Cassazione Civile, Ordinanza n. 32603/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La lite nasce dal pagamento di un assegno non trasferibile emesso da una compagnia assicurativa a favore di un danneggiato per risarcimento da incidente stradale. Il titolo, inviato al beneficiario, non gli perveniva; un soggetto diverso si presentava alla banca negoziatrice esibendo documenti intestati al beneficiario e otteneva l'accredito su un libretto di risparmio di nuova apertura. La compagnia, dopo aver effettuato un nuovo pagamento al vero beneficiario, agiva contro la banca per ottenere il rimborso di quanto pagato, deducendo la violazione dell'art. 43 legge assegni e la responsabilità della banca per aver consentito l'indebita negoziazione del titolo. Il giudice di pace rigettava la domanda ritenendo la banca diligente. In appello, il tribunale riformava la decisione e condannava la banca, qualificando la responsabilità come extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e individuando la colpa non tanto nella negoziazione dell'assegno, quanto nella precedente apertura del libretto di risparmio a favore di un soggetto non correttamente identificato. La banca ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il tribunale avesse pronunciato su una diversa causa petendi, trasformando una domanda di responsabilità contrattuale in una extracontrattuale e fondandola su un fatto diverso; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., perché mancavano, secondo la ricorrente, una condotta colposa specificamente esigibile, un danno ingiusto causalmente collegato e un obbligo di controllo ulteriore rispetto alla normale diligenza bancaria. La compagnia resisteva e proponeva ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933 e delle regole cautelari connesse.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accogliendo però il secondo motivo. Ritiene infondato il ricorso incidentale perché il tribunale aveva comunque esaminato la domanda sotto il profilo dell'art. 43 della legge assegni, escludendone in concreto i presupposti. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale affermando che, nel contesto descritto, l'identificazione del soggetto da parte della banca deve avvenire secondo il parametro dell'accorto banchiere ex art. 1176, comma 2, c.c., ma non può spingersi sino a imporre complesse verifiche presso le autorità emittenti quando il documento esibito non presenti segni di alterazione e non esista un sistema informatico di verifica immediata dell'autenticità. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 1736/1933
La Corte osserva che il giudice di merito aveva esaminato la domanda anche sotto questo profilo, escludendo in concreto la ricorrenza dei presupposti dell'illecito; non viene però accolta la censura di omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Il giudice può attribuire ai fatti allegati la qualificazione giuridica ritenuta corretta, purché resti immutato il nucleo fattuale della domanda; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la diversa qualificazione non altera i fatti dedotti.
art. 24 Cost.
La dedotta lesione del diritto di difesa è esclusa perché la diversa qualificazione giuridica non ha comportato un mutamento dei fatti costitutivi della domanda.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede un comportamento colposo o doloso, un danno ingiusto e un nesso causale; nel caso concreto la Corte esclude che la banca fosse tenuta a verifiche ulteriori e complesse rispetto alla normale diligenza professionale.
art. 1176, comma 2, c.c.
L'attività bancaria va valutata secondo il parametro dell'accorto banchiere, ma tale parametro non impone controlli eccedenti rispetto a quelli normalmente esigibili, soprattutto in assenza di alterazioni manifeste del documento e di sistemi di verifica immediata.
art. 360 c.p.c.
Vengono dedotti vizio di violazione di legge e vizio di omessa pronuncia, ma solo il secondo motivo del ricorso principale è ritenuto fondato nei limiti sopra indicati.
art. 345 c.p.c.
Si richiama il principio per cui non vi è violazione del divieto di ius novorum in appello se la domanda è accolta sulla base di una diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti al processo.
art. 43 legge assegni
La responsabilità della banca negoziatrice deve essere letta in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite, ma la doglianza della controricorrente non censurava specificamente la qualificazione contrattuale, limitandosi a dedurre l'omessa pronuncia.
art. 1176 c.c.
La diligenza del professionista bancario è parametrata alla specificità dell'attività svolta e non comporta, nel caso concreto, verifiche investigative o amministrative non ragionevolmente esigibili.
Massime di principio
- Il giudice di merito può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti allegati dalle parti, senza violare l'art. 112 c.p.c. o il divieto di ius novorum, purché non modifichi il nucleo fattuale della controversia e resti entro i fatti dedotti e provati.
- Nell'azione di responsabilità contro la banca per l'indebita negoziazione di un assegno non trasferibile, la diligenza esigibile va commisurata al parametro dell'accorto banchiere, ma non può tradursi nell'obbligo di svolgere verifiche complesse e non immediatamente praticabili in presenza di documenti apparentemente integri.
- La responsabilità ex art. 2043 c.c. richiede un concreto inadempimento di regole cautelari esigibili, un danno ingiusto e un nesso causale; non è sufficiente allegare in astratto che la banca avrebbe dovuto svolgere controlli più penetranti se tali controlli eccedono la normale professionalità esigibile.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque esaminato la questione sostanziale dedotta, ancorché abbia utilizzato una qualificazione giuridica non condivisa dalla parte ricorrente.
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