Cassazione Penale, Ordinanza n. 12957/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, sostenendo in sostanza che il fatto non integrasse il furto in abitazione perché commesso in un complesso alberghiero chiuso e con separazione tra hall e resto della struttura. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della pena pecuniaria sostitutiva della reclusione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato perché diretto a prospettare censure di fatto e a riproporre pedissequamente doglianze già disattese in appello; ha ritenuto il secondo motivo generico e, comunque, non specificamente dedotto in appello, con conseguente inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'impianto decisionale di merito sulla qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione, rilevando che un complesso alberghiero e le sue pertinenze possono integrare la nozione di privata dimora quando vi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e non siano luoghi aperti al pubblico o accessibili a terzi senza consenso del titolare. Ha inoltre escluso la desistenza volontaria, poiché l'interruzione della condotta era dipesa da una causa esterna, ossia l'intervento dei militari, e non da autonoma scelta dell'agente. Sul capo relativo al trattamento sanzionatorio, ha dichiarato il motivo inammissibile perché non specificamente devoluto in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La desistenza volontaria richiede un'interruzione spontanea e autonoma dell'azione delittuosa; non ricorre quando la condotta si arresta per l'intervento di una causa esterna.
art. 624-bis c.p.
Il furto in abitazione è configurabile anche in relazione a un complesso alberghiero e alle sue pertinenze, se i luoghi rientrano nella nozione di privata dimora secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 606 c.p.p.
In cassazione non sono deducibili motivi che non siano stati previamente e specificamente prospettati in appello, a pena di inammissibilità.
art. 56 c.p.
La norma è richiamata per escludere la desistenza volontaria in presenza di arresto della condotta determinato dall'esterno.
Massime di principio
- Ai fini del furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale.
- La qualificazione di un luogo come privata dimora non è esclusa dalla circostanza che la struttura sia chiusa o organizzata in ambienti separati, quando la concreta destinazione e fruibilità rientrino nei criteri della privata dimora.
- La desistenza volontaria è configurabile solo se l'agente interrompe spontaneamente l'azione pur potendo proseguirla; se l'azione si arresta per l'intervento di terzi o per una causa esterna, l'istituto non opera.
- In cassazione non possono essere introdotti motivi nuovi o generici su questioni non specificamente devolute in appello, poiché il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza una critica argomentata alla decisione.
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