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accordo

Accordo 23482 del 20/07/2021

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 163 Disposizioni uniformi relative all'omologazione del sistema di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti23482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione del MIT dà atto dell'entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, della serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 163, relativo alle disposizioni uniformi per l'omologazione del sistema di allarme dei veicoli. Richiama gli effetti dell'Accordo di Ginevra del 1958 sul reciproco riconoscimento delle omologazioni tra Parti contraenti e rinvia alla disciplina nazionale sulle competenze per il rilascio delle omologazioni. Non contiene un accordo negoziale tra amministrazioni, ma un atto informativo/di coordinamento tecnico-normativo rivolto agli uffici e agli operatori del settore.

Entrata in vigore del Regolamento UNECE n. 163 sull'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli

Regolamento UNECE n. 163 sull'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli

La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Motorizzazione, informa sull'entrata in vigore della serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 163, nell'ambito dell'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L'atto ha natura essenzialmente informativa e di coordinamento tecnico-normativo per gli uffici della motorizzazione e per gli operatori del settore.

Oggetto tecnico e contenuto del regolamento

Il Regolamento n. 163 reca disposizioni uniformi relative:

  • all'omologazione del sistema di allarme per veicoli;
  • all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme.

La comunicazione specifica che il testo del regolamento è compendiato nel documento TRANS/WP29/2021/50, disponibile sul sito UNECE nella sezione dedicata alle proposte adottate della sessione di marzo 2021.

Entrata in vigore

Secondo quanto comunicato dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite, a seguito dell'adozione avvenuta nel corso della 183^ sessione del WP29, il Regolamento n. 163 entrerà in vigore il 30 settembre 2021.

Effetti dell'Accordo del 1958

Il documento richiama i principi fondamentali dell'Accordo del 1958:

  • le omologazioni accordate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti;
  • per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall'Accordo del 1958;
  • per il marchio di omologazione si rinvia all'allegato 2 del regolamento.

Viene inoltre evidenziato che, al momento della comunicazione, il Regolamento n. 163 risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell'Accordo.

Competenze nazionali e destinatari

Per quanto riguarda la competenza al rilascio delle omologazioni, il MIT rinvia all'articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. La nota è indirizzata, tra gli altri, a uffici della motorizzazione, enti tecnici e associazioni di settore, per assicurare diffusione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del nuovo regolamento.

Punti principali

Oggetto e contenuto tecnico del regolamento

Il documento riguarda la serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 163 UNECE, dedicato alle disposizioni uniformi per l'omologazione del sistema di allarme dei veicoli e dell'omologazione dei veicoli con riferimento al loro sistema di allarme.

Entrata in vigore e fonte internazionale

Si precisa che, a seguito dell'adozione avvenuta nella 183^ sessione del WP29, il Regolamento n. 163 entrerà in vigore il 30/09/2021. Il testo è indicato come compendiato nel documento TRANS/WP29/2021/50 disponibile sul sito UNECE.

Effetti dell'Accordo del 1958

Viene richiamato che, ai sensi dell'Accordo di Ginevra del 1958, le omologazioni rilasciate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Per rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall'Accordo del 1958.

Competenze nazionali

Per le competenze in materia di rilascio delle omologazioni, la comunicazione rinvia all'articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleomologazione veicoli

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