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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09203/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa di trasporto)

La controversia

La controversia riguarda il conguaglio dei contributi di esercizio per il trasporto pubblico locale dovuti per gli anni 2008, 2009 e 2010 a favore della società concessionaria del servizio nel Comune di Chieti. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un importo molto elevato sulla base di una c.t.u. che aveva determinato costi standard e costi effettivi dell’impresa, decurtando gli acconti regionali; la Corte d’appello ha ridotto l’importo, correggendo il criterio di calcolo delle percorrenze e ritenendo non detraibili, in assenza di retroattività della normativa del 2017, i contributi erogati per i rinnovi contrattuali degli autoferrotranvieri. La Regione ha proposto ricorso principale lamentando violazione della disciplina regionale e comunitaria: sosteneva che i contributi per i rinnovi contrattuali dovevano essere computati nei costi o comunque detratti dal deficit standard, per evitare una duplicazione di provvidenze e una compensazione eccessiva in violazione dell’equilibrio economico del servizio e del diritto UE. La società ha proposto ricorso incidentale deducendo: a) decadenza della Regione dalla possibilità di contestare la c.t.u. e novità delle censure in appello; b) errore nel calcolo del contributo annuo per mancata rideterminazione dei costi effettivi entro il tetto chilometrico assentito; c) illegittima compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della Regione sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondata la doglianza della Regione: i contributi regionali per il rinnovo dei contratti collettivi degli autoferrotranvieri sono estranei, in mancanza di una specifica previsione normativa retroattiva, al meccanismo di determinazione del conguaglio dei contributi di esercizio; la Corte d’appello aveva comunque valutato i costi effettivi e i contributi ricevuti, senza violare il principio di equilibrio economico di cui alla normativa regionale né il quadro comunitario richiamato. Ha inoltre escluso la rilevanza del Regolamento CE n. 1370/2007 per le annualità in causa, valorizzando invece il regime previgente. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni alla c.t.u. possono essere svolte anche in appello se restano nell’ambito delle difese sulla valutazione della prova; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato per difetto di specificità e per mancata dimostrazione dell’errore di diritto o di calcolo; il terzo motivo è stato respinto perché la compensazione delle spese era coerente con l’esito complessivo parzialmente favorevole e poi ridimensionato della lite, dovendosi valutare la soccombenza in modo unitario sull’esito finale. Spese integralmente compensate e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo per entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 56 l.r. Abruzzo n. 62/1983

    ultimo comma; modificato dalla l.r. n. 38/2017 e dall'art. 1, comma 6, l.r. n. 64/2017

    La disposizione aggiunta nel 2017, che prevede la decurtazione del conguaglio dalle erogazioni a qualsiasi titolo, ha natura innovativa e non retroattiva; non si applica automaticamente ai rapporti pendenti delle annualità oggetto di causa, in difetto di un'espressa previsione applicativa retroattiva valida.

  • art. 49 l.r. Abruzzo n. 62/1983

    Il contributo di esercizio è finalizzato a conseguire l'equilibrio economico dei bilanci del trasporto pubblico locale e si calcola sulla differenza tra costi standardizzati e ricavi del traffico; il giudizio di legittimità conferma che tale equilibrio non è violato se i contributi per finalità diverse non vengono imputati al meccanismo di conguaglio.

  • art. 50 l.r. Abruzzo n. 62/1983

    La determinazione dei costi deve tenere conto, tra l'altro, del costo del personale e degli altri costi tecnici di esercizio; la Corte valorizza il metodo seguito dal consulente tecnico, che ha considerato i costi effettivi e i contributi ricevuti.

  • art. 56 l.r. Abruzzo n. 62/1983

    L'acconto e il conguaglio dei contributi di esercizio si calcolano secondo il deficit standard chilometrico e le percorrenze effettive; la Corte esclude che, nel regime applicabile, debbano essere detratte somme corrisposte per causali autonome non previste dalla disciplina originaria.

  • art. 6 l. n. 151/1981

    La legge quadro impone alle Regioni di erogare contributi per raggiungere l'equilibrio economico del servizio, sulla base di costo standardizzato e ricavi presunti; il parametro conferma la centralità del criterio di riequilibrio costi/ricavi.

  • art. 7 l. n. 151/1981

    Le Regioni devono rilevare annualmente i costi effettivi del trasporto pubblico locale e confrontarli con i costi standardizzati; la Corte lo richiama come parte del quadro normativo di riferimento.

  • Regolamento (CEE) n. 1191/1969

    Il regolamento comunitario, richiamato come disciplina previgente, valorizza il criterio del minimo costo per la collettività e un sistema di compensazioni coerente con l'efficienza del servizio.

  • Regolamento (CE) n. 1370/2007

    La Corte ne limita la rilevanza al caso concreto, osservando che riguarda i contratti di servizio pubblico e che, per le annualità in causa, non è il parametro decisivo della controversia, essendo ancora applicabile il regime previgente.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Richiamato solo per la tempestività del ricorso incidentale alla luce della sospensione dei termini processuali in materia emergenziale.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Le nullità relative al procedimento possono essere dedotte come argomentazioni difensive anche in appello, purché non introducano nuovi fatti o eccezioni e si limitino alla valutazione della c.t.u.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di formulare contestazioni alla consulenza tecnica e alla loro tempestività.

  • art. 345 c.p.c.

    Le nuove contestazioni in appello sono inammissibili se introducono nuovi fatti o nuove eccezioni; la Corte però esclude che nel caso concreto vi sia stata una vera novità vietata.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato in tema di lealtà e probità processuale, potendo la tardività delle contestazioni alla c.t.u. incidere sulla regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve seguire l'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di accoglimento parziale la compensazione, totale o parziale, delle spese è consentita e va valutata unitariamente sull'esito finale del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime dei contributi pubblici per il trasporto locale, il conguaglio va determinato sulla base della disciplina applicabile al periodo considerato: una norma sopravvenuta che imponga la detrazione di erogazioni ulteriori non opera retroattivamente se ha contenuto innovativo e manca una previsione espressa di applicazione ai rapporti pendenti.
  • I contributi corrisposti per finalità autonome rispetto al riequilibrio economico del servizio non possono essere automaticamente sottratti al deficit standard, salvo una specifica base normativa che li colleghi espressamente al calcolo del conguaglio.
  • Nel controllo di legittimità sul calcolo del contributo di esercizio, la Corte verifica soprattutto la correttezza del criterio giuridico seguito dal giudice di merito; se la c.t.u. ha già considerato i costi effettivi e i contributi percepiti, non sussiste duplicazione indebita solo perché il finanziamento proviene da altra fonte pubblica.
  • Le contestazioni alla consulenza tecnica possono essere svolte anche in appello come difese sulla valutazione della prova, purché non introducano nuovi fatti costitutivi o nuove eccezioni in senso proprio.
  • La soccombenza ai fini delle spese va valutata unitariamente sull’esito finale della lite e non frazionata per singole fasi o gradi del giudizio; in caso di accoglimento solo parziale della domanda, la compensazione delle spese può essere disposta legittimamente.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniSpese di liteTrasporto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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