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Sentenza

Sentenza n. 1262/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n. 13011/2024 del 27.06.2024 della Sezione III-bis del TAR Lazio - Roma, anche nella parte in cui condanna l'Amministrazione soccombente "al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille//00) oltre oneri di legge" (docc. 1-2); e per la nomina ai sensi dell'art. 114, c. 4, lett. d), c.p.a., di un commissario ad acta, nel caso in cui le Amministrazioni resistenti restassero inadempienti oltre il termine assegnato da codesto Tribunale; nonché per la condanna ai sensi dell'art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a., delle Amministrazioni resistenti al pagamento di una somma di denaro per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso.

Giustizia amministrativa202511835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato l'ostensione dei documenti relativi alle autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali di un dipendente pubblico, nonché mancato pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inesecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13011/2024, divenuta definitiva, con la quale era stata ordinata all'amministrazione l'ostensione dei documenti relativi agli incarichi autorizzati a un dipendente scolastico, con particolare riferimento agli incarichi di curatore fallimentare presso il Tribunale di Cassino indicati nell'istanza di accesso. L'amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, aveva depositato alcune autorizzazioni generali allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, ma senza chiarire se esse riguardassero gli specifici incarichi oggetto dell'istanza e senza attestare l'eventuale inesistenza o irreperibilità di ulteriore documentazione. La ricorrente ha inoltre lamentato il mancato pagamento delle spese processuali liquidate nel giudizio definito dalla sentenza ottemperanda e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di penalità di mora per ogni ritardo o inosservanza del giudicato. Il controinteressato non si è opposto all'esecuzione e ha manifestato interesse all'ostensione delle autorizzazioni. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto la documentazione reperita presso le istituzioni scolastiche coinvolte.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nei limiti indicati. La sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata, non era stata appellata ed era quindi definitiva; l'amministrazione non ne aveva dato integrale esecuzione. Il deposito di alcune autorizzazioni generali non soddisfaceva il comando giudiziale, perché non consentiva di stabilire se tali documenti fossero pertinenti agli specifici incarichi indicati nell'istanza. Il giudizio di ottemperanza riguardava esclusivamente la corrispondenza tra quanto osteso e l'oggetto dell'accesso, non la legittimità o compatibilità delle autorizzazioni con l'art. 53 d.lgs. n. 165/2001. L'amministrazione è stata quindi condannata a eseguire integralmente la sentenza entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, chiarendo la pertinenza dei documenti prodotti e attestando specificamente l'eventuale inesistenza o irreperibilità di ulteriore documentazione. È stato inoltre rilevato il mancato riscontro all'obbligo di pagamento delle spese liquidate nel precedente giudizio. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. È stata respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, rispettivamente, la nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il commissario è stato nominato, mentre la penalità di mora è stata negata perché ritenuta non equa.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato con riferimento al precedente giudizio avverso il silenzio sull'istanza di riesame in materia di accesso.

  • art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013

    È indicato quale base dell'istanza di riesame del diniego di accesso presentata nel procedimento presupposto.

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    Riguarda le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dei dipendenti pubblici; il TAR precisa che nel giudizio di ottemperanza non era in discussione la compatibilità delle autorizzazioni con tale disposizione, ma soltanto la corrispondenza della documentazione ostesa all'oggetto dell'accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dare esecuzione integrale e puntuale al comando contenuto nel giudicato, non essendo sufficiente il deposito di documenti solo genericamente collegati all'oggetto dell'ordine giudiziale.
  • Quando l'amministrazione non rinviene nei propri archivi documenti legittimamente richiesti e che dovrebbe detenere per ragioni di servizio, deve attestare specificamente l'inesistenza o l'irreperibilità della documentazione, così da fornire al richiedente certezza sull'esito della ricerca e un quadro documentale completo.
  • Il giudizio di ottemperanza deve verificare la conformità dell'attività amministrativa al comando giudiziale; non può essere utilizzato per introdurre una controversia ulteriore sulla legittimità sostanziale degli atti o delle autorizzazioni, estranea all'oggetto del titolo da eseguire.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e alla richiesta della parte vittoriosa.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTrasparenza e pubblicità

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