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Parere

Parere n. 461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 91/1992.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, deducendo un unico motivo: il difetto di motivazione per omessa indicazione delle specifiche ragioni del rigetto e l’insufficienza della motivazione per relationem mediante rinvio al preavviso di rigetto. Il diniego era fondato sull’insufficiente grado di integrazione nella comunità nazionale, valutato anche in relazione a tre procedimenti penali pendenti per reati inerenti al soggiorno, furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

Il parere

La Sezione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. Il provvedimento era legittimamente motivato per relationem mediante il rinvio al preavviso di rigetto, previamente comunicato al ricorrente e quindi nella sua disponibilità, in conformità all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990. Le ragioni contenute nel preavviso non erano state specificamente contestate e, considerati il numero dei procedimenti penali, la natura e la gravità dei reati contestati, risultavano sufficienti a giustificare il diniego della cittadinanza.

Osservazioni

Difetto di motivazione e motivazione per relationem

Il motivo è infondato. Il rinvio del provvedimento al preavviso di rigetto è idoneo a integrare la motivazione quando l’atto richiamato sia indicato, comunicato e reso disponibile all’interessato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990.

Valutazione dei procedimenti penali pendenti

Le ragioni del diniego, non specificamente contestate dal ricorrente, sono state ritenute sufficienti in ragione del numero dei procedimenti penali, della natura e della gravità dei reati contestati, ai fini della valutazione dell’integrazione nella comunità nazionale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera a), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è indicato e comunicato o comunque reso disponibile all’interessato; il preavviso di rigetto previamente comunicato può integrare la motivazione del provvedimento finale.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem del provvedimento amministrativo è legittima quando l’atto richiamato sia specificamente indicato e sia stato comunicato o reso disponibile al destinatario insieme al provvedimento finale, così da consentirgli la piena conoscenza delle ragioni della decisione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il numero, la natura e la gravità dei procedimenti penali pendenti possono concorrere a fondare il giudizio amministrativo sull’insufficiente integrazione dell’istante nella comunità nazionale, purché le relative ragioni siano esplicitate nell’atto richiamato e non siano specificamente contestate.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un cittadino della Bosnia ed Erzegovina contro il Ministero dell’interno, volto all’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e svolgimento del procedimento

L’istanza di cittadinanza era stata presentata il 27 marzo 2014. Il Ministero dell’interno l’ha respinta ritenendo insufficiente il grado di integrazione dell’interessato nella comunità nazionale. La valutazione amministrativa aveva considerato tre procedimenti penali pendenti, riguardanti, in particolare, reati inerenti alla violazione delle facoltà e degli obblighi connessi al soggiorno, furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

Il ricorso straordinario, notificato il 9 settembre 2019, è stato fondato su un unico motivo. Il Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso; il ricorrente ha depositato controdeduzioni il 28 luglio 2025.

Questione esaminata

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del diniego, sostenendo che il provvedimento non avrebbe indicato le specifiche ragioni del rigetto e che il rinvio al preavviso di rigetto non sarebbe stato sufficiente a integrare la motivazione dell’atto finale.

Motivazione per relationem

La Sezione ha richiamato l’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, secondo cui, quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dal provvedimento, l’atto richiamato deve essere indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione.

Nel caso esaminato, il diniego rinviava al preavviso di rigetto, che era stato pacificamente comunicato al ricorrente e si trovava quindi nella sua disponibilità. Tale modalità è stata ritenuta idonea a consentire la conoscenza delle ragioni della decisione e a soddisfare l’obbligo di motivazione.

Valutazione delle ragioni sostanziali del diniego

La Sezione ha inoltre osservato che le ragioni contenute nel preavviso di rigetto non erano state specificamente contestate dal ricorrente. In ogni caso, il numero dei procedimenti penali, la natura dei reati contestati e la loro gravità sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare il giudizio amministrativo di insufficiente integrazione nella comunità nazionale e, conseguentemente, il diniego della cittadinanza.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Le generalità e gli ulteriori dati idonei a identificare il ricorrente devono essere oscurati ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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