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Sentenza

Sentenza n. 1508/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari a. del decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Salerno, Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, prot. n. -OMISSIS-del 5 giugno 2026, notificato in pari data a cura della Stazione Carabinieri di Campagna; b. del verbale di ritiro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S. di armi, munizioni e documenti, redatto dalla Stazione Carabinieri di Contursi Terme in data 5 maggio 2026; c. del decreto del Questore della Provincia di Salerno del 25 giugno 2026 (prot. n. -OMISSIS-P, cat. 6F P.A.S./2026), di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; d. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o derivato, ancorché non conosciuto, tra cui, ove e per quanto occorra, la nota della Stazione Carabinieri di Contursi Terme n. 51/5-0/2026 dell'8 maggio 2026, nella parte in cui costituisce atto presupposto del decreto prefettizio sub a che espressamente la richiama.

Giustizia amministrativa202601393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, verbale di ritiro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S., decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, il ritiro cautelare delle armi e la revoca della licenza di porto di fucile, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., anche in relazione all'art. 152 cod. pen.; carenza assoluta del presupposto, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 9 Cost. e del principio di proporzionalità, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza; violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e del giusto procedimento; illegittimità derivata della revoca questorile, con particolare riferimento all'assenza dei presupposti di urgenza e proporzionalità. La controversia traeva origine da una denuncia-querela presentata da un condomino per gravi minacce ricevute dal ricorrente, successivamente rimessa dopo le scuse di quest'ultimo, nonché da ulteriori minacce di morte riferite nella denuncia e collocate in un clima di persistente tensione condominiale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio prognostico di non affidabilità formulato dalla Prefettura. In materia di armi, il divieto di detenzione ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di elementi concreti idonei a rendere più probabile che non il rischio di abuso, senza necessità di accertare un abuso effettivo o una responsabilità penale definitiva. La remissione della querela incide sulla procedibilità del reato, ma non cancella il fatto storico né impedisce all'amministrazione di valutarlo autonomamente ai fini dell'affidabilità nell'uso delle armi. Nel caso concreto, le minacce riferite dal condomino, le successive scuse del ricorrente e l'ulteriore contesto di conflittualità condominiale rendevano ragionevole la prognosi di possibile abuso e di insufficiente autocontrollo. Il giudice ha escluso difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento, illogicità e violazione della proporzionalità, rilevando che il sindacato sulla valutazione ampiamente discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza è limitato ai casi di irragionevolezza, incoerenza o travisamento dei fatti, non ravvisati nella fattispecie. La sentenza è stata pronunciata ex art. 60 c.p.a.; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La norma consente un divieto fondato su una prognosi preventiva e probabilistica di possibile abuso, basata su elementi concreti di inaffidabilità, senza necessità di dimostrare un abuso effettivo o una condanna penale.

  • art. 699 cod. pen.

    È richiamato come espressione del divieto generale di porto o detenzione di armi, rispetto al quale la licenza di polizia costituisce deroga.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    È richiamato, insieme all'art. 699 cod. pen., per affermare che il porto d'armi costituisce una deroga al generale divieto di detenzione e porto di armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    È invocato dal ricorrente con riguardo all'obbligo di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione prefettizia.

  • art. 6 l. 241/1990

    È invocato dal ricorrente in relazione all'istruttoria procedimentale; il giudice ha escluso la carenza istruttoria.

  • art. 7 l. 241/1990

    È invocato per la violazione delle garanzie partecipative, ma la censura non ha condotto all'annullamento degli atti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 152 cod. pen.

    È richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della remissione della querela; il giudice ha ribadito che la remissione non esclude la valutabilità amministrativa del fatto storico.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di proporzionalità e ragionevolezza.

  • art. 9 Cost.

    È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3 Cost. a sostegno della censura di proporzionalità dell'azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione al giusto procedimento.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato quando elementi concreti rendano più probabile che non il rischio di abuso, senza che occorra dimostrare un abuso effettivo o una responsabilità penale definitiva.
  • La valutazione amministrativa sull'affidabilità nell'uso delle armi è autonoma rispetto all'accertamento penale: l'autorità di pubblica sicurezza può considerare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica anche se il procedimento penale non si è concluso con una condanna o è divenuto improcedibile.
  • La remissione della querela incide sulla procedibilità del reato, ma non esclude la rilevanza del fatto storico né impedisce all'autorità amministrativa di valutarlo, insieme al contesto personale e sociale, ai fini della prognosi di possibile abuso delle armi.
  • La nozione di capacità di abuso delle armi è ampia e comprende tutte le situazioni, anche riferite al contesto familiare o sociale, che secondo una valutazione concreta e complessiva siano sintomatiche di inaffidabilità.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità e all'assenza di travisamento dei fatti; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • Un contesto di grave e persistente conflittualità, accompagnato da minacce e da elementi indicativi di insufficiente autocontrollo, può giustificare il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza anche quando non sia definitivamente accertata la responsabilità penale dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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