Ordinanza n. 199/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, nei limiti dell’interesse, - della Determinazione direttoriale Prot. N. -OMISSIS- del 20.01.2026 di ADM - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente; nonché, ove occorra,- della contestazione presupposta di ADM – Direzione Territoriale Puglia, Molise e Basilicata, notificata a mezzo PEC in data 29.10.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 gennaio 2026 e contestazione presupposta notificata il 29 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria dell'atto)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, ove occorra, la contestazione presupposta. L’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma evidenzia che la controversia presenta una complessa vicenda fattuale e giuridica e che tra le questioni da approfondire vi è l’applicabilità dell’art. 8, comma 1, lett. i), del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, indicato come abrogativo dell’art. 5 della l. n. 50/1994.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso interinalmente l’efficacia degli atti impugnati. La decisione cautelare è stata motivata dalla natura del pregiudizio dedotto, dall’opportunità di consentire una decisione di merito resa re adhuc integra e dalla necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni fattuali e giuridiche, inclusa l’applicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 141/2024. La trattazione di merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica utile del febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti degli atti impugnati.
art. 8, comma 1, lett. i), d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141
La disposizione è indicata nell’ordinanza come potenzialmente rilevante perché abrogativa dell’art. 5 della l. n. 50/1994; la sua applicabilità alla fattispecie è stata rimessa a ulteriore approfondimento nel giudizio di merito.
art. 5 l. n. 50/1994
La norma è richiamata quale disposizione abrogata, secondo quanto indicato nell’ordinanza, dall’art. 8, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 141/2024; il TAR deve ancora approfondire la rilevanza dell’abrogazione nella controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati può essere disposta quando la natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di preservare l’integrità della decisione di merito giustificano una tutela interinale, anche in presenza di questioni fattuali e giuridiche complesse che richiedano ulteriore approfondimento.
- La complessità delle questioni sottoposte al giudice, inclusa l’incerta applicabilità di una disciplina sopravvenuta o abrogativa, può concorrere a giustificare la sospensione cautelare degli atti, senza anticipare la definitiva soluzione del merito.
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