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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26294/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal furto, avvenuto durante il trasporto, di 11,2 tonnellate di olio extravergine d'oliva aromatizzato al limone. La società assicurata chiese all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza, ma la compagnia eccepì la tardiva comunicazione del sinistro: la denuncia era stata trasmessa solo circa due settimane dopo l'evento. Sia il tribunale sia la corte d'appello rigettarono la domanda, ritenendo che il ritardo nella denuncia integrasse un inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c., con conseguente perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato il dolo sulla base del solo ritardo e di alcune anomalie fattuali, senza che l'assicuratore avesse fornito la prova della volontarietà della mancata tempestiva denuncia. La ricorrente sosteneva inoltre che il ritardo non potesse essere valorizzato come indice sufficiente di dolo in assenza della prova di una condotta finalizzata a impedire la ricostruzione del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per integrare il dolo nell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo avviso del sinistro, non occorre un intento fraudolento specifico, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo. Ha inoltre ritenuto che la prova del dolo possa essere desunta da elementi indiziari complessivamente valutati, specie quando la condotta omissiva risulti idonea a creare un vantaggio per l'assicurato o a pregiudicare la ricostruzione dei fatti. Nel caso concreto, le anomalie evidenziate dai giudici di merito sono state reputate logicamente idonee a sorreggere la conclusione sulla natura dolosa del ritardo, sicché la motivazione della sentenza impugnata è stata confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in materia; inoltre è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1913 c.c.

    L'obbligo di avviso del sinistro è inteso come obbligo di tempestiva comunicazione finalizzato a consentire all'assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro e di assumere i provvedimenti di salvataggio.

  • art. 1915, comma 1, c.c.

    La perdita del diritto all'indennizzo consegue solo se l'inadempimento dell'obbligo di avviso è doloso; il dolo può essere provato anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 1914 c.c.

    È richiamato per chiarire che la tempestiva denuncia serve anche a permettere i provvedimenti di salvataggio idonei a prevenire o attenuare le conseguenze del sinistro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito può essere corretta o integrata dalla Corte di cassazione, ove il decisum sia comunque conforme a diritto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha compensato integralmente le spese di lite ravvisando giusto motivo nella non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'obbligo di avviso del sinistro ex art. 1913 c.c. va letto in chiave funzionale: ciò che rileva è la tempestività della denuncia, perché solo così l'assicuratore può verificare il sinistro e attivare le misure di salvataggio.
  • Ai fini dell'art. 1915, comma 1, c.c., il dolo dell'assicurato non richiede un intento fraudolento specifico di nuocere all'assicuratore; è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo di avviso e la cosciente scelta di non adempierlo.
  • La prova del carattere doloso dell'omissione può essere desunta anche in via indiziaria, attraverso una valutazione complessiva di circostanze fattuali che rendano plausibile che il ritardo sia stato strumentale o comunque vantaggioso per l'assicurato.
  • Un semplice ritardo nella denuncia non basta di per sé a integrare il dolo: occorre che il giudice di merito valorizzi un quadro complessivo di elementi sintomatici idonei a escludere la mera colpa o negligenza.
  • Quando la motivazione del giudice di merito abbia correttamente individuato gli indici fattuali del dolo e il relativo apprezzamento non sia manifestamente illogico, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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