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Ordinanza

Ordinanza n. 421/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego tacito, qualificato come silenzio-rigetto, sull’istanza di autorizzazione al passaggio di tubazioni per il prelievo di acqua marina su suolo privato entro 30 metri dal confine demaniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il silenzio formatosi, secondo la propria prospettazione, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del Codice della navigazione, sull’istanza presentata il 13 febbraio 2026 per ottenere l’autorizzazione al passaggio di tubazioni nell’ambito della fascia di 30 metri dal confine del demanio marittimo. Ha chiesto in via cautelare l’adozione di misure idonee a tutelare la propria posizione, inclusa la riconsiderazione immediata dell’istanza e il rilascio della concessione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In subordine, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, qualora qualificato come silenzio non significativo, e la condanna dell’amministrazione a provvedere. Dalla relazione tecnica di parte è emerso che l’istanza ex art. 55 del Codice della navigazione si inserisce in un procedimento più ampio, connesso a una distinta domanda di concessione ex art. 36 del Codice della navigazione, presentata il 4 aprile 2024, avente ad oggetto il prelievo di acqua marina per alimentare un piccolo impianto di dissalazione a servizio di una struttura turistico-ricettiva. Non risultava l’avvenuto rilascio del titolo concessorio ex art. 36 e la ricorrente non aveva formulato domande giudiziali riguardo a tale distinta istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In questa fase sommaria, il Collegio ha ritenuto decisivo che il bene della vita perseguito — la realizzazione dell’impianto di dissalazione — richiedesse il conseguimento congiunto di entrambi i titoli demaniali: l’autorizzazione al passaggio delle tubazioni ex art. 55 del Codice della navigazione e la concessione per l’utilizzo dell’acqua marina ex art. 36 del medesimo Codice. Poiché il ricorso riguardava soltanto il silenzio relativo alla prima istanza e non conteneva alcuna domanda concernente la seconda, l’eventuale accoglimento della cautelare non avrebbe consentito, di per sé, la realizzazione dell’impianto né avrebbe inciso sulla definizione della domanda ex art. 36. Il rigetto è stato pronunciato a prescindere dalla qualificazione del silenzio come silenzio-rigetto o silenzio non significativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune di Pantelleria, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 3, Codice della navigazione

    diniego tacito (c.d. silenzio-rigetto)

    Il ricorso cautelare riguardava il silenzio formatosi sull’istanza di autorizzazione relativa al passaggio di tubazioni entro la fascia di 30 metri dal confine del demanio marittimo; il TAR non ha definito in via cautelare la qualificazione del silenzio.

  • art. 36, Codice della navigazione

    prelievo di acqua da mare per installazione piccolo impianto di dissalazione a servizio della struttura turistico-recettiva Villagio Punta Fram per produzione di acqua potabile e igienico sanitaria

    La concessione ex art. 36 costituisce un distinto titolo necessario, insieme all’autorizzazione ex art. 55, per conseguire il bene della vita rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di dissalazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della valutazione e della decisione sull’istanza cautelare.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    nomina di un Commissario ad acta

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione; la richiesta non è stata accolta per il rigetto della cautelare.

Massime di principio

  • Quando il bene della vita perseguito dal ricorrente dipende necessariamente dal rilascio di più titoli amministrativi distinti, l’impugnazione del silenzio formatosi su uno solo di essi non può condurre, neppure cautelarmente, a un risultato utile se l’altro titolo non è stato rilasciato e non è oggetto di una specifica domanda giudiziale.
  • L’interesse cautelare deve essere valutato in relazione all’utilità concreta conseguibile mediante la misura richiesta: la tutela va negata quando l’eventuale accoglimento inciderebbe soltanto su uno dei passaggi amministrativi necessari e non consentirebbe comunque la realizzazione dell’intervento perseguito.
  • La mancata impugnazione o contestazione giudiziale di un distinto procedimento amministrativo, autonomo ma necessario per il conseguimento dell’utilità finale, impedisce di ottenere attraverso il giudizio relativo al solo procedimento connesso un effetto sostanzialmente satisfattivo dell’interesse complessivo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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