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accordo

Accordo 23480 del 20/07/2021

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 161 Disposizioni uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore contro l'uso non autorizzato e l'approvazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato (tramite un sistema di blocco).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti23480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La nota informa amministrazioni e soggetti del settore che, nell'ambito dell'Accordo UNECE del 1958, la Serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 161 entrerà in vigore il 30 settembre 2021. Il regolamento riguarda la protezione dei veicoli a motore contro l'uso non autorizzato e l'approvazione dei dispositivi di blocco. Il documento ricorda inoltre il principio di riconoscimento reciproco delle omologazioni tra le Parti contraenti e rinvia alla disciplina nazionale sulle competenze per il rilascio delle omologazioni.

Entrata in vigore del Regolamento UNECE n. 161 sulla protezione dei veicoli contro l'uso non autorizzato e l'approvazione del dispositivo di blocco

Regolamento UNECE n. 161: protezione dei veicoli contro l'uso non autorizzato

La nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Motorizzazione, informa sull'entrata in vigore della Serie 00 di emendamenti al Regolamento n. 161 nell'ambito dell'Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento disciplina la protezione dei veicoli a motore contro l'uso non autorizzato e l'approvazione dei dispositivi di blocco contro tale uso.

Partenariato e destinatari della comunicazione

Il documento è indirizzato ai dirigenti generali territoriali, agli uffici motorizzazione civile, alle province autonome, alle regioni autonome e a numerose associazioni di settore e soggetti interessati alla normativa tecnica e alle omologazioni nel comparto veicoli e componentistica.

Base normativa e quadro internazionale

La comunicazione richiama l'Accordo UNECE del 1958, in base al quale le omologazioni rilasciate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Viene inoltre ricordato che, per il rilascio, il rifiuto o il ritiro delle omologazioni, si applicano le procedure previste da tale Accordo. Il testo del regolamento è indicato nel documento TRANS/WP29/2021/48, disponibile sul sito UNECE.

Entrata in vigore del Regolamento n. 161

Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha comunicato che, a seguito dell'adozione avvenuta nella 183ª sessione del WP29, il Regolamento n. 161 entrerà in vigore il 30 settembre 2021. La nota precisa che il regolamento risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell'Accordo.

Regole su omologazioni e marchio di omologazione

Per quanto riguarda il marchio di omologazione, la nota rinvia all'allegato 2 del regolamento in oggetto. Viene altresì richiamata la disciplina nazionale per le competenze in materia di rilascio delle omologazioni, con rinvio all'articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni.

Risorse e impegni

La comunicazione non prevede risorse finanziarie, riparti di spesa o impegni operativi ulteriori; ha natura informativa e di coordinamento applicativo per l'adeguamento alla normativa tecnica internazionale.

Punti principali

Oggetto e contenuto del regolamento

La comunicazione riguarda la Serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 161, recante disposizioni uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore contro l'uso non autorizzato e all'approvazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato tramite un sistema di blocco.

Entrata in vigore

Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha reso noto che, a seguito dell'adozione avvenuta nel corso della 183ª Sessione del WP29, il Regolamento n. 161 entrerà in vigore il 30/09/2021.

Effetti dell'Accordo del 1958

Si ricorda che, ai sensi dell'Accordo di Ginevra del 1958, le omologazioni rilasciate dall'autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti. Per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall'Accordo; per il marchio di omologazione si rinvia all'allegato 2 del regolamento.

Competenza nazionale

Per le competenze in materia di rilascio delle omologazioni si rinvia all'articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277 e successive modificazioni.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleomologazionitrasporto su strada

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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