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accordo

Accordo 23436 del 20/07/2021

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 3 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento 67 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei dispositivi di alimentazione destinati ai veicoli a propulsione a gas di petrolio liquefatto”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti23436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento è una circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione che informa dell’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del Supplemento 3 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 67 relativo all’omologazione dei dispositivi di alimentazione destinati ai veicoli a GPL. La comunicazione precisa che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare la serie di emendamenti nel numero di omologazione. Riporta inoltre l’elenco aggiornato dei Paesi aderenti al Regolamento n. 67.

Comunicazione dell’entrata in vigore del Supplemento 3 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 67 sui dispositivi di alimentazione GPL per veicoli a motore

Supplemento 3 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 67

La comunicazione della Direzione Generale per la Motorizzazione dà notizia dell’entrata in vigore del Supplemento 3 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 67, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 1958 sulle omologazioni internazionali. Il provvedimento riguarda i dispositivi di alimentazione destinati ai veicoli a GPL e ha valore informativo per amministrazioni, centri di prova, costruttori e operatori del settore.

Base normativa e ambito tecnico

Il riferimento internazionale è l’Accordo relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/1958). Nel dettaglio, il documento si concentra sul Regolamento n. 67, che disciplina le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione a gas di petrolio liquefatto.

Contenuto della comunicazione

La circolare richiama il precedente prot. 11398 del 22/04/2020 e comunica che il Supplemento 3 entrerà in vigore il 30/09/2021. È inoltre indicato che il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2021/21 è consultabile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle proposte adottate, sessione di marzo 2021.

Effetti sulle omologazioni

Un elemento rilevante per gli operatori è che, trattandosi di un supplemento, non è richiesto l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione. La precisazione è utile per l’attività degli uffici di motorizzazione, dei costruttori e dei soggetti che gestiscono pratiche di omologazione e conformità tecnica.

Paesi aderenti al Regolamento n. 67

La circolare aggiorna anche l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 67, riportando una serie di Stati europei e non europei, oltre a entità come l’Unione europea e San Marino. L’elenco serve a contestualizzare il quadro di riconoscimento reciproco delle omologazioni nell’ambito del sistema UNECE.

Punti principali

Oggetto e finalità della comunicazione

La circolare riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, con specifico riferimento al Regolamento n. 67. L’oggetto è il Supplemento 3 alla Serie 02 di emendamenti, relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione a gas di petrolio liquefatto (GPL).

Entrata in vigore e rilevanza operativa

Viene comunicato che il Supplemento 3 entrerà in vigore il 30/09/2021. Il testo dell’emendamento è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate – adopted proposals", sessione di marzo 2021, con riferimento al documento ECE/TRANS/WP29/2021/21.

Effetti sul numero di omologazione

La circolare specifica che, essendo un supplemento, l’aggiornamento non comporta la modifica della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Questo punto ha rilievo pratico per operatori, costruttori e uffici di motorizzazione che gestiscono le procedure di omologazione e verifica documentale.

Paesi adottanti il Regolamento n. 67

Il documento aggiorna l’elenco dei Paesi che hanno adottato il Regolamento n. 67, includendo, tra gli altri, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Svizzera non menzionata, e numerosi altri Stati aderenti ed entità quali Unione europea, San Marino, Albania, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan. L’elenco è fornito a fini informativi per il riconoscimento internazionale delle omologazioni.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleomologazione veicolitrasporto su strada

Testo integrale

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