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Sentenza

Sentenza n. 1003/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 2132/2023, relativa all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, n. 2132/2023, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente, accreditandovi le somme spettanti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR ha rilevato che dagli atti non risultava la notifica della sentenza all’indirizzo PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa del codice fiscale della beneficiaria e dell’indicazione delle annualità per le quali era stato riconosciuto il contributo. Secondo il giudice, tale notifica costituiva presupposto necessario per il conseguimento dell’importo e, in sua assenza, non poteva configurarsi un’inottemperanza dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso per ottemperanza. In assenza della prova della notificazione della sentenza, effettuata all’indirizzo PEC indicato e corredata dal codice fiscale e dalle annualità interessate, non risultava integrato il presupposto necessario per l’erogazione delle somme mediante carta docente. Di conseguenza, la mancata attribuzione del beneficio non è stata qualificata come inottemperanza del Ministero. Le spese di lite sono state compensate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell’amministrazione all’attribuzione della carta docente, la configurabilità dell’inottemperanza presuppone la prova dell’avvenuta notificazione della pronuncia all’indirizzo PEC indicato dall’amministrazione, con gli elementi necessari a identificare il beneficiario e le annualità del contributo riconosciuto.
  • La mancata prova della notificazione della sentenza completa del codice fiscale del beneficiario e dell’indicazione delle annualità spettanti esclude, secondo il provvedimento, la possibilità di qualificare come inottemperanza la mancata attribuzione delle somme da parte dell’amministrazione.
  • L’ottemperanza non può essere utilmente accolta quando non risulti ancora integrato il presupposto procedurale necessario per l’esecuzione amministrativa della condanna, anche se la pronuncia posta in esecuzione è passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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