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Sentenza

Sentenza n. 3286/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno del 30.4.2020 di diniego della cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202101360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che, dopo la proposizione del giudizio, è stato emanato il provvedimento richiesto, cioè il conferimento della cittadinanza italiana. Tale sopravvenienza è stata ritenuta pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere e ha determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2020, con cui era stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, sul presupposto della sua asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Interno ha preannunciato il riesame della posizione alla luce di nuovi elementi favorevoli e, prima dell’udienza camerale, ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2025 con cui la cittadinanza italiana è stata conferita al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La domanda di cittadinanza era stata presentata sulla base di tale disposizione; il provvedimento di diniego era motivato con l’asserita pericolosità dell’interessato per la sicurezza della Repubblica.

  • artt. 72-bis e 74 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento contro il diniego di cittadinanza, l’amministrazione conferisce successivamente la cittadinanza richiesta, il provvedimento sopravvenuto è pienamente satisfattivo dell’interesse azionato e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente non comporta necessariamente la condanna alle spese dell’amministrazione, potendo il giudice compensarle in presenza di giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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