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Accordo 19589 del 14/06/2021

Conversione patente Svizzera - Nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 13 maggio 2021

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti19589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà notizia del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sulla conversione reciproca delle patenti di guida, firmato a Roma il 13 maggio 2021 e in vigore dal 12 giugno 2021. L’Accordo sostituisce quello del 4 dicembre 2015 in scadenza l’11 giugno 2021, con durata fino al 12 giugno 2026. Vengono riepilogate le principali condizioni operative per gli UMC, le modifiche rispetto al testo precedente e i documenti tecnici allegati per l’applicazione.

Nuovo accordo Italia-Svizzera per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida

Nuovo accordo Italia-Svizzera per la conversione reciproca delle patenti di guida

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dà applicazione al nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, firmato il 13 maggio 2021. L’atto sostituisce il precedente accordo del 4 dicembre 2015, in scadenza l’11 giugno 2021, e ne conferma l’efficacia dal 12 giugno 2021 al 12 giugno 2026.

Parti dell’accordo e finalità

Le parti dell’intesa sono:

  • il Governo della Repubblica Italiana;
  • il Consiglio Federale Svizzero.

La finalità è disciplinare la conversione reciproca delle patenti di guida tra Italia e Svizzera, stabilendo i presupposti soggettivi e documentali per il rilascio della patente italiana in cambio di quella svizzera e, in parallelo, i casi di duplicato per smarrimento o furto.

Base normativa e continuità applicativa

Il rinnovo è avvenuto ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo del 4 dicembre 2015, che prevedeva la scadenza dell’intesa e la necessità di consultazioni per il suo rinnovo. Il nuovo testo è stato sottoscritto a Roma il 13 maggio 2021 e comunicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con nota del 10 giugno 2021.

La circolare precisa che, salvo le modifiche puntuali introdotte, gli UMC continuano ad applicare le procedure già in uso per la conversione delle patenti svizzere.

Modifiche rispetto al testo del 2015

Le variazioni rispetto all’accordo precedente sono indicate come limitate e riguardano:

  • la parte introduttiva del testo;
  • alcuni articoli, in particolare 6, 7, 8, 9, 14 e 15;
  • l’introduzione di un nuovo articolo 14, con conseguente passaggio da 14 a 15 articoli complessivi;
  • le tabelle di equipollenza, con modifiche alle note e alla categoria A1 rilasciata in Svizzera;
  • l’elenco delle autorità cantonali svizzere, aggiornato in alcuni indirizzi e-mail.

Restano invece invariati i Modelli 1 e 2 e il loro impiego, così come l’elenco dei modelli di patenti di guida validi ai fini della conversione.

Requisiti per la conversione delle patenti svizzere

L’art. 6, par. 1, rafforza il principio per cui il titolare di patente svizzera può chiedere la conversione solo se, al momento della presentazione dell’istanza, risiede in Italia da meno di quattro anni.

L’art. 7 chiarisce che l’Accordo si applica esclusivamente alle patenti di guida rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell’altra Parte. Ne deriva che sono considerate valide ai fini della conversione solo le patenti elvetiche conseguite in Svizzera prima dell’acquisto della residenza in Italia.

La circolare sottolinea che tali principi sono già noti, in via generale, agli UMC.

Duplicato in caso di furto o smarrimento

È confermata la possibilità di presentare domanda di conversione anche quando la patente svizzera originale non sia disponibile perché smarrita o rubata. L’art. 5 dell’Accordo consente infatti il rilascio del duplicato della patente rilasciata dall’altra Parte.

In tale ipotesi, la domanda agli UMC deve essere corredata:

  • dalla copia della denuncia di smarrimento o furto;
  • dall’attestazione della rappresentanza diplomatica svizzera, contenente:
    • tutti i dati della patente necessari al rilascio della patente italiana;
    • l’indicazione che non sussistono provvedimenti restrittivi sulla patente;
    • l’indicazione se la patente sia stata rilasciata per esami o per conversione di altro documento e, in quest’ultimo caso, lo Stato di primo rilascio, per consentire l’applicazione dell’art. 8.

Limiti di convertibilità e neopatentati

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8: non sono accettabili richieste di conversione o di duplicato di patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Ai sensi dell’art. 4, par. 4, per i neopatentati continuano ad applicarsi le limitazioni previste dalla normativa italiana, con riferimento alla data di rilascio della patente svizzera da convertire o duplicare.

Ritiro della patente originale e modalità di rilascio

In base all’art. 10, la patente svizzera originale deve essere ritirata al momento della consegna della patente italiana rilasciata per conversione. La patente italiana viene emessa conformemente alla I Tabella di equipollenza.

Allegati tecnici e documentazione applicativa

Gli allegati tecnici richiamati dall’art. 9 comprendono:

  • l’elenco dei modelli di patenti di guida validi in Italia e in Svizzera ai fini della conversione;
  • il Modello 1, in italiano-francese-tedesco, per la restituzione delle patenti dopo conversione;
  • il Modello 2, in italiano-francese-tedesco, per comunicare il rilascio del duplicato della patente oggetto di furto o smarrimento;
  • due tabelle di equipollenza tra categorie di patenti dei due Paesi;
  • l’elenco delle autorità cantonali svizzere.

La circolare precisa che, per gli UMC e per le forze dell’ordine, il testo è trasmesso completo degli allegati tecnici necessari, con esclusione delle immagini dei modelli delle patenti italiane. Tali immagini e la descrizione dei modelli allegati devono essere consultate esclusivamente dagli operatori UMC addetti alla conversione e dalle forze dell’ordine.

Autorità centrale svizzera e aggiornamento degli elenchi

Ai fini dell’applicazione dell’Accordo viene indicata come Autorità Centrale svizzera il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), Ufficio federale delle strade, Divisione Circolazione stradale, 3003 Berna, con indirizzo e-mail admas-faber@astra.admin.ch.

La circolare trasmette inoltre l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia e invita gli UMC ad aggiornare anche i propri siti internet.

Punti principali

Parti e oggetto dell'accordo

L'intesa riguarda il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero. L'oggetto è il riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, con sostituzione del precedente accordo del 2015.

Entrata in vigore, durata ed effetti operativi

Il nuovo Accordo è stato firmato il 13 maggio 2021 ed è entrato in vigore il 12 giugno 2021. Cesserà di produrre effetti il 12 giugno 2026. Per effetto della coincidenza della data di entrata in vigore con un giorno non lavorativo per gli UMC, le domande di conversione o duplicato di patenti svizzere sono applicabili da lunedì 15 giugno 2021.

Condizioni di convertibilità delle patenti svizzere

La patente elvetica può essere convertita solo se il titolare, al momento della domanda, risiede in Italia da meno di quattro anni. Inoltre l'Accordo si applica alle sole patenti rilasciate prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte; in pratica, sono convertibili solo le patenti svizzere conseguite in Svizzera prima del trasferimento di residenza in Italia.

Duplicato in caso di smarrimento o furto

È confermata la possibilità di conversione anche in assenza dell'originale della patente svizzera, se smarrita o rubata. In questo caso l'istanza deve essere accompagnata dalla denuncia di smarrimento o furto e da un'attestazione della Rappresentanza diplomatica svizzera con i dati della patente, l'assenza di provvedimenti restrittivi e l'indicazione dello Stato di primo rilascio se la patente era stata rilasciata per conversione.

Limitazioni, ritiro dell'originale e tabelle di equipollenza

Resta fermo che non sono accettabili richieste di conversione o duplicato per patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Per i neopatentati valgono le limitazioni previste dalla normativa italiana, con riferimento alla data di rilascio della patente elvetica. La patente svizzera originale deve essere ritirata al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione. Il rilascio avviene secondo la I Tabella di equipollenza.

Come è indicizzato

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