Sentenza n. 872/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto n.444 del 5 dicembre 2024, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR –, recante “giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, per il Progetto di un impianto agrofotovoltaico, della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI)”, notificato alla ricorrente in data 6 dicembre 2024; - del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 482 del 14 novembre 2024 in relazione al suddetto progetto; - del parere negativo espresso dal Ministero della Culture prot. 3791-P del 1° febbraio 2024; - del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo prot. n. 31883 del 20 novembre 2023; - dei contributi resi dalla D.G. ABAP e, in particolare, del parere prot. n. 6794-I del 12 dicembre 2022 del Servizio III e del parere prot. n. 1755 del 16 gennaio 2024 del Servizio, tutti integralmente richiamati nel parere negativo del MIC di cui al prot. n. 3791-P del 1° febbraio 2024; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, relativo a un impianto agrofotovoltaico e alle opere di connessione alla rete
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale di VIA negativa e gli atti presupposti, deducendo, anzitutto, che il MASE avrebbe recepito acriticamente i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC senza svolgere un'autonoma valutazione. Ha inoltre lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo che le carenze poste a fondamento del diniego non le sarebbero state previamente rappresentate. Con ulteriori censure ha contestato le valutazioni tecniche e paesaggistiche relative alla collocazione dell'impianto in una cassa di laminazione del torrente Scarna, alla vicinanza al sito Natura 2000 Montagnola Senese e alla Via Francigena, all'asserita inidoneità dell'area, all'inadeguatezza delle opere di mitigazione, al mancato esame delle modifiche progettuali e dei pareri favorevoli della Regione Toscana, nonché alla qualificazione dell'intervento come agrivoltaico e alla compatibilità con la destinazione agricola dell'area.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla pretesa valutazione acritica del MASE, osservando che l'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 attribuisce alla Commissione Tecnica il compito di predisporre lo schema di provvedimento di VIA e che, per il caso di diniego, non emergono indici normativi che impongano al MASE un'ulteriore autonoma valutazione tecnica rispetto a quella dell'organo specializzato. Ha respinto anche la doglianza procedimentale, poiché l'art. 10-bis l. 241/1990 è escluso nei procedimenti indicati dall'art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006, tra i quali rientra il progetto in esame, soggetto a VIA statale per la potenza superiore a 10 MW; inoltre, la ricorrente era stata destinataria di richieste di integrazione documentale. Quanto alle valutazioni sostanziali, il Collegio ha rilevato che i pareri negativo della Commissione Tecnica e quello della Soprintendenza Speciale si fondavano su una pluralità di profili autonomi, sicché era sufficiente che uno solo fosse idoneo a sostenere il diniego. In particolare, la Commissione aveva autonomamente fondato il giudizio negativo sull'assenza della Valutazione di Incidenza Ambientale e sull'impossibilità di escludere incidenze negative sul sito Natura 2000 Montagnola Senese, posto a 1,4 km dall'impianto; tale ragione non era stata specificamente censurata. Analogamente, la Soprintendenza aveva svolto una valutazione concreta del progetto, ritenendo l'impianto incompatibile con il PIT/PPR per dimensioni, alterazione del paesaggio rurale e impatto visivo, nonché inadeguate le opere di mitigazione costituite da ulivi e specie arbustive, giudicate artificiali e incongrue rispetto al contesto. Anche tali rilievi non erano stati specificamente contestati ed erano sufficienti a sostenere il parere paesaggistico negativo. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate tra la società e le Amministrazioni, mentre nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
la Commissione Tecnica predispone lo schema di provvedimento di VIA, che viene adottato dal competente Direttore Generale del MASE previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura
La norma attribuisce alla Commissione Tecnica la predisposizione dello schema di VIA; nel caso di giudizio negativo non impone al MASE un'ulteriore autonoma valutazione tecnica rispetto a quella dell'organo specializzato.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
organo tecnico appositamente istituito
La Commissione Tecnica è l'organo tecnico competente per l'istruttoria e la predisposizione degli atti di VIA.
art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006
l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo
Nei procedimenti VIA indicati dalla norma è escluso il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione sul preavviso di rigetto non trova applicazione al procedimento in esame per effetto dell'esclusione prevista dall'art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006.
art. 6, comma 7, lett. a), d.lgs. 152/2006
Il progetto, trattandosi di impianto fotovoltaico con potenza complessiva superiore a 10 MW ricompreso nell'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, è soggetto alla procedura di VIA statale.
art. 5 d.P.R. 357/1997
La Valutazione di Incidenza Ambientale è necessaria per interventi suscettibili di produrre incidenze significative su un sito Natura 2000, anche quando la distanza dal sito non sia di per sé determinante.
art. 20 d.lgs. 199/2010
La disciplina delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili è richiamata nel quadro della valutazione paesaggistica e localizzativa dell'intervento.
art. 145, comma 3, d.lgs. 42/2004
Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico
Le prescrizioni del piano paesaggistico costituiscono parametro vincolante per la valutazione di compatibilità dell'intervento.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico relativo alla zona del versante ovest della Montagnola Senese costituisce elemento rilevante nella valutazione dell'impatto paesaggistico dell'impianto.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA statale, quando la Commissione Tecnica competente predispone il parere o lo schema di provvedimento negativo, il decreto ministeriale può recepirne le conclusioni senza un'ulteriore autonoma valutazione tecnica, in assenza di una specifica previsione normativa che la imponga.
- Nei procedimenti di VIA rientranti nell'ambito dell'art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. 152/2006 non trova applicazione il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis l. 241/1990.
- Quando un parere tecnico o paesaggistico negativo si fonda su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sostenere il diniego; le censure rivolte soltanto agli altri profili non possono condurre all'annullamento dell'atto.
- Per un progetto suscettibile di incidere significativamente su un sito Natura 2000, la Valutazione di Incidenza Ambientale costituisce un presupposto necessario per escludere, con adeguata certezza, effetti negativi sull'integrità del sito; la sua mancanza può autonomamente giustificare un giudizio negativo di compatibilità ambientale.
- La valutazione paesaggistica di un impianto energetico deve considerare concretamente la dimensione dell'intervento, l'alterazione del paesaggio rurale, la percezione visiva e l'adeguatezza delle misure di mitigazione rispetto ai caratteri del contesto tutelato.
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