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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30679/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per Cassazione avverso la condanna per truffa continuata e aggravata. I motivi articolati dalla difesa (Avv. Diego Colangelo) comprendevano: vizio di motivazione sulla riferibilità delle telefonate e sulla titolarità della carta Postepay; mancanza del dolo di concorso e possibile vittimizzazione del prevenuto; invocazione dell'esimente di cui all'art. 48 c.p.; richiesta di riqulificazione del fatto ex art. 712 c.p.; mancata sospensione dell'esecutività delle provvisionali ex art. 600, comma 3 c.p.p.; vizio di motivazione nella quantificazione della pena e diniego delle attenuanti generiche, considerando le precarie condizioni economiche e di salute del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi, ritenendo che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la responsabilità concorsuale valorizzando il convogliamento delle somme sulla carta Postepay e su conto corrente intestato al prevenuto e la coerenza del "fatto collettivo". Ha poi rigettato le censure relative all'esimente ex art. 48 c.p. e alla riqulificazione ex art. 712 c.p., nonché le doglianze sulla sospensione delle provvisionali, ritenendo inidonea la mera allegazione delle condizioni di vita per dimostrare i gravi motivi richiesti. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tale profilo. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    citato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare

    Autorizza la trattazione del procedimento con contraddittorio cartolare (procedura semplificata) nelle situazioni indicate; qui è richiamato solo per spiegare la modalità di trattazione del ricorso

  • art. 48 cod. pen.

    Disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto o per speciale causa di non punibilità (secondo i profili invocati dalla difesa). La Corte ha ritenuto che la causa non fosse applicabile perché il prevenuto avrebbe fornito un apporto significativo al fatto criminoso, escludendo l'estraneità o l'innocente coinvolgimento

  • art. 712 cod. pen.

    Norma relativa a reati concernenti "incauto acquisto" o fattispecie affini (riconducibile alla disciplina sulla ricettazione/incauto acquisto). La Corte ha ritenuto generica e infondata la richiesta di riqualificazione, poiché la riquadratura richiede l'accertamento dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, circostanza negata dai giudici di merito

  • art. 600, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di sospendere l'esecutività delle provvisionali in presenza di "gravi motivi"; la Corte ha ribadito che l'onere probatorio dei gravi motivi grava sulla difesa e che la mera indicazione di condizioni economiche precarie e del patrocinio a spese dello Stato non è sufficiente

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha riscontrato carenze motivazionali nella decisione di merito sul diniego delle attenuanti generiche e ha annullato e rinviato il punto per una nuova valutazione motivata

Massime di principio

  • La mancata identificazione degli autori materiali delle telefonate non esclude il concorso se vi sono elementi concreti che dimostrino un apporto consapevole alla realizzazione del reato, ad es. il convogliamento di somme su conti o carte intestate all'imputato
  • Per il concorso non è necessario un accordo preventivo formale: è sufficiente un comportamento esteriore che fornisca un contributo apprezzabile alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, con la conoscenza del contributo apportato
  • L'allegazione che l'imputato sia stato "vittima" di terzi deve essere sostenuta da elementi probatori concreti; spiegazioni generiche o contraddittorie possono legittimare il rifiuto di tale ricostruzione
  • La sospensione delle provvisionali ex art. 600 c.p.p. richiede la prova dei "gravi motivi" e dell'effettiva necessità delle somme per bisogni essenziali; semplici dichiarazioni di difficoltà economica e il patrocinio a spese dello Stato non sono sufficienti
  • La riformulazione del reato (riqualificazione) richiede adeguata motivazione e elementi che rendano plausibile l'ipotesi alternativa; non può essere prospettata in modo generico
  • In sede d'appello la Corte deve motivare specificamente la conferma del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando la difesa solleva censure puntuali; la mera adesione alla motivazione di primo grado è insufficiente

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