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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19738/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in appello una condanna, in parziale riforma della decisione di primo grado, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio nella fattispecie di lieve entità. Con il ricorso per cassazione ha dedotto due censure: primo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione probatoria e la ritenuta riferibilità all'imputato della droga rinvenuta sul tetto di un immobile prospiciente il suo balcone; secondo, vizio di motivazione sulla congruità della pena, ritenuta eccessiva. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa lettura delle emergenze di fatto, senza indicare specifici travisamenti; quanto al secondo, ha osservato che la doglianza investiva il trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione non illogica, fondata sull'occultamento della droga e sulla personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti specifici e già sottoposto a misura cautelare per analogo reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione delle prove e riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva spiegato in modo congruo la riferibilità all'imputato della droga rinvenuta sul tetto sulla base di plurimi indici convergenti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la pena era stata congruamente motivata in relazione alla condotta di occultamento della droga e alla negativa personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come base della condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di detenzione di stupefacente di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e della colpa nella sua proposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova già esaminate in modo congruo dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente prospettato se il ricorso non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali decisivi e se si limita a riproporre deduzioni difensive già disattese con argomenti logicamente e giuridicamente corretti.
  • La motivazione sulla riferibilità della sostanza stupefacente all'imputato può essere ritenuta congrua quando sia sorretta da plurimi indici convergenti, anche indiziari, che colleghino la droga rinvenuta al soggetto imputato.
  • La censura sulla pena è inammissibile quando il trattamento sanzionatorio risulti sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, specie se ancorata a elementi quali le modalità della condotta e la personalità dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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