Cassazione Penale, Sentenza n. 31901/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GIP del 06/12/2022 che aveva confermato/ampliato la confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. su beni sequestrati riconducibili a Salvatore Abbate, su quote societarie (S.ABBA s.r.l., S.ABBA Immobiliare s.r.l.), sulla società Cry s.r.l. e su beni intestati alla figlia Cristina (classe 1991) e su alcuni cespiti riferiti a Rolando. Le doglianze principali riguardavano: errata applicazione dell'art. 240-bis (strumento della "confisca allargata") anche a fatti per i quali, secondo la difesa, dovevano trovare applicazione norme speciali (es. art. 322-ter per reati di corruzione; art. 644, sesto comma e art. 648-quater per altri profili), mancata e contraddittoria motivazione sulla sproporzione tra redditi e patrimonio, violazione del criterio di ragionevolezza temporale nel confronto tra redditi e acquisti (momento di ciascun acquisto), insufficiente prova dell'interposizione fittizia (titolarità effettiva dei beni), vizi procedurali relativi all'incidente di esecuzione e al giudicato risultante dal patteggiamento che, a loro avviso, avrebbe limitato l'esecuzione della confisca (soprattutto per Rolando), nonché carenza di contraddittorio relativamente a soggetti che venivano indicati come titolari effettivi alternativi (es. il marito di Cristina).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto in parte i ricorsi: ha ritenuto fondate le impugnazioni con riguardo alla posizione di Cristina Abbate (classe 1991) e, in parte, a quelle di Salvatore e Rolando Abbate, annullando con rinvio le statuizioni impugnate nei profili in cui la motivazione era carente. In particolare, la Corte ha: - dichiarato inammissibili per difetto di interesse alcune doglianze di Salvatore relative a due società (perché egli non aveva dedotto un interesse univoco a rivendicarne la titolarità effettiva); - respinto i motivi processuali di Rolando (compresa la doglianza sulla presunta violazione del giudicato e sulla nullità dell'iter) ma accolto la censura sostanziale relativa alla S.ABBA Immobiliare s.r.l. nella parte in cui mancava adeguata verifica della correlazione temporale e della sproporzione; - annullato integralmente l'ordinanza con riferimento alla posizione di Cristina (classe 1991) per insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'interposizione e per l'uso di ricostruzioni alternative che avevano escluso il necessario contraddittorio con terzi ritenuti effettivi proprietari. La Corte ha quindi disposto il rinvio per un nuovo esame in ordine ai profili motivazionali e probatori indicati (in particolare: identificazione dei reati presupposto rilevanti per la confisca allargata, fissazione dell'arco temporale pertinente, verifica puntuale anno per anno della sproporzione e prova grave, precisa e concordante dell'interposizione fittizia).
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla "confisca allargata" che consente di presumere l'origine illecita di beni sproporzionati rispetto ai redditi del condannato per specifici reati; la Corte ricorda che va applicata solo ai reati espressamente elencati e nel rispetto del criterio di ragionevolezza temporale e dell'onere probatorio dell'accusa sulla sproporzione
art. 322-ter cod. pen.
Disciplina della confisca per i profitti dei reati di corruzione: la Corte osserva che, per i reati di corruzione, la confisca deve seguire le regole di questa norma e non l'automatismo dell'art. 240-bis, salvo che sussistano specifici presupposti
art. 644, sesto comma, cod. pen.
Riguarda la confisca per il reato di usura; evocata dalle difese per rimarcare che alcuni illeciti prevedono limiti diversi alla confisca e che non tutto il patrimonio può essere sottratto tramite l'art. 240-bis
art. 648-quater cod. pen.
Norma concernente il profitto del reato di riciclaggio e utilizzo di beni illeciti; la difesa ha invocato l'applicazione di questa norma per limitare la confisca al profitto concreto di specifiche condotte
art. 666 cod. proc. pen.
Regole sull'udienza camerale nel procedimento di esecuzione: il giudice dell'esecuzione ha utilizzato forme camerali/di contraddittorio per le decisioni ablative, la Corte ha valutato regolarità e impatto procedurale
art. 676 cod. proc. pen.
Strumento dell'incidente di esecuzione: la vicenda processuale ha visto questioni sul corretto inquadramento degli atti (incidente vs opposizione) e la Corte ha ricostruito la sequenza ritenendola sostanzialmente corretta rispetto all'iter compiuto
art. 262 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in tema di impugnazioni; la Corte ha esaminato le censure procedurali ma le ha in gran parte respinte perché prive di incidenza sull'esito sostanziale
art. 512-bis cod. pen.
Fattispecie di intestazione fittizia: rilevante per valutare se le società fossero formalmente intestate a terzi ma di fatto riconducibili al condannato; la Corte richiede prova grave, precisa e concordante per affermare l'interposizione
art. 321 cod. pen.
Reato di corruzione: posto al centro della discussione circa la non inseribilità automatico nell'elenco dei reati presupposto dell'art. 240-bis; per tali reati la confisca segue regole proprie (art. 322-ter)
Massime di principio
- La confisca "allargata" ex art. 240-bis non è uno strumento omnibus: può essere applicata solo ai reati espressamente richiamati e richiede che l'accusa provi la sproporzione in un arco temporale ragionevole rispetto ai reati contestati
- Per i reati di corruzione occorre di norma fare riferimento alle regole speciali di confisca (art. 322-ter) e non spingere automaticamente l'uso dell'art. 240-bis senza adeguata motivazione
- Il confronto tra redditi e acquisti va effettuato con riferimento al momento dei singoli acquisti (verifica anno per anno), non genericamente al patrimonio al tempo dell'esecuzione; la motivazione deve raccontare tale confronto in modo verificabile
- L'onere probatorio grava sull'accusa: per dimostrare l'interposizione fittizia occorrono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (non sole supposizioni o intercettazioni isolate), e il giudice deve esplicitarne la ponderazione
- Se il bene è formalmente intestato a un terzo, il condannato non ha interesse a impugnare la confisca di quel bene se non contesta l'effettiva titolarità del terzo; la deduzione della titolarità effettiva spetta a chi la rivendica
- Non ogni vizio di notifica/avviso determina nullità assoluta del procedimento di esecuzione: l'intempestività non eccepita tempestivamente può essere sanata; le eccezioni procedurali vanno sollevate in udienza
- Il giudice dell'esecuzione, quando dispone misure ablative basate su assetti di titolarità complessi, deve evitare ricostruzioni alternative che individuano come titolare effettivo soggetti non chiamati in contraddittorio; ciò può travolgere la legittimità della confisca
- In sede di riesame in Cassazione, le carenze motivazionali rilevate (in particolare su tempi, profili di sproporzione e prova di interposizione) conducono all'annullamento con rinvio, non necessariamente all'integrale rimozione della misura
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