Sentenza n. 3771/2026 - Napoli, Sezione 7
per esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5791/2022 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, pubblicata il 15/11/2022, nel procedimento RG n. 17842/2021 e notificata in data 02.02.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al computo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali, nonché il diritto al pagamento di differenze retributive pari a euro 1.975,79, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 febbraio 2023 e non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione del passaggio in giudicato. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale misura compulsoria per l'ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il ricorso era stato ritualmente notificato e depositato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non era stata provata l'esecuzione del giudicato. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, assegnando all'Amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, prevedendo 60 giorni per l'intervento commissariale dalla richiesta del ricorrente. Ha fissato in euro 500 il compenso eventuale del commissario, a carico del Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che la penalità decorra dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, cessi con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche tardivo, e sia contenuta entro il limite massimo del 10% dell'importo capitale dovuto in base al giudicato. Le spese di lite, pari a euro 1.200 oltre accessori, sono state poste a carico della parte resistente e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La norma consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione può essere azionata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna al pagamento di una somma di denaro, in caso di ulteriore violazione o inosservanza del giudicato
L'astreinte può essere applicata quale misura compulsoria per stimolare l'adempimento del giudicato, purché sia determinata secondo un criterio di non manifesta iniquità e senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale nell'ambito della quale opera il dirigente designato quale commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga obblighi alla pubblica amministrazione, purché il giudicato sia comprovato, il ricorso sia ritualmente notificato e depositato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni.
- In assenza di prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi esattamente e integralmente alla pronuncia, assegnando un termine per l'adempimento e potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo intervento commissariale si configura un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, titolare ex lege dell'obbligo, e del commissario, investito del potere sostitutivo dal giudice.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento, cessare con l'adempimento spontaneo anche tardivo e deve essere contenuta entro un limite massimo idoneo a conservarne la funzione compulsoria, evitando che divenga una forma di sproporzionata compensazione economica.
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