Cassazione Civile, Ordinanza n. 04934/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui l'impresa ricorrente aveva chiesto di accertare il proprio diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali sui contributi dovuti per l'anno 2007. La corte territoriale aveva ritenuto che alcuni lavoratori erano stati inquadrati in un livello inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, con conseguente mancato rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo provinciale e, quindi, insussistenza dei presupposti per il beneficio. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 115, 345, 414, 416 e 436 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe trascurato la mancata contestazione, da parte dell'INPS, del diritto agli sgravi in primo grado. La censura ruotava quindi sull'asserita rilevanza della non contestazione rispetto ai fatti costitutivi del beneficio previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la parte ricorrente non si confrontasse adeguatamente con la ratio della decisione impugnata, la quale aveva già affermato che il principio di non contestazione riguarda i fatti e non le qualificazioni giuridiche, e che nel caso concreto il fatto costitutivo del beneficio era rimasto indimostrato. La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, incombe sull'impresa che invochi il beneficio l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla fattispecie normativa; nel caso specifico, mancava la prova della corresponsione di retribuzioni conformi ai minimi contrattuali in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata contestazione avrebbe dovuto vincolare il giudice; la Corte osserva che la non contestazione opera sui fatti, non sulle qualificazioni normative
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 414 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
art. 416 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
art. 436 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
art. 2697 c.c.
ribadito il principio per cui l'onere di provare i presupposti del beneficio grava su chi lo invoca
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, l'impresa che chiede il beneficio deve provare tutti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile; il giudice non può riconoscerlo in difetto di prova del fatto costitutivo.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non si estende alle qualificazioni giuridiche o ai profili normativi del rapporto.
- La verifica dei presupposti previdenziali va compiuta in base all'attività effettivamente svolta dai lavoratori e alle corrispondenti previsioni collettive, non al solo inquadramento formale attribuito dal datore di lavoro.
- La mancata contestazione di una pretesa in termini generali non equivale, di per sé, ad ammissione del singolo fatto costitutivo del diritto azionato.
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