Cassazione Penale, Sentenza n. 12029/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il pagamento di euro 35.584,00 corrispondenti a canoni di locazione scaduti e non versati dall'amministrazione giudiziaria, dichiarandoli prededucibili ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 159/2011 per il subentro dell'amministratore giudiziario nel contratto di locazione. Il GIP aveva dichiarato non luogo a provvedere rilevando che l'amministratore giudiziario non aveva effettuato la formale dichiarazione di subentro/assunzione degli obblighi prevista dalla normativa e non aveva ottenuto l'autorizzazione al subentro; pertanto il credito non poteva essere liquidato in prededuzione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e errata applicazione dell'art. 56 D.lgs. 159/2011, affermando che l'amministratore era stato immesso in possesso, aveva proseguito l'attività commerciale e si era sostanzialmente inserito nel rapporto, e che la qualità di locatario era stata accertata con giudicato dal Tribunale di Termini Imerese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato un difetto procedurale: la procura prodotta era una procura ad litem ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. e non la procura "sostanziale" prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., necessaria quando si esercitano diritti connessi a situazioni creditorie nei confronti di soggetti sottoposti a misure patrimoniali. Inoltre la Corte ha ribadito il principio sostanziale secondo cui la prededucibilità del credito ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 159/2011 è subordinata alla formale dichiarazione di subentro dell'amministratore giudiziario "nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso"; tale requisito non risultava soddisfatto nel caso di specie. La sentenza del Tribunale di Termini Imerese sulla convalida di sfratto non assicura, ai fini della prededucibilità, l'effetto richiesto dalla norma. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 159/2011
art. 56; artt. 57 e ss.; art. 41, commi 1-bis e 1-ter
L'art. 56 richiede una formale dichiarazione dell'amministratore giudiziario di subentro nel contratto o la sua risoluzione, resa nei termini e nelle forme previste dall'art. 41 (anche entro sei mesi dall'immissione in possesso), perché i crediti derivanti da quel contratto siano esentati dalla verifica dei crediti dei terzi e qualificati come prededuzione. In mancanza di tale dichiarazione non opera la prededucibilità e il credito resta soggetto alla procedura ordinaria di verifica.
Codice di procedura penale
art. 122; art. 100; art. 76; art. 83 (richiamata nel testo)
La procura prevista dall'art. 122 c.p.p. ha efficacia sostanziale e attribuisce al procuratore la capacità di disporre delle posizioni giuridiche del rappresentato, necessaria per esercitare diritti connessi a crediti verso soggetti sottoposti a misure patrimoniali. La procura prevista dall'art. 100 c.p.p. (procura ad litem) è invece finalizzata alla rappresentanza processuale e non è sufficiente quando la legge richiede la procura speciale di cui all'art. 122 per atti dispositivi della posizione giuridica sostanziale.
Codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma quantificando la somma in euro 3.000.
Massime di principio
- Per ottenere la prededucibilità di crediti derivanti da contratti in essere al momento dell'intervento dell'amministratore giudiziario è indispensabile che l'amministratore renda la formale dichiarazione di subentro o di risoluzione nei termini e nelle forme previste dall'art. 41 (anche entro sei mesi dall'immissione in possesso). In assenza di tale atto formale, il credito non è automaticamente prededucibile.
- Quando si agisce per far valere diritti civilistici nei confronti di soggetti sottoposti a misure patrimoniali (es. amministrazione giudiziaria), bisogna essere muniti della procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p.; la semplice procura ad litem ai sensi dell'art. 100 c.p.p. non è sufficiente se la legge richiede una manifestazione di volontà che consenta al procuratore di disporre della posizione giuridica sostanziale del rappresentato.
- Accertamenti giudiziari relativi alla convalida di sfratto o al possesso non sostituiscono la specifica formalità richiesta dall'art. 56 D.lgs. 159/2011 per qualificare un credito come prededuzione; il giudicato su questioni diverse non produce automaticamente gli effetti di cui alla disciplina delle misure patrimoniali.
- La prova del subentro e dei relativi adempimenti normativi spetta al creditore che invoca la prededucibilità: è quindi opportuno produrre la dichiarazione formale dell'amministratore, eventuali autorizzazioni richieste e ogni atto amministrativo o giudiziale che dimostri il rispetto dei termini previsti dalla normativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione, oltre ai profili di merito, è necessario curare i requisiti formali del ricorso (compresa la procura) per evitare l'inammissibilità e le relative condanne alle spese e agli oneri (es. somma alla Cassa delle Ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11935/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11936/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11938/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11939/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11940/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11942/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →