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Sentenza

Sentenza n. 4155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Piemonte, Sez. II, 4 dicembre 2024, n. 1266 (non notificata), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento del permesso di costruire n. 45/PC23 del 5 settembre 2023, rilasciato dal Comune di Savigliano alla società Fabrizio Taricco Costruzioni s.r.l., avente ad oggetto «Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti ai sensi dell''art. 3 comma 1 lettera D) del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. in questo Comune, via Piave sull''area censita in Catasto Terreni foglio 41 numero 177, 178, 180 e Urbano foglio 41, numero 41 numero 177, 178, 180» e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi – per quanto possa occorrere – gli artt. 10 e 14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore generale (PRG) di Savigliano.

Giustizia amministrativa202502704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire relativo alla demolizione di un complesso artigianale e alla ricostruzione di un edificio residenziale di cinque piani, nonché la sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie confinanti)

Prevale il privato

La controversia

Le proprietarie hanno impugnato il permesso di costruire deducendo, in primo luogo, la sussistenza dell’interesse a ricorrere in ragione della perdita di visuale, della riduzione di luminosità e aerazione, della diminuzione della riservatezza e dell’incremento del carico urbanistico. Nel merito hanno contestato: la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia anziché ristrutturazione urbanistica, con conseguente necessità di uno strumento urbanistico esecutivo e di maggiori standard; l’omessa deliberazione consiliare richiesta per gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici; la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia anziché nuova costruzione; gli errori nel calcolo della volumetria e dell’altezza dell’edificio, anche con riferimento ai volumi condonati, ai volumi tecnici e alla coibentazione; la violazione dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua; infine, l’illegittimità costituzionale delle norme regionali piemontesi sulle premialità edilizie applicate al progetto. In appello, a seguito del rilascio di una variante e delle sopravvenienze procedimentali, le appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse all’annullamento e hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del permesso ai soli fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto sussistente l’interesse originario a ricorrere, osservando che la perdita della visuale preesistente, connotata dalla presenza dell’arco alpino, del parco e del filare alberato, costituisce un pregiudizio oggettivamente percepibile; ha inoltre ritenuto plausibile la riduzione della riservatezza derivante dalla realizzazione di numerosi appartamenti prospicienti le proprietà. La verifica dell’interesse non richiede la prova di un danno effettivo e attuale né consente valutazioni tecniche approfondite sul quantum del pregiudizio, salvo il caso di pregiudizio meramente pretestuoso o effimero. Nel merito, il giudice ha respinto le censure sulla qualificazione dell’intervento: la demolizione e ricostruzione di un unico complesso edilizio, senza modificazione del disegno dei lotti, degli isolati o della rete stradale, integra ristrutturazione edilizia e non ristrutturazione urbanistica. Ha escluso la necessità della previa deliberazione consiliare, poiché le maggiori altezze derivavano direttamente dalla legge regionale e non da una deroga concessa dal permesso di costruire. Ha ritenuto compatibile con la ristrutturazione edilizia anche una trasformazione radicale dell’edificio preesistente, purché sussista la preesistenza del fabbricato e non si determini un nuovo consumo di suolo. Ha ritenuto corretti i calcoli della volumetria e dell’altezza: i volumi condonati possono costituire base per successivi incrementi in assenza di un espresso divieto; i volumi tecnici erano stati correttamente esclusi dal computo; l’altezza rilevante, al netto degli spessori di coibentazione, era pari a 15,12 metri e quindi rispettosa del limite di 15,20 metri. Ha respinto anche le censure paesaggistiche, idrogeologiche e relative alla fascia di rispetto del corso d’acqua. Ha invece accolto la censura fondata sull’illegittimità costituzionale delle norme regionali che prevedevano le premialità edilizie utilizzate, già dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 119 del 2024. Poiché l’interesse all’annullamento era venuto meno, il giudice ha accertato l’illegittimità del permesso esclusivamente ai fini risarcitori, nei limiti della censura accolta. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai soli fini risarcitori

    Consente al giudice, quando il ricorrente non ha più interesse all’annullamento, di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini della domanda risarcitoria, purché sussistesse l’interesse originario all’impugnazione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    confermando [...] di aver perso interesse all’annullamento del provvedimento

    La modifica della domanda in ragione della sopravvenuta perdita di interesse all’annullamento consente la prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

  • art. 101 c.p.a.

    riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado

    Consente in appello la riproposizione dei motivi non esaminati o assorbiti dalla sentenza impugnata.

  • art. 3, comma 1, lettere d) ed e), d.P.R. 380/2001

    gli interventi [...] possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

    La ristrutturazione edilizia può comprendere demolizione e ricostruzione con modifiche radicali di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e, nei casi previsti, volumetria; la nuova costruzione si distingue per l’assenza di un fabbricato preesistente e per il nuovo consumo di suolo.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    stato legittimo degli immobili

    Lo stato legittimo comprende quello risultante dal titolo che ha legittimato la costruzione, inclusa la sanatoria postuma; pertanto, in assenza di un divieto espresso, i volumi condonati possono fungere da base per successivi incrementi.

  • art. 5, comma 9, l.r. Piemonte 16/2018

    superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare il fabbricato di un piano

    La premialità edilizia prevista direttamente dalla legge regionale non costituisce una deroga concessa dal singolo permesso di costruire e non richiede, per ciò solo, la previa deliberazione del consiglio comunale prevista per i permessi in deroga.

  • art. 49, comma 1, l.r. Piemonte 7/2022

    lo spessore delle murature [...] eccedente ai 30 centimetri [...] non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura

    Ai fini delle premialità e dei parametri edilizi, gli spessori delle strutture eccedenti i limiti normativi per l’efficientamento energetico non sono computati.

  • art. 142, commi 1, lettera c), e 2, d.lgs. 42/2004

    vincolo paesaggistico ex lege

    Il vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua non opera per le aree che, alla data prevista dalla norma, erano già delimitate negli strumenti urbanistici come zone omogenee A o B.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    autorizzazione paesaggistica

    Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli autonomi; il permesso può essere rilasciato prima dell’autorizzazione paesaggistica, ma resta inefficace e non consente l’inizio dei lavori sino all’acquisizione di quest’ultima.

  • art. 96, lettera f), r.d. 523/1904

    distanza [...] minore di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi

    Il divieto nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua riguarda, nel caso esaminato, nuove costruzioni e ampliamenti, non il mero abbassamento di tettoie già previste.

  • art. 119 Cost. e art. 117, comma 3, Cost.

    Le appellanti hanno dedotto l’illegittimità costituzionale delle norme regionali sulle premialità; la questione è stata ritenuta fondata perché le norme applicate erano già state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 119 del 4 luglio 2024.

  • sentenza Corte costituzionale n. 119 del 4 luglio 2024

    La declaratoria di incostituzionalità della norma applicata dall’amministrazione produce un vizio originario, per effetto retroattivo, e consente l’annullamento o l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento quando la relativa censura sia stata specificamente dedotta.

Massime di principio

  • La mera vicinitas dimostra la legittimazione a ricorrere, ma non prova automaticamente l’interesse al ricorso; quest’ultimo richiede l’allegazione specifica di un pregiudizio potenziale, concreto e oggettivamente percepibile derivante dall’atto impugnato.
  • La verifica dell’interesse a ricorrere deve restare preliminare e prospettica: il giudice non può trasformarla in un’approfondita indagine tecnica sull’esistenza di un danno effettivo, sulla sua intensità o sulla convenienza sostanziale dell’intervento, salvo che il pregiudizio allegato sia talmente effimero da rivelare un’iniziativa abusiva o pretestuosa.
  • La demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente può integrare ristrutturazione edilizia anche quando il nuovo organismo sia radicalmente diverso per sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche, tipologia e, nei casi previsti dalla legge, volumetria; il criterio distintivo rispetto alla nuova costruzione è la preesistenza del fabbricato e l’assenza di un nuovo consumo di suolo.
  • Un permesso di costruire che utilizzi premialità edilizie direttamente previste dalla legge regionale non è un permesso in deroga agli strumenti urbanistici e non richiede, per tale ragione, la previa deliberazione del consiglio comunale prevista per i permessi in deroga.
  • In assenza di uno specifico divieto normativo, i volumi oggetto di condono edilizio, divenuti legittimi per effetto della sanatoria, possono essere considerati nello stato legittimo dell’immobile e costituire base di calcolo per successivi incrementi volumetrici.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata dall’amministrazione produce un vizio originario del provvedimento, riconoscibile anche successivamente, e consente l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori quando la relativa censura sia stata specificamente proposta e l’interesse all’annullamento sia sopravvenuto meno.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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