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Sentenza

Sentenza n. 11947/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta essere inclusa, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario, nonché a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva debitamente dichiarato; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16 marzo 2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 9 aprile 2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 24,375 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 26; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 26 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti.

Giustizia amministrativa202605488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive e rettificate dei vincitori, avvisi di assegnazione e atti della prova scritta relativi a un concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata idonea con 24,375/30 ma non inclusa tra i vincitori, ha contestato la mancata attribuzione della riserva derivante dallo svolgimento del Servizio civile universale e il punteggio conseguito nella prova scritta. Con il primo motivo ha dedotto che la mancata selezione, nel modulo digitale, della casella relativa al titolo di riserva fosse un mero errore materiale, favorito dall'ambiguità del modulo e della clausola concorsuale, sostenendo inoltre che il titolo era comunque indicato nella sezione dedicata alle esperienze lavorative e avrebbe dovuto essere valorizzato mediante soccorso istruttorio. Con il secondo motivo ha contestato il quesito n. 26, relativo alla necessità dell'intervento degli operatori di cancelleria nella ricezione degli atti informatici nel procedimento penale, sostenendo che la risposta concernente la non necessità ordinaria dell'intervento fosse ambigua, poiché l'intervento del personale sarebbe comunque una fase necessaria dal lato dell'ufficio. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni e la tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Commissione Ripam, ritenendo il primo l'amministrazione presso cui i vincitori sarebbero stati assunti e la seconda competente per gli atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, estranea all'iter concorsuale. Ha respinto l'eccezione di tardività, individuando nella pubblicazione della graduatoria definitiva il momento in cui la ricorrente aveva avuto piena contezza della lesività dell'operato amministrativo. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché la ricorrente non aveva semplicemente omesso di indicare il titolo, ma aveva dichiarato espressamente di non esserne in possesso o comunque di non volersene avvalere. Ha quindi applicato i principi di autoresponsabilità del concorrente e nemo potest venire contra factum proprium, escludendo l'attivazione del soccorso istruttorio per evitare la violazione della par condicio. Ha respinto anche il secondo motivo: pur riconoscendo l'ampia discrezionalità amministrativa nella formulazione dei quiz, ha ricordato che il sindacato giudiziale è possibile in presenza di assoluta incomprensibilità, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità. Ha ritenuto il quesito n. 26 chiaro e la risposta dell'amministrazione corretta, poiché dall'art. 13-bis, comma 2, d.m. 44/2011 risulta che l'intervento degli operatori di cancelleria non è normalmente necessario, essendo richiesto solo in caso di anomalie che blocchino il sistema. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, in solido in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha utilizzato la sentenza in forma semplificata dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti processuali e istruttori.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La disposizione fonda la legittimazione passiva della Commissione Ripam rispetto agli atti connessi alle procedure concorsuali.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    La domanda di partecipazione era formulata come dichiarazione sostitutiva; la dichiarazione espressa di non possedere o non voler utilizzare titoli di riserva è stata ritenuta imputabile alla concorrente.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede dell'amministrazione è richiamato come fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium, applicato insieme all'autoresponsabilità del concorrente.

  • art. 13-bis, comma 2, d.m. 44/2011

    La disposizione è stata interpretata nel senso che, nel procedimento penale telematico, l'intervento degli operatori di cancelleria non è normalmente necessario e si rende richiesto solo in caso di anomalie che blocchino il sistema.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato una propria precedente sentenza conforme per motivare il rigetto della censura relativa all'ambiguità del quesito.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali il candidato sopporta le conseguenze degli errori nella compilazione della domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità, quando abbia espresso una dichiarazione incompatibile con il successivo riconoscimento del titolo o della preferenza rivendicata.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o correggere una dichiarazione concorsuale espressamente resa in senso negativo circa il possesso o l'utilizzo di un titolo, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • La scelta delle domande e la valutazione delle risposte nelle prove a quiz rientrano in un'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito o di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta ritenuta corretta.
  • Nei quiz a risposta multipla l'amministrazione deve formulare domande chiare, non ambigue e idonee a individuare un'unica risposta inequivocabilmente corretta; il rispetto di tale requisito costituisce limite alla discrezionalità tecnica e può essere verificato dal giudice amministrativo.
  • Quando una disposizione tecnica stabilisce che un'attività degli operatori è richiesta soltanto in caso di anomalie, è legittimo formulare la risposta concorsuale nel senso che tale attività non è normalmente necessaria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiAutotutela decisoriaSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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