Sentenza del 30/12/2016 n. 27499 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sostenendo, innanzitutto, che il giudizio d'appello fosse nullo per il mancato coinvolgimento dell'agente della riscossione, già parte del giudizio di primo grado. Ha inoltre contestato la valutazione del giudice di merito circa la corrispondenza degli importi iscritti a ruolo con quelli dichiarati e ha dedotto la violazione delle norme che prevedono la comunicazione dell'avviso bonario prima della cartella, sostenendo che tale comunicazione fosse necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione, ritenendo quindi valido l'appello proposto dalla sola Agenzia. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla ricostruzione fattuale, perché diretta a sostituire la valutazione del giudice di merito e comunque non supportata dall'indicazione della prova dell'effettivo versamento. Ha infine ritenuto infondato il motivo sull'avviso bonario: la comunicazione è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge, in particolare quando il controllo automatico evidenzi un risultato diverso dalla dichiarazione, un'imposta o maggiore imposta dovuta oppure specifiche incertezze. La sua omissione, nei casi in cui sia dovuta, costituisce comunque una mera irregolarità e non impedisce la notifica della cartella. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.600 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La comunicazione dell'esito della liquidazione e l'invio della comunicazione di irregolarità sono dovuti nei casi previsti dalla disposizione.
Nel controllo automatico, l'avviso bonario è necessario solo quando emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione oppure un'imposta o maggiore imposta dovuta, secondo i presupposti normativi. La sua omissione non determina automaticamente la nullità della cartella, ma una mera irregolarità.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
La comunicazione di irregolarità è finalizzata a evitare la reiterazione di errori e a consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Anche per l'IVA, la comunicazione preventiva non è sempre necessaria: opera nei casi specificamente individuati dalla disciplina dei controlli automatizzati.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
L'invito a fornire chiarimenti è previsto in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Lo Statuto del contribuente non impone sempre l'avviso bonario; l'obbligo sussiste quando vi siano effettive incertezze rilevanti, non riscontrate nel caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura motivazionale deve riguardare un effettivo vizio della motivazione.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o per sostituire la ricostruzione del giudice di merito con quella della parte.
Massime di principio
- Agenzia delle Entrate e agente della riscossione svolgono ruoli distinti e, di regola, non sono litisconsorti necessari: l'impugnazione può quindi proseguire anche senza la partecipazione dell'agente, salvo che ricorrano specifiche ragioni di inscindibilità o dipendenza delle cause.
- L'avviso bonario non è un passaggio obbligatorio in ogni procedimento di controllo automatizzato. Occorre verificare se il controllo abbia evidenziato una differenza rispetto alla dichiarazione, un'imposta o maggiore imposta dovuta oppure incertezze rilevanti.
- Anche quando l'avviso bonario sia dovuto, la sua omissione normalmente non rende nulla la cartella: può costituire una mera irregolarità, ferma restando la possibilità di beneficiare, nei casi previsti, della riduzione delle sanzioni mediante pagamento.
- Per contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti non è sufficiente sostenere che il giudice abbia interpretato diversamente gli atti: occorre indicare uno specifico vizio ammissibile e, quando si deduce un pagamento, individuare precisamente gli atti processuali che ne dimostrino l'avvenuto versamento.
- La corrispondenza degli importi iscritti a ruolo con quelli risultanti dalla dichiarazione può rendere la pretesa azionabile tramite controllo automatizzato, soprattutto in caso di omesso versamento, senza necessità di un preventivo procedimento di accertamento sostanziale.
Testo integrale
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