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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza di questo Tribunale n. 370 del 14.6.2025, nella parte in cui la Regione Basilicata è stata condannata al pagamento, in favore della Clemar Energy S.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata;

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Basilicata n. 370 del 14 giugno 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha proposto ricorso ex artt. 112-115 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 370 del 14 giugno 2025, con la quale il TAR aveva ordinato alla Regione Basilicata di dare esecuzione alla precedente sentenza n. 63 del 23 gennaio 2025 e aveva liquidato in favore della società le spese di giudizio, pari a 2.000 euro, oltre accessori e contributo unificato. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento di tali somme, nonostante la definitività della sentenza. Nel corso del giudizio la Regione ha eccepito che il credito era stato riconosciuto come debito fuori bilancio e pagato dal tesoriere regionale l'11 febbraio 2026, prima dell'emissione del decreto di assegnazione nell'ambito del procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi. La ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento e ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che entrambe le parti avevano chiesto tale declaratoria e che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta con il pagamento delle spese di lite. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, ravvisando eccezionali motivi nel fatto che la Regione aveva già manifestato chiaramente la volontà di liquidare il credito prima della proposizione del ricorso. La sentenza ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e l'esecuzione delle sentenze amministrative passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il Collegio ... deve ritenersi che la pretesa della ricorrente sia stata interamente soddisfatta

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 327 c.p.c.

    termine decadenziale ex art. 327 c.p.c. di 6 mesi dalla pubblicazione della Sentenza

    È richiamato per affermare il passaggio in giudicato della sentenza non appellata entro il termine lungo di impugnazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    la memoria di costituzione doveva essere depositata entro il 9.3.2026

    È richiamato per qualificare come tardiva la costituzione della Regione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    la memoria di costituzione doveva essere depositata entro il 9.3.2026

    È richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per il termine di deposito nel rito camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in forza del giudicato determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta interamente soddisfatta e le parti chiedono concordemente tale declaratoria.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. quando, nelle more del giudizio, viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta per effetto del soddisfacimento integrale della pretesa.
  • La compensazione delle spese può essere disposta per eccezionali motivi quando l'amministrazione, prima della proposizione del ricorso, abbia già manifestato chiaramente la volontà di adempiere al credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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