Cassazione Civile, Ordinanza n. 08061/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva notificato a una società una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. La società aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella; in appello, la commissione tributaria regionale aveva confermato l’illegittimità della ripresa ritenendo applicabile alla contribuente il beneficio previsto dall’art. 1, comma 1011, L. 296/2006, cioè la definizione agevolata dei debiti tributari con riduzione del 50% e rateizzazione, per i soggetti colpiti dagli eventi sismici richiamati dalla norma. L’Agenzia ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina interna ed eurounitaria: ha sostenuto che il beneficio non fosse applicabile all’IVA, perché incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con il diritto UE; che alcune riprese non potessero comunque rientrare negli aiuti de minimis; e che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti non avesse sospeso i termini decadenziali dell’attività impositiva e di iscrizione a ruolo. Ha inoltre lamentato che parte degli importi indicati nella comunicazione dei versamenti sospesi non rientrassero nell’ambito della disciplina agevolativa. La Corte ha ritenuto il motivo in parte fondato e in parte inammissibile: ha escluso l’ammissibilità delle censure di omessa motivazione non più proponibili ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile, ma ha accolto le doglianze sulla non applicabilità del beneficio all’IVA e sulla necessità di verificare, per le altre imposte, la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e con i limiti de minimis, rimettendo al giudice di rinvio gli accertamenti necessari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Nel giudizio di rinvio dovranno essere applicati i principi enunciati dalla Corte: esclusione del beneficio per l’IVA; verifica, per le altre imposte, della riconducibilità dell’agevolazione ai regimi de minimis o comunque della compatibilità con la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 e con la disciplina sugli aiuti destinati a compensare i danni da calamità naturali; accertamento della soglia de minimis e onere della prova a carico del soggetto che invoca il beneficio, con possibilità di produrre in rinvio la documentazione necessaria in ragione dello ius superveniens.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. 296/2006
"Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442... è consentita la definizione della propria posizione... corrispondendo l’ammontare dovuto... diminuito al 50 per cento"
La norma agevolativa non è applicabile all’IVA, perché una riduzione del tributo viola il principio di neutralità fiscale e impedisce la riscossione integrale dell’imposta nel territorio italiano; per le altre imposte, l’applicabilità è subordinata alla compatibilità con il diritto UE e con la disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 108, paragrafo 2, TFUE
È richiamato quale parametro eurounitario per valutare la compatibilità della disciplina agevolativa e la possibile disapplicazione della norma interna contrastante.
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
È evocato in relazione alla possibile qualificazione delle misure come aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturale, ove sussista un nesso diretto tra danno e aiuto e sia evitata la sovracompensazione.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure nazionali di riduzione di tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali, salvo le ipotesi in cui il singolo aiuto rientri nei regimi de minimis o in altri regimi approvati o sia comunque compatibile nei limiti indicati dalla decisione.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
È richiamato come disciplina degli aiuti de minimis che può rendere compatibile il singolo beneficio individuale, nei limiti di intensità massima previsti.
Regolamento (CE) n. 717/2014
È richiamato, insieme al regolamento de minimis, quale parametro per verificare se il beneficio individuale rientri nella soglia consentita.
Regolamento (CE) n. 994/98
È richiamato come base di regolamenti di esenzione/approvazione che possono consentire la compatibilità dell’aiuto entro i limiti fissati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale e del diritto UE.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omessa motivazione è dichiarata inammissibile perché il vizio non è più veicolabile nella formulazione vigente ratione temporis.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte rileva la carenza di localizzazione, da parte del ricorrente, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano alcune doglianze.
art. 13, D.Lgs. 472/1997
È richiamato dalla norma agevolativa per il ravvedimento operoso sui ritardati versamenti.
Massime di principio
- Le norme interne che prevedono riduzioni di tributi in favore di soggetti colpiti da calamità naturali non possono essere applicate all’IVA se compromettono il principio di neutralità fiscale e la riscossione integrale dell’imposta, dovendo il giudice disapplicare la disciplina interna incompatibile con il diritto UE.
- In materia di aiuti di Stato connessi a calamità naturali, il giudice deve verificare in concreto se il singolo vantaggio rientri nei limiti del regime de minimis o in altri regimi compatibili approvati, non essendo sufficiente la mera appartenenza formale al regime agevolativo nazionale.
- La compatibilità di un aiuto destinato a compensare danni da calamità richiede un nesso chiaro e diretto tra danno subito e beneficio concesso, oltre all’assenza di sovracompensazione; la sede operativa nell’area colpita è un elemento rilevante dell’accertamento, ma non l’unico.
- L’onere di provare la ricorrenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione e il superamento o meno delle soglie de minimis grava sul soggetto che invoca il beneficio.
- Quando interviene uno ius superveniens o una decisione UE direttamente incidente sulla controversia, in sede di rinvio possono essere acquisiti documenti o accertati fatti che prima non erano necessari ma diventano presupposto della nuova regola.
- Le censure di omessa motivazione non sono ammissibili se veicolate oltre i limiti del vigente art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, in cassazione è richiesta la specifica localizzazione dei fatti o documenti richiamati ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
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