Cassazione Penale, Sentenza n. 46715/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato a 3 mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 648 c.p. contestando: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., atteso che il possesso di un paio di forbici da elettricista in pieno giorno in un parcheggio affollato sarebbe condotta di modesta entità; (2) il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., per l'estemporaneità della condotta, la scarsa intensità del dolo e la risalenza temporale dei precedenti penali (2011). In subordine il difensore chiede di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte territoriale aveva valorizzato l'abitualità delle condotte desumibile dal certificato del casellario giudiziale e correttamente richiamato il principio secondo cui la mera lontananza temporale dei precedenti non esclude l'abitualità in assenza di indicatori positivi di occasionalità. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e privo di adeguata argomentazione: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale desumibile dai precedenti e la mancanza di elementi favorevoli. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione: la data di commissione è indicata nel 4 giugno 2017 e, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio dell'udienza per consentire alla difesa di munirsi di procura speciale, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato il 18 marzo 2023, data anteriore alla decisione della Corte.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale applicata al fatto (reato di ricettazione) quale titolo di accusa originario.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per tenuità del fatto invocata dal ricorrente; esclusa dai giudici poiché è stata ritenuta l'abitualità delle condotte del reo desunta dai precedenti registrati nel casellario giudiziale.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la richiesta è stata respinta in base alla valutazione discrezionale della gravità del fatto, alla capacità criminale e all'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione.
art. 707 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della data di commissione del reato ai fini del calcolo della prescrizione; utile per il computo dei termini processuali e delle sospensioni/interruzioni che incidono sulla prescrizione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede non solo la modesta entità del fatto, ma anche l'assenza di indicatori di abitualità: precedenti anche risalenti possono essere valutati come indice di abitualità se non emergono chiari elementi contrari.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è necessario formulare censure specifiche e argomentate; il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole, purché motivi il diniego con riferimento agli elementi decisivi.
- Nelle impugnazioni è importante analizzare la documentazione processuale relativa ai termini e alle sospensioni che incidono sulla prescrizione: rinvii disposti per esigenze difensive possono sospendere o interrompere i termini e cambiare l'esito della prescrizione.
- La giurisprudenza di legittimità richiede 'indicatori positivi' per escludere che precedenti penali risalenti producano automaticamente una valutazione di abitualità: la difesa deve quindi fornire elementi concreti di occasionalità e contesto attenuante.
- Quando si contesta la motivazione del giudice di merito è utile puntualizzare quali elementi specifici si ritengono non valutati o valutati erroneamente, evitando argomentazioni generiche che possono essere ritenute aspecifiche.
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