Cassazione Civile, Ordinanza n. 25828/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta dal proprietario di un albergo vicino contro la proprietaria del fondo confinante, deducendo che il fabbricato da questa realizzato fosse stato costruito in violazione delle distanze legali dal confine e tra le costruzioni. In primo grado, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato la difformità dell’opera rispetto al progetto assentito, la domanda veniva accolta con ordine di arretramento e/o demolizione delle opere poste a distanza inferiore a cinque metri dal confine. La Corte d’appello confermava la decisione ritenendo, da un lato, che l’eventuale accordo tra le parti non potesse derogare a norme di ordine pubblico in materia di distanze e, dall’altro, che in realtà mancasse un vero accordo derogatorio, non risultando prestato il consenso del proprietario attore. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 872 e 873 c.c. per avere escluso la validità di un accordo in deroga alle distanze; secondo, nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al rigetto della domanda di manleva nei confronti del geometra progettista e direttore dei lavori. In memoria, la ricorrente eccepiva anche il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del resistente per intervenuta cessione dell’immobile, questione ritenuta infondata dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile perché la decisione d’appello si fondava su una duplice ratio decidendi: sia l’asserita inderogabilità delle norme sulle distanze, sia – autonomamente e decisivamente – la mancanza, in fatto, di un vero accordo derogatorio tra le parti. Poiché la censura non attaccava efficacemente la seconda ratio, essa non poteva condurre alla cassazione della sentenza. È stato invece accolto il secondo motivo, perché la Corte d’appello aveva riportato nell’esposizione dei motivi di gravame la doglianza sulla manleva verso il geometra, ma poi l’aveva completamente omessa nella parte decisoria, incorrendo in vizio di omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 872 c.c.
richiamato quale norma sulle conseguenze della violazione delle distanze legali; la Corte non ne affronta nel merito l’interpretazione, perché dichiara inammissibile la censura sulla prima ratio decidendi
art. 873 c.c.
richiamato in tema di distanze tra costruzioni; la censura è inammissibile per mancata contestazione della ratio autonoma sulla mancanza di accordo
art. 100 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in memoria per sostenere il difetto di interesse ad agire del resistente; l’eccezione è respinta perché l’interesse alla pronuncia permane
art. 112 c.p.c.
norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è ravvisata per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla manleva
art. 111, commi I e II c.p.c.
richiamato per affermare che il trasferimento inter vivos dell’immobile non priva automaticamente il convenuto della legittimazione passiva nel giudizio
art. 2909 c.c.
richiamato per affermare che il dante causa resta vincolato dal giudicato quale parte originaria del giudizio
artt. 2652 e 2653 c.c.
richiamati in tema di trascrizione della domanda giudiziale; la loro eventuale mancanza non incide sull’interesse dell’attore alla decisione contro il convenuto originario
art. 2651 c.c.
richiamato in relazione alla trascrizione della sentenza, ma senza incidenza sull’interesse ad agire della parte originaria
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l’infondatezza o l’inammissibilità della censura anche solo su una ratio rende inammissibili le doglianze contro le altre, se queste non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.
- La contestazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se mascherata come violazione di legge, non è ammissibile in cassazione quando mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’esistenza stessa dell’accordo tra le parti.
- La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza nei limiti del capo non esaminato.
- Nel giudizio di negatoria servitutis, il trasferimento dell’immobile durante il processo non elimina di per sé la legittimazione passiva del convenuto originario, salvo estromissione nei modi di legge; l’eventuale non opponibilità della sentenza al terzo acquirente non esclude l’interesse dell’attore a ottenere una pronuncia contro il dante causa.
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