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Accordo 23481 del 20/07/2021

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 162 Prescrizioni tecniche uniformi relative all'approvazione degli immobilizzatori e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti23481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione del MIT informa dell'entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, della Serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 162, relativo alle prescrizioni tecniche uniformi per l'approvazione degli immobilizzatori e per l'omologazione dei veicoli con riguardo al loro immobilizzatore. Il testo richiama il funzionamento dell'Accordo internazionale di Ginevra del 1958 sul riconoscimento reciproco delle omologazioni, precisa che le omologazioni rilasciate da una Parte contraente sono valide per tutte le altre e rinvia alle procedure dell'Accordo per rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni. Viene inoltre richiamata la disciplina nazionale sulle competenze in materia di omologazione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 2001, n. 277.

Entrata in vigore del Regolamento UNECE n. 162 sugli immobilizzatori ai sensi dell'Accordo di Ginevra 1958

Accordo internazionale del 1958 - Regolamento UNECE n. 162 sugli immobilizzatori

La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili informa l'amministrazione e gli operatori del settore dell'imminente entrata in vigore della Serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 162, nell'ambito dell'Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento riguarda le prescrizioni tecniche uniformi per l'approvazione degli immobilizzatori e per l'omologazione dei veicoli con riferimento a tale dispositivo.

Quadro normativo internazionale

La nota richiama la Revisione 2 dell'Accordo del 1958 e segnala che il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha reso noto l'esito dell'adozione intervenuta nella 183ª sessione del WP29. Il Regolamento n. 162 entrerà in vigore il 30 settembre 2021, secondo quanto comunicato nell'ambito della procedura ONU/UNECE.

Effetti del regime di omologazione reciproca

Il documento ribadisce un principio centrale dell'Accordo del 1958: le omologazioni accordate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Per quanto riguarda le operazioni di rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni, si applicano le procedure previste dall'Accordo internazionale.

Marchio di omologazione e allegati tecnici

Per la disciplina del marchio di omologazione, la comunicazione rinvia espressamente all'allegato 2 del Regolamento n. 162. Non vengono riportati nel testo ulteriori dettagli tecnici, ma si evidenzia che il contenuto regolamentare è compendiato nel documento TRANS/WP29/2021/49 disponibile sul sito UNECE indicato nella nota.

Riconoscimento da parte delle Parti contraenti e competenze nazionali

La nota precisa che, al momento della comunicazione, il Regolamento n. 162 risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell'Accordo. Sul piano interno, per le competenze in materia di rilascio delle omologazioni, viene richiamato l'art. 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, come base per la distribuzione delle funzioni amministrative in materia di omologazione.

Punti principali

Oggetto e contenuto tecnico del regolamento

La nota riguarda l'Accordo internazionale del 1958 e, in particolare, la Serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 162. Il regolamento detta prescrizioni tecniche uniformi per l'approvazione degli immobilizzatori e per l'omologazione dei veicoli limitatamente al dispositivo immobilizzatore.

Decorrenza dell'entrata in vigore

Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha comunicato che, a seguito dell'adozione avvenuta nella 183ª sessione del WP29, il Regolamento n. 162 entrerà in vigore il 30 settembre 2021.

Effetti dell'Accordo del 1958

Si ricorda che, in base all'Accordo del 1958, le omologazioni rilasciate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall'Accordo.

Marchio di omologazione e adesioni

Per il marchio di omologazione la nota rinvia all'allegato 2 del regolamento. Viene inoltre evidenziato che, al momento della comunicazione, il Regolamento n. 162 risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell'Accordo.

Competenza nazionale sulle omologazioni

Per le competenze in materia di rilascio delle omologazioni si richiama l'art. 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, come successivamente modificato.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneomologazione veicolisicurezza stradaleaccordi internazionali

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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