Cassazione Penale, Sentenza n. 27868/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, nel riesame di un decreto di sequestro preventivo (€1.776,49) disposto nell'ambito di indagini su un'associazione finalizzata all'ottenimento di indebiti rimborsi dall'Agenzia delle Entrate, aveva riqualificato le condotte in capo a Esposito come dichiarazioni infedeli ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 (o al più art. 3) e disposto la restituzione delle somme vincolate ritenendo non provato un profitto illecito superiore alla soglia di punibilità. Il Procuratore contestava: (a) errata qualificazione giuridica (le condotte sarebbero truffa aggravata ai danni dello Stato, non mero reato tributario, perché accompagnate da artifici e raggiri organizzativi e dalla ripartizione del profitto tra associati); (b) errata applicazione delle norme sulla confisca e errata quantificazione del profitto confiscabile, anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite nel caso "Massini".
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore, confermando la decisione del Tribunale per il riesame. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione delle condotte come dichiarazioni infedeli ex art. 4 d.lgs. 74/2000: richiamando il principio di specialità delle norme tributarie (Sezioni Unite, n. 1235/2010), ha affermato che ogni condotta di frode fiscale si esaurisce nella normativa speciale tributaria e non può essere ricondotta a truffa aggravata a danno dello Stato salvo che non emerga un profitto ulteriore e diverso rispetto al vantaggio fiscale. Nel caso concreto non è risultato un profitto aggiuntivo rispetto al rimborso indebito, né una connessione causale fra le altre condotte associative e l'erogazione del rimborso; inoltre il ricorso del Procuratore non ha indicato concretamente quale quota fosse confiscabile e non ha contestato efficacemente l'assenza del periculum in mora (il Tribunale aveva ritenuto assente il pericolo di dispersione, considerando il reddito stabile dell'indagato). Pertanto il sequestro è stato revocato e le somme restituite.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 74/2000
La condotta contestata è stata legittimamente ricondotta a dichiarazione infedele; la norma disciplina esclusivamente il disvalore delle false dichiarazioni che generano vantaggi fiscali e, se la soglia di punibilità non è superata, esclude rilevanza penale autonoma di altri comportamenti "a monte".
art. 640 c.p. (truffa)
Non è configurabile la truffa aggravata ai danni dello Stato quando la condotta si esaurisca nella frode fiscale disciplinata dalla normativa speciale, salvo che ne risulti un profitto ulteriore rispetto all'evasione fiscale.
art. 240 c.p. (confisca)
Per il vincolo o la confisca occorre una corretta identificazione e quantificazione del profitto illecito; nel caso di assenza di indicazione concreta della quota confiscabile e di mancanza di periculum in mora, il vincolo non è giustificato.
Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
«qualsiasi condotta di frode al fisco non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa»
Principio di specialità: la normativa penale tributaria forma un sistema chiuso che esaurisce la pretesa punitiva dello Stato in materia di frode fiscale; non è ammesso l'utilizzo strumentale della truffa per ricondurre alla giurisdizione penale condotte già previste dalla disciplina tributaria, salvo profitto ulteriore.
Sez. U., sentenza "Massini" (n. 13783/2025 richiamata)
Richiamata in relazione alla quantificazione del profitto e alla difficoltà di ripartizione tra sodali: le Sezioni Unite hanno indicato principi su come procedere quando non è possibile individuare la quota di ciascun partecipante; tuttavia il Procuratore non ha chiesto o quantificato una specifica quota confiscabile in relazione al ricorrente.
artt. 2, 3, 6, 8, 9 d.lgs. 74/2000
Richiamati nel quadro normativo: artt. 2 e 3 (diverse fattispecie di frode fiscale), art. 6 (tentativo) e art. 9 (concorso di persone) confermano che la normativa tributaria limita il perimetro della punibilità e della rilevanza delle condotte preparatorie.
art. 56 c.p. e artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Art. 56 c.p. (tentativo) citato nella ricostruzione giurisprudenziale sulle limitazioni all'anticipazione della soglia di punibilità; artt. 610 e 611 cod. proc. pen. disciplinano il rito in Cassazione con contraddittorio scritto e termini per la trattazione orale, qui richiamati solo sul profilo procedurale.
Massime di principio
- Quando una condotta mira esclusivamente a ottenere un vantaggio fiscale (es. indebiti rimborsi tramite dichiarazioni false), va preferibilmente qualificata come reato tributario: la specialità della normativa fiscale esclude la ricaduta nella truffa salvo prova di un profitto ulteriore e diverso.
- Per poter sostenere una truffa aggravata ai danni dello Stato occorre dimostrare non solo artifici o raggiri, ma che tali artifici abbiano prodotto un vantaggio diverso e aggiuntivo rispetto al mero indebito vantaggio fiscale (es. ottenimento di erogazioni pubbliche non riconducibili al semplice credito d'imposta).
- La sussistenza di una struttura associativa e di condotte preparatorie (procacciamento, profili falsi, uso di Iban fittizi ecc.) è rilevante per il reato associativo, ma non basta di per sé a mutare la qualificazione del reato tributario in truffa se non è provata la causalità diretta rispetto all'erogazione del fondo pubblico.
- Per applicare misure reali (sequestro/confisca) è necessario quantificare concretamente il profitto confiscabile e provare il periculum in mora (rischio di dispersione). L'assenza di una specifica indicazione della quota confiscabile o la dimostrazione di una capacità economica stabile dell'indagato indeboliscono la richiesta cautelare.
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) è vincolante: i pubblici ministeri devono adeguare le argomentazioni alle linee interpretative sulle relazioni tra reati tributari e reati contro il patrimonio e, in particolare, specificare dettagliatamente la misura del profitto reclamata per la confisca.
- In fase di impugnazione, i motivi devono essere concreti e specifici: deduzioni generiche circa l'esistenza di profitto comune o di modalità associative non sostituiscono la necessità di una precisa quantificazione e di collegamento causale tra condotte e indebito profitto.
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