

Definizioni chiave

L’articolo 2 contiene definizioni essenziali per l’applicazione del regime. Tra le più rilevanti vi sono:

  • le colture oleaginose, che comprendono colza, palma, soia e girasole;
  • i terreni inutilizzati, cioè aree non impiegate per almeno cinque anni per colture alimentari e foraggere, altre colture energetiche o foraggio significativo;
  • i terreni abbandonati, cioè terreni inutilizzati un tempo coltivati ma poi abbandonati per vincoli biofisici o socioeconomici;
  • i terreni pesantemente degradati, rinviando alla definizione della direttiva (UE) 2018/2001;
  • la misura di addizionalità, che comprende sia il miglioramento sostenibile delle pratiche agricole per aumentare le rese, sia azioni che rendano coltivabili terreni inutilizzati;
  • la materia prima supplementare, ossia la quantità aggiuntiva di coltura alimentare o foraggera prodotta come effetto diretto della misura di addizionalità;
  • il valore di riferimento dinamico delle rese, calcolato sulla media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione della misura, tenendo conto della tendenza media decennale e, per le colture permanenti, delle curve di resa lungo il ciclo di vita;
  • i terreni che presentano elevate scorte di carbonio, cioè zone umide, comprese le torbiere, e zone boschive continue ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001;
  • i piccoli agricoltori, identificati come agricoltori indipendenti con azienda inferiore a 2 ettari, con controllo sui terreni e senza dipendenza da una società, salvo cooperativa non controllata da terzi;
  • le colture permanenti, ossia colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e danno raccolti ripetuti.

Individuazione delle materie prime ad alto rischio ILUC

L’articolo 3 stabilisce un criterio cumulativo per classificare una materia prima come a elevato rischio ILUC per espansione su terreni ad elevate scorte di carbonio. Sono richieste due condizioni contemporanee:

  • un’espansione media annua della zona di produzione globale dal 2008 superiore all’1% e superiore a 100 000 ettari;
  • una quota di tale espansione in terreni con elevate scorte di carbonio superiore al 10%.

La seconda condizione è calcolata mediante una formula che distingue le diverse categorie di terreni e incorpora un fattore di produttività (PF), diverso a seconda della coltura. Il regolamento indica espressamente i coefficienti: 1,7 per il granturco, 2,5 per l’olio di palma, 3,2 per la barbabietola da zucchero, 2,2 per la canna da zucchero e 1 per tutte le altre colture.

L’allegato del regolamento contiene i dati applicativi sulle principali colture considerate e costituisce la base tecnica per l’applicazione dei criteri. Tra le materie prime esaminate figurano frumento, granturco, canna da zucchero, barbabietola da zucchero, semi di colza, olio di palma, soia e girasole.

Certificazione dei combustibili a basso rischio ILUC

L’articolo 4 disciplina le condizioni generali per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa come a basso rischio ILUC. La certificazione è ammessa solo se sono rispettati tre requisiti cumulativi:

  • conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
  • produzione a partire da materie prime supplementari ottenute mediante misure di addizionalità conformi all’articolo 5;
  • raccolta e documentazione accurata degli elementi di prova necessari a dimostrare le dichiarazioni degli operatori.

La documentazione deve includere almeno le misure di addizionalità adottate, le zone delimitate interessate e la resa media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione della misura.

Misure di addizionalità ammissibili e limiti temporali

L’articolo 5 specifica quali misure possono generare materie prime supplementari utili alla certificazione. Le misure devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

  • risultare finanziariamente attraenti o praticabili solo grazie alla possibilità di contabilizzare i combustibili derivati ai fini degli obiettivi UE sulle energie rinnovabili;
  • consentire la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni abbandonati o pesantemente degradati;
  • essere adottate da piccoli agricoltori.

Inoltre, le misure di addizionalità devono essere state adottate non oltre 10 anni prima della certificazione come combustibili a basso rischio ILUC. Il considerando relativo ai piccoli agricoltori chiarisce che, per evitare oneri amministrativi sproporzionati, le aziende sotto i 2 ettari sono considerate piccole in questo contesto.

Controllo, verifica e sistemi di certificazione

L’articolo 6 impone requisiti di controllo robusti. Gli operatori economici devono fornire informazioni affidabili, garantire un controllo indipendente e un adeguato livello di trasparenza, e dimostrare che i controlli sono effettivamente svolti. Il controllo deve verificare che le informazioni siano precise, affidabili e a prova di frode.

Per dimostrare che una fornitura rientra nella categoria a basso rischio ILUC, deve essere utilizzato il sistema di equilibrio di massa previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Sono inoltre utilizzabili sistemi volontari per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6, in coerenza con il quadro di certificazione previsto dalla direttiva.

Monitoraggio, riesame e possibile modifica del regolamento

L’articolo 7 prevede un meccanismo di monitoraggio e riesame. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione deve riesaminare tutti gli aspetti pertinenti della relazione sull’espansione delle materie prime, in particolare i dati sull’espansione e gli elementi probatori relativi ai fattori che giustificano la disciplina per i piccoli agricoltori. Se necessario, può modificare il regolamento. La relazione riveduta va presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l’applicazione dei criteri dell’articolo 3.

La Commissione deve inoltre riesaminare successivamente i dati alla luce dell’evoluzione delle circostanze e delle più recenti conoscenze scientifiche disponibili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale, e vincola integralmente gli operatori e le autorità competenti nei procedimenti di qualificazione e certificazione dei combustibili rinnovabili interessati.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento stabilisce: (i) i criteri per determinare le materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni con elevate scorte di carbonio; (ii) i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC (art. 1).

Definizioni rilevanti

Introduce definizioni autonome di colture oleaginose, terreni inutilizzati, terreni abbandonati, terreni pesantemente degradati, misura di addizionalità, materia prima supplementare, valore di riferimento dinamico delle rese, terreni che presentano elevate scorte di carbonio, piccoli agricoltori e colture permanenti (art. 2). Rileva, in particolare, la soglia di superficie inferiore a 2 ettari per i piccoli agricoltori e il richiamo ai terreni umidi, alle torbiere e alle zone boschive continue quali terreni ad elevate scorte di carbonio.

Criteri per le materie prime ad alto rischio ILUC

Una materia prima è qualificata come ad alto rischio ILUC se ricorrono cumulativamente due condizioni: espansione media annua della zona di produzione globale dal 2008 superiore all’1% e superiore a 100 000 ettari; quota di tale espansione in terreni con elevate scorte di carbonio superiore al 10% (art. 3). La quota è calcolata mediante una formula che tiene conto delle diverse categorie di terreni e di un fattore di produttività (PF), pari a 1,7 per il granturco, 2,5 per l’olio di palma, 3,2 per la barbabietola da zucchero, 2,2 per la canna da zucchero e 1 per le altre colture. I dati applicativi sono quelli dell’allegato, soggetti a riesame ai sensi dell’art. 7.

Condizioni generali per la certificazione a basso rischio ILUC

La certificazione come combustibili a basso rischio ILUC è possibile solo se i combustibili rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’art. 29 della direttiva (UE) 2018/2001, sono prodotti da materie prime supplementari ottenute tramite misure di addizionalità conformi all’art. 5 e sono supportati da elementi di prova adeguatamente raccolti e documentati (art. 4). Le prove devono includere almeno le misure adottate, le zone delimitate interessate e la resa media dei tre anni precedenti l’anno di applicazione della misura.

Misure di addizionalità ammissibili

Le misure di addizionalità devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: diventare finanziariamente attraenti o realizzabili solo grazie alla possibilità di contabilizzare i combustibili ai fini degli obiettivi UE in materia di rinnovabili; consentire la coltivazione su terreni abbandonati o pesantemente degradati; oppure essere adottate da piccoli agricoltori (art. 5, par. 1, lett. a). Inoltre, tali misure devono essere adottate non oltre 10 anni prima della certificazione (art. 5, par. 1, lett. b).

Controllo, verifica e sistemi di certificazione

Gli operatori economici devono fornire informazioni affidabili, garantire controllo indipendente e trasparenza del metodo di controllo, e dimostrare l’effettivo svolgimento dei controlli (art. 6, par. 1). Il controllo verifica che le informazioni siano precise, affidabili e a prova di frode (art. 6, par. 2). Per dimostrare che una fornitura è a basso rischio ILUC si utilizza il sistema di equilibrio di massa dell’art. 30, par. 1, della direttiva (UE) 2018/2001; possono essere usati anche sistemi volontari per la conformità ai criteri degli artt. 4-6 (art. 6, par. 3).

Riesame della Commissione

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione deve riesaminare tutti gli aspetti pertinenti della relazione sull’espansione delle materie prime, in particolare i dati di espansione e le prove relative ai fattori che giustificano la deroga per i piccoli agricoltori, e, se del caso, modificare il regolamento (art. 7). La relazione riveduta è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l’applicazione dei criteri dell’art. 3. Successivi riesami devono tener conto dell’evoluzione delle circostanze e delle più recenti conoscenze scientifiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 8).

Come è indicizzato

Materieenergia rinnovabilebiocarburantisostenibilità ambientaleuso del suolocertificazione

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