Sentenza del 22/02/2017 n. 777 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli- Illegibilità del nome del messo comunale - Infondatezza della censura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione relativa all’illeggibilità del nome del messo comunale è stata respinta. La notificazione e l’atto sono stati ritenuti validi, non essendo sufficiente la mera illeggibilità del nominativo a dimostrare l’inesistenza o l’irregolarità della qualifica del sottoscrittore. Il ricorrente non ha assolto l’onere di provare che il firmatario non fosse un pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto perché il nome del messo comunale risultava illeggibile, ritenendo così non verificabile la qualifica del sottoscrittore quale pubblico ufficiale. La censura è stata ritenuta infondata: opera la presunzione che il soggetto che sottoscrive l’atto nella qualità indicata sia effettivamente il pubblico ufficiale che dichiara di essere. Spetta quindi al destinatario dell’atto fornire elementi concreti per superare tale presunzione.
Norme richiamate
La norma disciplina la materia dell’accertamento e della liquidazione dei tributi locali cui si riferisce la sentenza. La validità dell’atto non viene meno per la sola illeggibilità del nome del messo comunale, se la sua qualità di pubblico ufficiale risulta dall’atto e non è concretamente contestata e provata in senso contrario.
Cass. civ., sentenza n. 23324/2013
Conferma il principio secondo cui chi riceve l’atto deve superare la presunzione relativa alla qualifica del soggetto che lo ha sottoscritto come pubblico ufficiale.
Cass. civ., sentenza n. 1206/2011
Ribadisce che la mera illeggibilità del nominativo del sottoscrittore non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto o della notificazione.
Cass. civ., sentenza n. 14030/2011
Riconosce la presunzione di corrispondenza tra la qualifica dichiarata nell’atto e l’effettiva qualità di pubblico ufficiale, salvo prova contraria.
Cass. civ., sentenza n. 1440/2013
Conferma che l’onere di dimostrare l’assenza della qualifica del sottoscrittore grava sul destinatario che contesta l’atto.
Massime di principio
- La sola illeggibilità del nome del messo comunale o del notificatore, di regola, non rende nullo l’atto se la qualifica del sottoscrittore è indicata o comunque desumibile.
- Chi contesta la validità della notificazione deve fornire una prova concreta dell’assenza della qualifica di pubblico ufficiale, non potendosi limitare a rilevare l’illeggibilità della firma o del nominativo.
- Gli atti amministrativi e le notificazioni possono beneficiare di una presunzione di regolarità quanto alla qualifica dichiarata dal sottoscrittore, salvo prova contraria.
- Per ottenere l’annullamento dell’atto occorre dimostrare un vizio effettivo, come l’inesistenza della qualifica, l’assenza di poteri o un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la mera difficoltà di identificazione del firmatario normalmente non è sufficiente.
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