Cassazione Civile, Ordinanza n. 18363/2025 del 05/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su più cartelle di pagamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica di tutte le cartelle e quindi non superata la soglia minima per l'ipoteca; in appello la CTR ha invece ritenuto provata la notifica delle ulteriori cartelle depositate dall'agente della riscossione e ha dichiarato tardive, perché riproposte oltre il termine di costituzione, le eccezioni assorbite in primo grado (tra cui quelle su giudicato esterno, mancata soglia minima, mancato avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973 e prescrizione). Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 23 e 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il termine per la costituzione dell'appellato sarebbe ordinatorio e che la CTR non avrebbe potuto dichiarare rinunciate le eccezioni riproposte tardivamente; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per asserito giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Giudice di Pace che avrebbe annullato il fermo e le cartelle presupposte; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e di varie norme sulla notificazione, contestando la prova della notifica delle cartelle e la validità delle relate e degli estratti di ruolo; 4) violazione degli artt. 50, comma 2, e 77 d.P.R. 602/1973, assumendo la nullità dell'ipoteca perché non preceduta dalla notifica delle cartelle e/o degli avvisi di mora; 5) prescrizione/decadenza della riscossione ex art. 25 d.P.R. 602/1973. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario le questioni assorbite possono essere riproposte dall'appellato vittorioso solo in modo specifico e tempestivo, nell'atto di controdeduzioni depositato nel termine di costituzione, perché il rito tributario è improntato a concentrazione e speditezza e le memorie successive hanno funzione solo illustrativa; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la precedente sentenza richiamata non aveva annullato le cartelle, ma aveva deciso solo una domanda risarcitoria, senza alcun accertamento sulla notifica delle cartelle; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, precisando che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto, e che la CTR aveva correttamente ritenuto provata la notifica delle due cartelle ulteriori sulla base delle relate, nelle quali risultavano i numeri delle cartelle e la consegna personale al contribuente; ha ritenuto assorbito o comunque inammissibile il quarto motivo perché le relative questioni erano state riproposte solo tardivamente e quindi dovevano considerarsi rinunciate; ha trattato congiuntamente il quinto motivo, dichiarandolo inammissibile per la medesima ragione della tardiva riproposizione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto valida la riproposizione delle eccezioni solo se effettuata tempestivamente nell'atto di controdeduzioni, ha escluso l'esistenza di un giudicato esterno favorevole al ricorrente, ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell'iscrizione ipotecaria e ha dichiarato inammissibili le doglianze su soglia minima, avviso di mora e prescrizione perché riproposte tardivamente e quindi da considerarsi rinunciate. Non sono state liquidate spese di legittimità, essendo l'agente della riscossione rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività non sanante della costituzione dell'appellato; la Corte lo legge in combinazione con gli artt. 56, 54 e 32 del rito tributario, nel senso che le eccezioni assorbite vanno riproposte tempestivamente nell'atto di controdeduzioni.
art. 56 d.lgs. 546/1992
la riproposizione delle questioni assorbite da parte dell'appellato vittorioso deve essere specifica e tempestiva, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni depositato nel termine di costituzione.
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della tesi difensiva del contribuente; la Corte esclude che l'interpretazione accolta comprima il diritto di difesa, ritenendola coerente con struttura e finalità del processo tributario.
art. 324 c.p.c.
richiamato per l'asserito giudicato esterno; la Corte ne esclude l'applicabilità perché la precedente decisione non conteneva un accertamento sulle cartelle di pagamento.
art. 2909 c.c.
richiamato per l'autorità del giudicato; la Corte afferma che nel caso concreto non vi era un giudicato utile sulle cartelle oggetto del presente giudizio.
art. 2697 c.c.
la sua violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
le presunzioni richiedono valutazione complessiva degli indizi secondo convergenza del molteplice; il giudice non può esaminare i singoli indizi isolatamente per escluderne il valore probatorio complessivo.
art. 32 d.lgs. 546/1992
le memorie illustrative hanno funzione meramente esplicativa di quanto già dedotto; non possono introdurre per la prima volta questioni o eccezioni non tempestivamente formulate.
art. 53 d.lgs. 546/1992
l'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione; la norma esprime l'esigenza di delimitare sin dall'inizio il thema decidendum del giudizio di gravame.
art. 54 d.lgs. 546/1992
l'appello incidentale va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine per la costituzione in giudizio e nell'atto di controdeduzioni.
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato per l'applicazione al giudizio di appello delle regole sulle memorie e sulle controdeduzioni previste per il rito tributario.
art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
invocato per sostenere la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata preventiva notifica dell'avviso; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché tardivamente riproposta.
art. 77 d.P.R. 602/1973
norma sull'iscrizione ipotecaria richiamata dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura perché le questioni presupposte erano tardive e comunque risultavano superate dalla prova della notifica delle cartelle.
art. 25 d.P.R. 602/1973
richiamato per la dedotta prescrizione/decadenza della riscossione a mezzo ruolo; la censura è dichiarata inammissibile perché tardivamente riproposta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente, in caso di rigetto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appellato che sia risultato totalmente vittorioso in primo grado può riproporre le questioni assorbite senza appello incidentale, ma deve farlo in modo specifico e nel termine di costituzione mediante l'atto di controdeduzioni; la riproposizione successiva è tardiva e produce decadenza.
- Le memorie illustrative nel rito tributario non possono introdurre nuove eccezioni o questioni: hanno solo funzione esplicativa di quanto già dedotto tempestivamente nell'atto introduttivo o di costituzione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Quando la prova della notifica di atti della riscossione è data mediante documentazione ritualmente acquisita, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del fatto, salvo errori di diritto nella distribuzione dell'onere probatorio.
- La precedente sentenza che sia invocata come giudicato esterno spiega efficacia vincolante solo nei limiti dell'effettivo decisum; se in quel giudizio non vi è stato accertamento sulla validità o notificazione delle cartelle, non può essere opposta come giudicato nel nuovo processo.
- Nel rito tributario la delimitazione del thema decidendum è particolarmente rigorosa, in coerenza con speditezza, concentrazione e prevalente natura documentale del processo.
- La notifica effettuata personalmente al destinatario non richiede, ai fini della validità della relata, la sottoscrizione del contribuente; è sufficiente che la documentazione indichi in modo univoco gli elementi identificativi della cartella e della consegna.
- La riproposizione tardiva di questioni assorbite in primo grado comporta la loro definitiva preclusione anche in sede di legittimità, se il giudice di appello le ha correttamente considerate rinunciate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18347/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18352/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18354/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18355/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18356/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18357/2025 del 05/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →