Cassazione Penale, Sentenza n. 3406/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la continuazione (applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 c.p.p.) tra più reati per i quali era già stato irrevocabilmente condannato con sentenze emesse tra il 2002 e il 2010. La difesa denunciava violazioni di legge (art. 81 c.p., artt. 125 e 671 c.p.p.) e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva valutato correttamente gli elementi indicatori di un medesimo disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia applicato correttamente i principi di diritto in materia di continuazione e abbia motivato adeguatamente il rigetto dell'istanza, esaminando indicatori come omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità e abitudini di vita. È stata esclusa la sussistenza di un più ampio disegno criminoso unificante i reati oggetto delle diverse sentenze. È stata inoltre respinta la richiesta del Pubblico Ministero di rimessione alle Sezioni Unite penali perché non sussistevano le condizioni previste dall'art. 618 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; qui è il fondamento dell'istanza del ricorrente e l'ordinanza ha valutato i presupposti di fatto per l'applicazione della continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Violazioni invocate nel ricorso per cassazione: lett. b) riguarda la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale, lett. e) riguarda i vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate tali censure.
art. 81 c.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina della continuazione e alla determinazione della pena/concorso di reati; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina invocata dal ricorrente nella valutazione dell'unicità del disegno criminoso.
art. 125 c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa (nell'ambito delle censure procedurali); dalla motivazione della Corte non emerge che vi sia stata una lesione degli istituti procedurali previsti da tale disposizione.
art. 618 c.p.p.
Prevede la rimessione alle Sezioni Unite penali per questioni di particolare importanza e contrasto; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la rimessione richiesta dal Pubblico Ministero.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario; il giudice valuta indicatori fattuali come omogeneità del bene giuridico violato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità.
- Il rigetto dell'istanza di continuazione deve essere adeguatamente motivato, ma il sindacato della Cassazione è limitato a verificare la logicità e la conformità giuridica della motivazione, non a sostituirsi alla valutazione di merito.
- La semplice anomalia temporale o la pluralità di sentenze non esclude automaticamente la continuazione: è necessaria una valutazione complessiva e comparativa degli elementi che possano rivelare un disegno unitario.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite (art. 618 c.p.p.) richiede il concreto riscontro delle condizioni di rilevanza e contrasto giurisprudenziale; non è sufficiente una generica invocazione di ragioni di buonsenso o logica.
- In sede di esecuzione l'istanza di riconoscimento della continuazione deve indicare chiaramente i collegamenti fattuali e gli indicatori di unità del disegno criminoso; la mancata prova degli elementi decisivi porta al rigetto dell'istanza.
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